Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3480 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22990/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 331/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/03/2014, R.G.N. 1164/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Parma, che aveva accolto l’opposizione proposta da R.C. avverso la cartella esattoriale portante un credito dell’I.N.P.S. pari ad Euro 778,32 per contributi relativi alla gestione commercianti asseritamente dovuti dal predetto R., amministratore della Pribar s.r.l., il quale era già iscritto alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sostenendo l’Istituto l’obbligo alla doppia contribuzione presso entrambe le gestioni.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte di merito osservava come – alla stregua dei dati istruttori acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi, dai quali si desumeva che la società si avvaleva di due dipendenti e di ulteriori collaboratori per l’esercizio della attività di vendita all’ingrosso di vini e liquori – dovessero ritenersi insussistenti i requisiti normativi necessari ai fini dell’iscrizione dell’appellato nella Gestione Commercianti in riferimento al periodo contestato; nè i dati forniti dall’Istituto onerato della relativa prova, rivelavano una prevalenza dell’apporto lavorativo del R. rispetto agli altri fattori produttivi di guisa che, alla stregua delle disposizioni di cui al D.L. n. 78 del 2012, doveva essere iscritto solo presso la gestione separata.

Di tale sentenza l’INPS chiede la cassazione affidando l’impugnazione ad unico di ricorso, cui non ha opposto difese il R., rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c..

Si censurano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale laddove ha affermato l’incompatibilità tra l’iscrizione alla gestione separata e l’iscrizione alla gestione commercianti. Si deduce che l’attività svolta dal R., accertata dal giudice di secondo grado, sostanziasse l’esplicazione di vere e proprie prestazioni d’opera, sia pure in parte, di carattere direttivo.

Si prospetta, quindi, un erroneo approccio interpretativo della richiamata normativa la quale, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, non attiene alla questione relativa ad un giudizio “cd. endogeno di prevalenza”, cioè all’esigenza di individuare l’attività espletata in misura preminente nell’ambito esclusivo delle attività assicurabili in diverse gestioni speciali (commerciale, artigiana, o di coltivatore diretto) per le quali viene in rilievo un solo reddito imponibile, bensì alla individuazione degli obblighi contributivi che si configurano in relazione allo svolgimento di una attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore dell’impresa, così come statuito dalle sezioni unite nella decisione n. 17074/2010.

2. Il motivo non è fondato.

Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076): “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208” alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale).

Va peraltro puntualizzato che il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.

La disciplina previgente è stata infatti modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo i cui dettami la iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè:

la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;

la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.);

la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Pertanto, distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un’unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola.

3. Nella specie gli evidenziati presupposti non ricorrono perchè, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base di un accertamento di fatto non oggetto di rilievo da parte dell’I.N.P.S., R.C. non esercitava l’attività commerciale nell’impresa gestita dalla s.r.l. suindicata (operante nel campo della vendita all’ingrosso e rappresentanza di vini e liquori) in modo diretto ed esecutivo nè in misura preponderante rispetto ad altri fattori produttivi, svolgendo egli prevalentemente compiti di coordinamento e controllo dell’attività svolta nei vari settori aziendali da dipendenti, attività di conduzione di trattative con i più importanti clienti o relativa a rapporti con gli istituti di crediti, tipicamente rientranti nel ruolo di amministratore.

Non può al riguardo sottacersi che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per la detta “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600, Cass. 31 agosto 2018 n. 21511) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012 n. 11685).

Nella specie, il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del R. della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, se non in maniera del tutto minoritaria “rispetto agli altri regolari costanti e preponderanti fattori produttivi”, non è validamente infirmato dalla parte ricorrente e dai mezzi d’impugnazione articolati.

Alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va pertanto, respinto.

Nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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