Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3480 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13493/2011 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SCAVONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 817/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/11/2010 R.G.N. 474/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega orale Avvocato TOSI

PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata in data 19/11/2010, confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da C.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità – con tutte le pronunce consequenziali – del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra le parti in relazione ai periodi 17/2-31/8/2006; 18/12/2006-28/2/2007; 1/10-31/10/2007.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso la società intimata che propone ricorso incidentale condizionato.

Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. con allegato verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti in data 12/10/2016 chiedendo darsi atto della intervenuta conciliazione.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e novativo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

Al fine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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