Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 348 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21155/2015 proposto da:

D.N.F., elettivamente domiciliato a ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

MAURIELLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, R.L., S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 38o-bis c.p.c., è stata depositata la seguente relazione:

“1. D.N.F. ha convenuto R.L., S.R. e Le Assicurazioni Generali s.p.a. (quale rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada) dinanzi al Tribunale di Salerno per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.

Disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore (nelle more istituito), quest’ultimo, in accoglimento della domanda proposta dal D.N., ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni.

2. Su appello principale del D.N. e su quello incidentale delle Assicurazioni Generali s.p.a., la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, ritenuto il concorso di responsabilità dei protagonisti del sinistro, ha rideterminato l’importo risarcitorio in favore del D.N., condannando gli originari convenuti a corrisponderlo, unitamente alla metà delle spese del giudizio di primo grado, compensate per il resto.

Con la stessa decisione, la corte territoriale ha condannato il D.N. al pagamento dei tre quarti delle spese del giudizio d’appello in favore delle Assicurazioni Generali s.p.a. (compensate per il restante quarto), compensando infine le spese tra le Assicurazioni Generali s.p.a. e R.L..

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione D.N.F. sulla base di un unico motivo di impugnazione.

4. Nessuna delle controparti ha svolto difese.

5. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto per manifesta fondatezza.

6. Con l’unico motivo di ricorso il D.N. si duole della violazione, ad opera della sentenza impugnata, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in appello (nella misura pari ai tre quarti del totale), in violazione del principio della soccombenza.

6.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Secondo l’orientamento fatto proprio da questa corte di legittimità – al quale si ritiene di dover dare continuità -, in caso di accoglimento parziale del gravame (come nel caso di specie), il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite (Sez. 6-3, Sentenza n. 5820 del 23/03/2016, Rv. 639353; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015, Rv. 636950).

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Salerno, pronunciando sull’appello principale del D.N., pur avendone parzialmente accolto il contenuto, ha tuttavia parzialmente compensato le spese del giudizio di appello, erroneamente condannando lo stesso appellante (parzialmente vincitore) alla rifusione delle residue spese non compensate, in palese violazione del principio della soccombenza.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere accolto per manifesta fondatezza”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto accolto, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata.

5. Sussistendone i presupposti, ritiene il collegio di poter decidere nel merito la questione assoggettata ad annullamento, disponendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del primo grado del giudizio in favore di D.N.F., con l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado d’appello.

6. A tale esito segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del primo grado del giudizio in favore di D.N.F.; dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado d’appello.

Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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