Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 348 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 348 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22343-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

GRAND HOTEL PALACE SRL in persona dell’Amministratrice
Unica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOVANNI DE CALVI 61, presso lo studio
dell’avvocato OTTOLENGHI STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BARTOLI PIERLUIGI, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/01/2014

avverso la sentenza n. 656/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 26.5.2010,
depositata il 17/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Pierluigi Bartoli che si riporta
al controricorso e chiede il rigetto del ricorso.

N
Ric. 2011 n. 22343 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha rigettato l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.334/08/2007 della CTP di Latina che aveva già accolto il ricorso della
parte contribuente “Grand Hotel palace srl”- ed ha così annullato la cartella di
pagamento per IVA-IRPEF-IRAP relativa all’anno d’imposta 2003 per le somme
iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art.36-bis
del DPR n.600 del 1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la omessa previa
comunicazione al contribuente dell’esito della rettifica operata —come previsto dal
comma 5 dell’art.6 della legge n.212 del 2000 nonché dall’art.36 bis co.3 del DPR
n.600/1973- costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo,
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.6 comma 5
della legge 27.7.2000 n.212), la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello
abbia condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una
previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere
sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera
omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione (di che la
parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente autosufficienti).

3

letti gli atti depositati

La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza
di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la
quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis,
comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla

controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di
irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per 1
liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva
considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di
comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art.
9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel
merito (respingendo l’impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi
necessità di ulteriori accertamenti di fatto, anche alla luce del fatto che la parte
contribuente, non costituendosi nel secondo grado di giudizio, non ha riproposto le
questioni rimaste assorbite nella decisione del giudice di primo grado.
Roma, 30 maggio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui
contenuto non induce questa Corte a rimeditare gli argomenti posti a fondamento
della proposta formulata dal relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

4

preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 3.000,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

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