Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3479 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3479 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 3583-2010 proposto da:
NOVIA PASQUALE elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
PREZIOSI CLAUDIO con studio in AVELLINO VIA MATTEOTTI
22, (avviso postale), giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 14/02/2014

I

– controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

358/2008

di SALERNO,

della

depositata il

15/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 3583/2010
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno con sentenza n.
358/05/08, depositata il 15.12.2008 in riforma della

sentenza della Commissione tributaria

provinciale di Avellino n. 484/01/2005 (che accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente
avverso l’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003„ ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a

libri obbligatori, dichiarando dovuta la sanzione dal 1/9/2003), dichiarava il difetto di giurisdizione
del giudice tributario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130.
Proponeva ricorso per cassazione Novia Pasquale, titolare di impresa edile, deducendo, quale unico
motivo di gravame,la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c, n. 1 e 2 D.lgs 546/92,
dell’art. 136 Cost e 5 c.pc., in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c., rilevando come non potesse essere
rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione, non essendo stato eccepito dalle parti né in primo grado
né in appello ed essendosi formato il giudicato implicito in ordine alla giurisdizione del giudice
tributario.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del
2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla

seguito di accesso Inps in data 9/9/2003, per l’impiego di due lavoratori subordinati non iscritto nei

giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35
del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione
del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
1

/

processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio,
conseguente formazione del giudicato implicito in ordine alla giurisdizione del giudice tributario,
avendo l’agenzia appellato la sentenza il primo grado senza formulare alcuna eccezione sulla
giurisdizione,
In conclusione, va accolto il ricorso, cassata l’ impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della
commissione tributaria regionale della Campania che si pronuncerà anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13.12.2013

La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma

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