Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3479 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21364/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2014, R.G.N. 593/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

F.M. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione alla gestione commercianti dell’Inps relativo all’anno 2005.

Il giudice adito respingeva il ricorso sul rilievo che “il mero godimento di un immobile, quando attuato a mezzo di società commerciale” (nella specie la società Alfacalor s.n.c.), “comportava di per sè esercizio di attività commerciale”.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale, che accoglieva l’appello proposto dal F. ed annullava l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella opposta, deducendo, in estrema sintesi, che l’attività di cessione in locazione di immobile – quale quella svolta dalla società Alfacolor “non esorbita dal mero godimento di immobili propri, non essendo finalizzata alla prestazione di servizi a terzi o compravendita o costruzione”; da ciò conseguiva che non poteva configurare lo svolgimento di attività commerciale, generatore dell’obbligo di iscrizione nella apposita gestione.

Avverso tale decisione l’Inps interpone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

F.M. resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo l’Istituto denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 613 del 1996, art. 1, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2291,2298,2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendosi che, contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnata sentenza, il socio amministratore di una società in nome collettivo era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società e che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale.

2. Deve innanzitutto esaminarsi la questione pregiudiziale sollevata dal controricorrente in sede di memoria illustrativa, con riferimento alla eccezione di inammissibilità del presente ricorso ex art. 2909 c.c., per effetto del passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Firenze nn. 493 e 160/2015 con le quali era stata accertata la non iscrivibilità del F. nella Gestione Commercianti Inps e non dovuti i contributi richiesti, derivante dalle ordinanze di questa Corte nn. 8454/2017 e 8871/2017.

3. L’eccezione non è fondata: è sufficiente al riguardo rilevare che i contributi oggetto del presente giudizio riguardano un periodo precedente rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle citate pronunce del Tribunale di Firenze. Estendendo a tale periodo anteriore l’accertamento compiuto dal Tribunale, si finirebbe con l’attribuire al giudicato un effetto retroattivo analogo a quello possibile solo nelle azioni di stato, non estensibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, così come sancito da recenti arresti di questa Corte secondo cui, in materia di obbligazioni contributive che pur assumono carattere tendenzialmente permanente, il giudicato (in quel caso riferibile alla qualità soggettiva dell’obbligato), in tanto può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio in quanto si tratti di periodi d’imposta cronologicamente successivi, soltanto in relazione ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza dei medesimi elementi costitutivi del diritto azionato (Cass. 29/1/2018 n. 2130).

4. Ciò premesso, il ricorso è da ritenersi comunque infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6/9/2016 n. 17643, Cass. 25/8/2016 n. 17328, Cass. 31/3/2017 n. 8454, Cass. 24/5/2018 n. 12981).

Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

Si è poi soggiunto che la società di persone che svolga un’attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145/2013, Cass. n. 17643/2016, Cass. ord. n. 25017/2016) con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017/2016).

Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell’istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l’obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016).

5. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dal giudice di merito, che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, nei termini sopra riferiti. In concreto, secondo il ragionamento del giudice di merito, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quello che era il mero godimento degli immobili.

La statuizione, del tutto congrua e conforme a diritto per quanto sinora detto, resiste alla censura all’esame.

Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Maria Teresa Grimaldi, in virtù della dichiarata anticipazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese al15/0 ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Maria Teresa Grimaldi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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