Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3479 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.N. sia in nome proprio che quale ex legale

rappresentante della Niwa Hard & Soft Snc di

M.N.,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avv. GIBILISCO RUGGERO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

FALLIMENTO della NIWA HARD & SOFT SNC e di M.N.

n.

66/2000 R.F. del Tribunale di Siracusa in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avv. CARPINTERI CARLO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO della NON STOP SPA di (OMISSIS), P.P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1413/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

15.5.09, depositata il 22/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO.

Fatto

OSSERVA

M.N. in proprio e quale amministratore della società NIWA HARD & SOFT s.n.c. ha proposto innanzi al Tribunale di Siracusa opposizione alla sentenza n. 66/2000 dichiarativa di fallimento deducendo inesistenza dello stato d’insolvenza per aver il creditore istante, Dott. P. in qualità di curatore del fallimento della società Non Stop s.p.a., aveva dedotto a sostegno del ricorso un credito inesistente. Il preteso credito della Montepaschi SERIT s.p.a. era maturato invece dopo l’apertura della procedura. Ha chiesto la condanna del curatore del fallimento Non Stop per responsabilità aggravata ai sensi della L. Fall., art. 21. Si sono costituiti sia il curatore del fallimento NIWA HARD & SOFT che il Dott. P. nell’indicata qualità.

Il Tribunale, con sentenza n. 376/2005, ha respinto l’opposizione. Il credito posto a base del ricorso di fallimento risultava da sentenza passata in giudicato, nè l’opponente aveva dedotto fatti impeditivi o estintivi antecedenti alla formazione del giudicato.

Il ricorrente ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Catania che, con sentenza depositata il 22 ottobre 2009, ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla domanda di risarcimento danni e nel resto ha rigettato il gravame. Il M. ha impugnato la statuizione con due motivi.

L’intimato ha spiegato difesa con cui ne chiede il rigetto. Il Consigliere rei, ha depositato proposta di definizione nei sensi che seguono:

“Il primo motivo, che denuncia e vizio di motivazione, è inammissibile.

Il difetto denunciato consisterebbe nella rilevata circostanza che la Corte d’appello non avrebbe esaminato gli atti dai quali sarebbe emerso che il fallimento venne dichiarato sulla base della sentenza del Tribunale di Parma n. 978/97 favorevole alla società Non Stop, il cui credito è stato dichiarato successivamente inesistente.

L’errore della Corte d’appello sarebbe perciò consistito nel non aver attribuito alla circostanza valore decisivo ai fini dell’esclusione della condizione di dissesto.

Il difetto di motivazione è insussistente. La sentenza è sorretta da tessuto motivazionale adeguato e puntuale, che dato atto dell’esame e dell’apprezzamento delle circostanze tutte poste a fondamento dei motivi di gravame. In jure risolve la questione controversa sull’assunto che l’estinzione del debito rileva ai fini della chiusura della procedura ma non certo ai fini della revoca della sentenza di fallimento. La sussistenza del credito della Non Stop al momento della dichiarazione di fallimento risultava da sentenza del Tribunale di Parma passata in giudicato. Del pari a quel momento era esistente della Montepaschi Serit.

L’approdo presta adesione a principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 16658/2002 che ha sostenuto la rilevanza nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, dei fatti esistenti al momento della stessa e non già di quelli sopravvenuti, in quanto la pronuncia di revoca del fallimento, cui l’opposizione tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta. L’estinzione delle passività, in qualsiasi modo avvenga, se: sopraggiunge nel corso della procedura non determina la revoca del fallimento.

I ricorrenti non espongono alcun argomento critico che induca alla rivisitazione dell’enunciato, la cui correttezza, in sostanza, neppure smentiscono.

Le considerazioni che precedono travolgono il secondo motivo”.

Il Collegio, letti gli atti, condividendo la riferita proposta, rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.600,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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