Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3479 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12102/2011 proposto da:

V.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO FEMIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELE RIGITANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. 97103880585, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9974/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2010 R.G.N. 7572/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 15/12/2010 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda proposta da V.F. intesa a conseguire l’accertamento dell’esistenza d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A. previa declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione ai periodi 2/4-30/6/07 e 24/7-15/9/07.

Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore affidandosi a due motivi.

Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del Decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 comma 1 bis, della direttiva 99/70/CE e della clausola n. 8 par. 3 dell’accordo quadro 1.3.99.

2. Il motivo è infondato.

Sia l’art. 1 che l’art. 2, comma 1- bis del cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, sono chiaramente destinati ad individuare i casi in cui la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato è legittima. Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (v., ad esempio, vedi Cass. 26/7/2012 n. 13221, Cass. 6/8/2015 n. 16510 e, da ultimo Cass. S.U. 31/5/2016 n. 13374), la differenza è data dal fatto che nella prima ipotesi la stipulazione del contratto è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che devono essere specificate per iscritto, mentre nella seconda tale requisito non risulta richiesto, sicchè può ben ipotizzarsi che la sussistenza delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine sia già presuntivamente valutata dal legislatore in considerazione delle caratteristiche peculiari dei tre settori coinvolti ed i requisiti per la legittimità del termine sono quindi diversi (arco temporale definito, rispetto della percentuale e comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali).

3. La tesi fin qui accolta ha trovato, peraltro, conferma nella sentenza della Corte cost. n. 214/09, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, sollevate con riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, artt. 101, 102 e 104 Cost., rilevando in particolare che “la norma censurata costituisce la tipizzazione legislativa di un’ipotesi di valida apposizione del termine. Il legislatore, in base ad una valutazione – operata una volta per tutte in via generale ed astratta – delle esigenze delle imprese concessionarie di servizi di disporre di una quota (15 per cento) di organico flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta, delle ragioni giustificatrici del termine”. Tale valutazione preventiva, secondo il Giudice delle leggi, “non è manifestamente irragionevole” dal momento che “la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità nell’organico, è direttamente funzionale all’onere gravante su tali imprese di assicurare dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse generale ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 (attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno e i servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”). Neppure può condividersi l’ulteriore censura alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, del “considerando n. 6” e della “clausola cd. di non regresso” contenuta nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE.

4. Va in proposito osservato che la Corte di Giustizia U.E. ha chiarito che “… la clausola 8, n. 3 dell’accordo quadro non soddisfa i requisiti per essere direttamente produttiva di effetti” (cfr. sentenza 24.6.2010 nel procedimento C-98/09 Sorge), sicchè in questa prospettiva vanno analizzate le argomentazioni della ricorrente in ordine alla presunta violazione del divieto di regresso, sancito dalla clausola 8, n. 3 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, la quale consente espressamente al legislatore nazionale “di tener conto della situazione di ciascun stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività stagionali” (cfr. 10 considerando dell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato).

Per la Corte di Giustizia il divieto di regresso è stabilito al solo fine di impedire che i legislatori nazionali profittino dell’attuazione della direttiva o anche, successivamente, della manutenzione della disciplina attuativa della direttiva per abbassare (pur restando sopra il limite stabilito come minimale dalla direttiva stessa) il livello di tutela anteriore (cfr. Corte di Giustizia, Mangold, 22 novembre 2005, C-144/04). Ora, la previsione in esame non appare affatto dettata profittando dell’attuazione della direttiva o della manutenzione della disciplina attuativa della Direttiva, ma è stata dettata per introdurre una ipotesi speciale accanto ad un’altra ipotesi speciale. In realtà, anche al di là del decimo considerando, una previsione speciale come quella contenuta nell’originario D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, non può comunque considerarsi incompatibile con la direttiva giacchè i contratti a termine stipulati dalle aziende di trasporto aereo sono assoggettati all’intera disciplina stabilita dalla legislazione di riforma del 2001 ed il legislatore si limita ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive secondo una propria valutazione di tipicità sociale.

5. Una volta esclusa la violazione del divieto di regresso, anche la previsione introdotta dalla L. n. 266 del 2005, presenta allora gli identici caratteri di quella originariamente inserita nell’art. 2: in conformità alle indicazioni del decimo considerando della Direttiva, costituisce una tipizzazione legislativa della ricorrenza di esigenze oggettive operata dal legislatore alla stregua di una valutazione social-tipica di tali esigenze, come peraltro confermato da ultimo dal Giudice delle leggi nella sentenza 214/2009 sopra citata. Ad ulteriore conferma della conformità della norma nazionale con la disciplina dell’U.E. anche per quanto riguarda il divieto di non regresso, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia nelle recenti pronunce Angelidaki, 23 aprile 2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07, e Vino, 11 novembre 2010, nel procedimento C-20/10. Nella prima pronuncia la Corte, dopo aver affermato che l’attuazione delle indicazioni prescrittive relative alla successione di contratti a termine non può essere l’occasione per ridurre le tutele previste dallo Stato membro con riguardo al contratto unico (ipotesi estranea a quella in oggetto), aggiunge che per aversi reformatio in peius la modifica della disciplina del contratto unico deve concretarsi in una riduzione del “livello generale di tutela”, tale da riguardare “una porzione significativa dei lavoratori impiegati a tempo determinato nello Stato membro” precisando espressamente che “soltanto una reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare complessivamente la normativa nazionale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato può rientrare nell’ambito applicativo della clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro”.

6. Sulla base di tali premesse i giudici U.E. hanno escluso la violazione della clausola in oggetto da parte della legislazione nazionale ellenica al loro esame, dal momento che quest’ultima non riguardava “tutti i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato, ma soltanto quelli che, da un lato, operano nel settore pubblico, e, dall’altro, non sono parti contraenti di contratti di lavoro a tempo determinato successivi”.

Nel caso in esame, quindi, l’esiguità della platea di lavoratori interessati – i dipendenti di aziende concessionarie di servizi postali – imporrebbe di escludere la violazione del divieto di reformatio in peius anche se l’introduzione della norma in questione fosse avvenuta in occasione o comunque correlata all’attuazione della Direttiva. Quanto all’asserito abuso di posizione dominante, la censura si rivela del tutto generica, non approfondendo in alcun modo il contenuto delle norme dei trattati asseritamente violati, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della U.E..

7. Va infine considerato, con riferimento alla dedotta violazione (rinvenibile nel contesto del motivo) della L. n. 11 del 2005, art. 9 (“contenuti della legge comunitaria”), ed a prescindere da ogni valutazione sul possibile contenuto precettivo della disposizione, che la legge citata (recante “norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”) è legge ordinaria e ben può essere derogata da altra legge ordinaria successiva (come è noto il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 558). Nessuna violazione giuridicamente rilevante può essere pertanto ipotizzata.

8. Con il secondo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto non superato il limite delle assunzioni a termine nella misura del 15% dell’organico aziendale.

La doglianza è inammissibile.

Diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, la Corte distrettuale ha testualmente rilevato “che nessuna censura è stata mossa in ordine al rispetto del limite quantitativo del 15%. Nè è stata contestata la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge (comunicazioni alle OO.SS…)”.

9. Va al riguardo richiamato il principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, alla cui stregua qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi, ex plurimis, di recente, Cass. 22/04/2016 n. 8206).

Nello specifico la ricorrente non ha riportato, per il principio di autosufficienza, il tenore del ricorso di primo grado e dell’atto di appello onde inficiare la statuizione della Corte di merito, di guisa che la doglianza non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità in ragione della novità della questione dedotta in lite.

In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese inerenti al presente giudizio di legittimità possono, infine compensarsi, considerato che il ricorso risulta presentato in epoca anteriore ai recenti approdi resi dalle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni delibate in questa sede.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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