Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3478 del 23/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3478 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 25/11/15
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Condominio Riviera, elettivamente domiciliato in Roma,
via Romeo Romei 15, presso lo studio dell’avv.

Attilio

Pesaturo, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. Giovanni Folli, per mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente nei confronti di

Allianz s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma,
piazza Cavour 17, presso lo studio dell’avv. Michele

2931

Roma (micheleroma@ordineavvocatiroma.org ) , dal quale è

2015
rappresentata e difesa unitamente all’avv. Alberto
Guidoni

(albertoguidoni@pec.ordineavvocatitorino.it ),

1

Data pubblicazione: 23/02/2016

per procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. della Corte d’appello di Torino
emessa in data 7 aprile 2010 depositata il 13 luglio
2010, R.G. n. 289/09;

procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 4 aprile 2006 la Allianz Subalpine
s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Torino emissione
di decreto ingiuntivo per l’importo di 4.404 euro
nei confronti del Condominio “Riviera” di via
Piave in Albenga deducendo il mancato pagamento
del premio annuale relativo alla polizza Globale
Fabbricati Civili avente durata decennale dal
1997.
2.

Il Condominio Riviera ha proposto opposizione al
decreto ingiuntivo n. 3580/06 emesso dal Tribunale
di

Torino

eccependo pregiudizialmente

la

incompetenza del tribunale adito ex art. 1469 bis
n. 19 c.c., in tema di controversie fra
imprenditori e consumatori, e indicando come
competente il Tribunale di Savona

sez.

distaccata di Albenga. Nel merito ha eccepito la
nullità del contratto di assicurazione perché
stipulato

dall’ex

amministratore

2

senza

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto

autorizzazione dell’assemblea e in conflitto di
interessi (essendo egli anche sub-agente della
Allianz). Ha inoltre eccepito l’avvenuta disdetta
del contratto.
3. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 8144/07
ritenuta fondata l’eccezione di incompetenza ha

condannato la Allianz al pagamento delle spese
processuali.
4. Ha proposto appello Allianz s.p.a. chiedendo che
fosse dichiarata la riassumibilità della causa
introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo
davanti al Tribunale competente e che fossero
compensate integralmente le spese processuali.
q 5. La Corte di appello di Torino con sentenza
1110/2010 ha parzialmente accolto l’appello
compensando le spese del primo grado di giudizio e
ha altresì disposto la compensazione delle spese
dell’appello.
6. Ricorre per cassazione Il Condominio Riviera
affidandosi a quattro motivi di impugnazione
illustrati con memoria difensiva.
7. Si difende con controricorso Allianz s.p.a. ed
eccepisce l’inammissibilità del ricorso per
nullità insanabile della procura alle liti.

Ritenuto che
1. L’eccezione di nullità della procura, essa è
sottoscritta dall’amministratrice del Condominio

3

dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e ha

e apposta a margine del ricorso e da ciò deve
desumersi il riferimento della stessa al giudizio
di cassazione e il suo conferimento in base alla
delibera condominiale che ha attribuito mandato
all’amministratore, Margherita Fumarola, di
impugnare con ricorso per cassazione la sentenza

nella causa RG n. 17522/06.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità
della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360
comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione ed erronea
applicazione

degli artt. 327 comma 1, 324 e 133

comma I e 2 c.p.c. con formazione del giudicato
interno; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il
Condominio ricorrente rileva che l’appello è
stato proposto dopo il termine di decadenza di
cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla prima
data di deposito (21.12.2007) annotata dalla
cancelleria sull’originale della sentenza di
primo grado. Inoltre la Corte di appello ha
violato l’art.

112 c.p.c.

per non aver

pronunciato sull’eccezione di decadenza
dall’impugnazione che pure

le

era stata

prospettata.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce errore
di diritto, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per
violazione o falsa applicazione degli artt. 133
coma l, 324 e 327 c.p.c. e 2909

c.c.

Il

Condominio ricorrente ribadisce i rilievi

4

1110/2010 emessa dalla Corte di appello di Torino

prospettati con il primo motivo di ricorso sotto
il profilo della violazione delle disposizioni di
legge citate.
4. I primi due motivi da esaminare insieme per la
stretta connessione con cui sono formulati sono
infondati.

La

giurisprudenza

citata

dal

non nel senso, come lo stesso ricorrente afferma
alla pagina 21 del ricorso, di attribuire
rilevanza alla data del deposito della minuta
della sentenza anziché a quella del deposito
dell’originale della sentenza, con la quale, come
efficacemente rileva la difesa del ricorrente, il
giudice che ha sottoscritto la sentenza si
spoglia della cognizione del caso e si inibisce
la possibilità di modificare la sentenza. E nel
caso in esame la data del 28 dicembre 2007 è
quella che la Cancelleria ha attestato come data
del deposito della sentenza, ai sensi dell’art.
133 c.p.c, e non della sua minuta cosicché
l’appello doveva e deve considerarsi notificato
ritualmente e tempestivamente come ha già fatto
la Corte di appello.
5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità
della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360
comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione ed erronea
applicazione degli artt. 42, 44, 47 comma 1, 50 e
324 c.p.c. Il Condominio ricorrente censura la
decisione della Corte di appello di Torino perché

5

Condominio ricorrente è sicuramente pertinente ma

ha ritenuto che sul punto della pronuncia della
incompetenza territoriale la decisione di primo
grado doveva essere impugnata con regolamento di
competenza mentre avverso la affermata
improponibilità dell’istanza di riassunzione del
giudizio davanti al giudice competente poteva e

la decisione sulla competenza e quella sulla
riassunzione del giudizio sono inscindibili con
la conseguenza della impugnabilità della
decisione di primo grado nel suo complesso solo
per regolamento di competenza e conseguente
inammissibilità dell’appello.
6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce errore
di diritto, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, per
violazione o falsa applicazione degli artt. 42,
44, 47 comma 1, 50 e 324 c.p.c. Il Condominio
ricorrente ribadisce i rilievi prospettati con il
primo motivo di ricorso sotto il profilo della
violazione delle disposizioni di legge citate.
7. Anche questi due motivi per le stesse ragioni
riguardanti i primi due vanno esaminati insieme.
Essi si dimostrano infondati. Come correttamente
è stato messo in rilievo, dalla Corte torinese,
nessun

conflitto

sulla

competenza

può

considerarsi esistente fra le parti che hanno
concordemente eccepito e accettato la competenza
del Tribunale di Savona e non si vede quindi
perché Allianz s.p.a avrebbe dovuto impugnare la

6

doveva proporsi l’appello. Secondo il ricorrente

sentenza del Tribunale di Torino con regolamento
di competenza al solo fine di far dichiarare che
la causa andava riassunta anziché riproposta
davanti al Tribunale di Savona, questione sulla
quale, come ha incisivamente rimarcato la Corte
di appello di Torin,o essa non poteva emettere

sicuramente dall’ambito del mero errore materiale
e che non è demandabile alla cognizione della
Corte di appello ma al giudice concordemente
riconosciuto come competente per territorio.
8. Il ricorso va per questi motivi respinto con
condanna del Condominio alle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il
Condominio ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in 2.600 euro, di cui
200 euro per spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
25 novembre 2015.

alcuna pronuncia trattandosi di materia che esula

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