Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3478 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3478 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 3189-2010 proposto da:
WANG

MEIQIU

nq

di

ex

socia

accomandataria,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI
30, presso lo studio dell’avvocato PALUMBO ALBERTO
MICHELE, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NOLA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 14/02/2014

’ legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.

udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 3189/2010
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 204/44/08, depositata il
12.12.2008, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli
n.149/24/2006 dichiarava la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2002,
nei confronti di Wang Meiqiu, socio accomandatario della società Confezioni Daniela di Wang
Meiqiu & C. s.a.s., ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso Inps per l’impiego di 18

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma secondo, c.p.c. e degli articoli sette, comma
3,58, 59, lettera b) D.Igs 546/92, rilevando come l’agenzia, non costituitasi in primo grado non
potesse proporre nuovi mezzi di prova in grado di appello, non potendo la CTR ordinare alle parti la
produzione di nuovi documenti, chiedendo la remissione della causa alla commissione tributaria
provinciale;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 144/2005, non avendo l’Agenzia delle entrate assolto l’onere
probatorio, gravante sulla stessa, relativo all’effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato
dei lavoratori in questione.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile in quanto non è diretto a censurare la motivazione della sentenza
impugnata che ha rilevato come l’agenzia delle entrate risulti costituita nel procedimento di primo
grado (come da ricevuta n. 17708/05)
A fronte di tale motivazione nessuna censura viene proposta nei motivi di ricorso.
Peraltro il motivo è, comunque, non fondato in quanto, alla luce del principio di specialità espresso
dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma
processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -non trova
applicazione la preclusione di cui all’art. 345, cod. proc. civ„ ma l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli
stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., e consente alle parti di produrre anche in sede di
gravame nuovi documenti.
1

lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.

2. Anche il secondo motivo va disatteso.
Erroneamente il ricorrente ritiene che l’onere della prova sull’effettiva esistenza dei rapporti di
lavoro subordinato ricadesse sull’Agenzia.
La sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al

L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
2

primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.

72

5:NTE DA

rTR\’7flN

datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Nella fattispecie in esame i giudici di appello hanno rilevato come la società non abbia fornito alcun
elemento probatorio in relazione alla data di inizio dei singoli rapporti di lavoro, limitandosi a
negare genericamente la sussistenza degli stessi per cui deve ritenersi che, in mancanza di prova
contraria da parte del datore di lavoro, la presunzione di cui all’art. 3 D.L. 12/02 resti operante ed
Non sono, infatti, sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di lavoro le sole dichiarazioni
dei dipendenti, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale
affermazione (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 13.12.2013

efficace.

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