Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3478 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3478 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 27542-2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del CL) . kc.
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI, 119, presso lo studio dell’avvocato ORESTE
BISAZZA TERRACINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIANA, 2 presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMIGIO
BELCREDI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso la sentenza n. 3396/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato la
decisione di primo grado che su domanda della Banca Popolare di
Novara ne aveva accertato la responsabilità in ordine all’incasso da
parte di un soggetto non legittimato di un assegno di conto corrente
sbarrato contraffatto nell’importo — sul rilievo che il decidente era
incorso in errore 1) nel ritenere provato che l’istante non avesse
contestato la propria responsabilità in ordine all’occorso e non avesse
neppure negato la contraffazione del titolo negoziato e 2)
nell’escludere la responsabilità in concorso del Banca Popolare di
Novara cui il titolo era stato rimesso in compensazione dall’istante
senza ricevere alcuna contestazione.
Resiste con controricorso l’intimata.
Memoria di parte ricorrente ex art. 380-bisl cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i motivi sono inammissibili.
3. Quanto al motivo sub 1), esso assume la contrarietà della duplice
affermazione compiuta dal decidente d’appello, deducendo trattarsi di
«un falso storico», originato in entrambi i casi dall’omessa attenta o
cattiva lettura dell’atto d’appello, ma non assolve, se non in modo
sommario e decontestualizzato, l’onere di autosufficienza del motivo,
Ric. 2016 n. 27542 sez. M1 ud. 20-12-2017
-2-

1. Con il ricorso in atti Banca MPS chiede che sia cassata l’impugnata

contravvenendo in tal modo al principio secondo cui l’illustrazione del
motivo deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le
ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì,
a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la
necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,

(Cass., Sez. VI-I, 27/07/2017, n. 18679); in particolare, quanto alla
prima censura, non consta dal ricorso se e come sia stata contestata la
circostanza, riportata anche nella sentenza d’appello, che il libretto
nominativo era stato acceso il giorno stesso della presentazione del
titolo all’incasso; e, quanto alla seconda, non consta parimenti dal
ricorso dove fosse contenuta la precisazione che l’alterazione
nell’importo e nel nome non erano state provate.
4. Quanto al motivo sub 2), premesso, come già osservato da questa
Corte in relazione alla previsione richiamata nel motivo, che

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