Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3478 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18314/2015 R.G. proposto da:
G.V., rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Francesco Elia e
Maria Vittoria Piacente, elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Elia in Roma alla piazza Bainsizza n. 1, e con i domicili
digitali indicati in ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 243/1/2015 della CTR del Veneto, depositata in
data 21/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 novembre 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante
collegamento da remoto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Sig. G.V., negli anni 2005 e 2007, era socio al 50% della società Casa 2000 sas con sede in Montebelluna ed al 97% della società Immobiliare Galileo srl sempre con sede in (OMISSIS).
In seguito all’accertamento fiscale effettuato sulle società per l’anno 2005, venne emesso un avviso di accertamento nei confronti del socio.
All’avviso fece seguito la cartella di pagamento, impugnata da G.V. (d’ora in poi, anche “il contribuente”), insieme con il primo, dinanzi alla CTP di Treviso.
In pendenza del giudizio di primo grado sui ricorsi, che intanto erano stati riuniti, le due società aderirono al condono per l’anno 2005. La CTP di Treviso accolse i ricorsi del contribuente, sia perché le società avevano aderito al condono, sia perché la società in accomandita semplice era stata, nel frattempo, cancellata dal registro delle imprese.
Su appello dell’Agenzia delle Entrate” la CTR del Veneto, previa estromissione dell’agente della riscossione (Equitalia Nord s.p.a.), riformò la sentenza di primo grado e rigettò i ricorsi del contribuente. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione G.V., sulla base di sei motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per motivi di ordine logico, si deve esaminare per prima il terzo motivo di ricorso, così rubricato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Omessa pronuncia su domanda – eccezione proposta in appello in ordine alla posizione di socio della Casa 2000 sas estinta – Art. 2495 c.c. – Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione – Inesistenza della soggettività giuridica – Nullità dell’appello per difetto di litisconsorzio necessario – Sussistenza”.
Il contribuente ha dedotto che in materia di società di persone, le controversie relative all’accertamento del maggior reddito imponibile sono soggette alla regola del litisconsorzio necessario.
Siccome, sin dal giudizio di primo grado, il contraddittorio non è mai stato integrato nei confronti degli altri soci della società di persone Casa 2000 sas, la sentenza impugnata sarebbe nulla e il processo dovrebbe regredire in primo grado e iniziare ex novo con la necessaria partecipazione di tutti i soci della sas cancellata dal registro delle imprese.
1.1. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel senso di ritenere che il giudizio avverso un avviso di accertamento o una cartella di pagamento relativa ad un maggior reddito imponibile di una società di persone debba svolgersi nel contraddittorio della società e di tutti i suoi soci (arg. ex Cass., sez. 5, n. 32220/2019). Non risulta che al giudizio di merito, sin dal primo grado, abbiano partecipato gli altri soci della società in accomandita semplice Casa 2000 sas, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, alla CTP di Treviso, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di primo grado previa estensione del contraddittorio a tutti i soci litisconsorti necessari.
2. Gli atri motivi di ricorso restano assorbiti.
3. Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTP di Treviso affinché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel contraddittorio di tutti i soci della società di persone Casa 2000 sas.
Le spese del processo di cassazione saranno regolate dal giudice del rinvio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svoltasi da remoto, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022