Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34775 del 16/11/2021

Cassazione civile sez. I, 16/11/2021, (ud. 29/10/2021, dep. 16/11/2021), n.34775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32516/2018 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

B.P., nonché F.P., già legale rappresentante della

società, elettivamente domiciliati in Roma, Via Caio Mario n. 13,

presso lo studio dell’avvocato Cosi Saverio, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fiera di Roma S.r.l., con socio unico Società soggetta a direzione e

coordinamento di Investimenti S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Luciani Luigi n. 1, presso lo studio dell’avvocato Parenti Vito, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6540/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2021 dalla cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Battista Nardecchia Giovanni che si riporta alle conclusioni

scritte;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Stanisci con delega avv. Cosi

che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Parenti Vito che si

riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6540/2018, depositata in data 17/10/2018 e comunicata in pari data, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da (OMISSIS) srl avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal tribunale capitolino ad istanza di Fiera di Roma srl.

I giudici d’appello hanno ritenuto fondata l’eccezione sollevata in rito dalla creditrice istante reclamata, senza controdeduzioni da parte della reclamante, di difetto di legittimazione ad processum della società fallita, in quanto la procura alla lite era stata rilasciata dal socio unico di (OMISSIS), B.P. “in qualità di legale rappresentante della s.r.l.”, in una data in cui, secondo la visura camerale aggiornata al 28/12/2017, risultava che la carica di amministratore unico della reclamante era rivestita da altro soggetto, F.P., giusta delibera societaria iscritta nel Registro delle Imprese; la corte del merito ha aggiunto che il reclamo, ove ritenuto proposto in proprio dal B., nella sua qualità di socio unico della società e quindi di terzo interessato, risultava tardivo, essendo stato avanzato oltre il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese.

Avverso la suddetta pronuncia, la (OMISSIS) srl, in persona del legale rappresentante B., nonché di F.P., “già legale rappresentante della società”, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Fiera di Roma srl ha resistito con controricorso.

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 182 c.p.c. e art. 2697 c.c., in punto di declaratoria del difetto di legittimazione processuale per difetto di rappresentanza, sia perché tale vizio poteva essere sanato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., dovendo il giudice promuovere la sanatoria, ove la parte non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, senza il limite delle preclusioni derivante da decadenze processuali, sia perché il conferente la procura, B., era il legale rappresentante della società (OMISSIS) srl, come da visura camerale prodotta in questa sede, alla data “del 2/7/2014”, anteriore a quella di proposizione del reclamo, sia perché, in ogni caso, anche costituendosi in questa sede di legittimità, il sig. F.P., “già amministratore unico della (OMISSIS) srl”, dichiara di ratificare ex tunc gli atti posti in essere dal B., in nome e per conto della società suddetta; con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 18, dovendo ritenersi che il termine per proporre reclamo decorra, per il socio, non dalla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese, ma dalla data di notifica della sentenza, nella specie non eseguita.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Una delle questioni poste nel motivo (oltre quelle circa la doverosità della sanatoria ad opera del giudice, anche in fase di impugnazione, e circa l’effettiva sussistenza del potere di rappresentare la società reclamante, all’epoca di proposizione del reclamo, in capo alla persona fisica conferente la procura alle liti al difensore) concerne la possibilità di ratifica dell’operato di chi abbia conferito la procura alle liti senza averne il potere, anche con il ricorso per cassazione, con effetto retroattivo, non operando il limite sancito dall’art. 125 c.p.c., comma 2, secondo cui la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto ma solo con atto anteriore alla costituzione della parte rappresentata.

In effetti, quando la persona giuridica è stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla (nel caso di specie, la persona del B.P., che, secondo la decisione impugnata, alla data di proposizione del reclamo avverso declaratoria di fallimento, nel dicembre 2017, era socio unico della società ma non legale rappresentante della stessa) e che ha conferito la procura alle liti al difensore (art. 82 c.p.c., comma 2, art. 83 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 1), il vizio che ne consegue attiene alla capacità processuale della persona medesima (art. 75 c.p.c., comma 3).

Nell’ordinanza interlocutoria che ha rimesso la causa in pubblica udienza si è richiamato, in contrapposizione con altro indirizzo più rigido, il principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza di autorizzazione preventiva alla proposizione dell’azione da parte dell’organo competente per statuto) può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato di effettiva rappresentanza dell’ente medesimo, il quale rappresenti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del falsus procurator (Cass. 23274/2016, Cass. 5343/2015; Cass. 23670/2008; Cass. 2270/2006).

Nelle sentenze citate si è pure precisato che la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c..

La procura alle liti rilasciata al difensore che sottoscrive l’atto da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può quindi dirsi del tutto mancante, con conseguente insussistenza del fatto descritto dall’art. 125 c.p.c., comma 2, (che presuppone un atto invalido), ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte.

Vero che, sul punto, si registra anche un orientamento giurisprudenziale secondo cui il disposto dell’art. 1399 c.c., non opera nel campo processuale, ove invece il conferimento di una valida procura ad litem costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale (tanto che può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti fissati dall’art. 125 c.p.c.), sì che deve escludersi la possibilità di sanatoria con effetti retroattivi del vizio afferente la procura stessa.

Tuttavia, a fronte di tale orientamento (cfr. S.U. n. 13431/14 e Cass. n. 17697/13, riguardo al difetto di valida procura speciale per il ricorso o controricorso in cassazione), si evidenzia un indirizzo interpretativo, maggioritario (cfr. Cass. 2000/15031; Cass. 12494/2001; Cass. nn. 20913 e 19164 del 2005; Cass. n. 12088/06; Cass. n. 21811/06; Cass. n. 15304/07; Cass. n. 23670/08; Cass. n. 7529/09; Cass. n. 5343/15; Cass. 23274/2016; Cass. 15156/2017; Cass. 27481/2018; Cass. 28824/2019; cfr. anche Cass. 17493/2019 e 7701/2021, non massimate), secondo cui occorre distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell’art. 125 c.p.c.), da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l’art. 182 c.p.c., norma che, nell’attuale formulazione, a seguito della riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, rende sanabile il difetto di legittimazione processuale anche per difetto di autorizzazione preventiva alla proposizione dell’azione – in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, a seguito della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza della persona giuridica il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator.

Deve rilevarsi che il principio è risalente, trovandosi affermato da questo giudice di legittimità anche sotto la vecchia formulazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, (che così recitava: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza”; cfr. Cass. 1186/1987; Cass. 4167/1994; Cass. 882/1995; Cass. 4605/1996; Cass. 6726/1996; Cass. 272/1998).

In adesione a tale orientamento, va pertanto riaffermato che la ratifica e la conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, del vizio in esame, tanto più in applicazione del novellato art. 182 c.p.c., comma 2, sono ammissibili, sia su iniziativa di parte sia a seguito della doverosa sollecitazione giudiziale, anche in relazione a vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c..

Il principio, applicato al caso di specie, costituisce la ragione più liquida di accoglimento del ricorso, posto che nel presente giudizio l’inefficacia della procura alle liti conferita nel reclamo è stata sanata per effetto della proposizione del presente ricorso per cassazione da parte dell’attuale legale rappresentante della società, il B. (tale dichiaratosi senza che la controricorrente abbia contestato la sua qualità) – nonché da colui che ne era rappresentante legale alla data di proposizione del reclamo (il F.) – con l’espressa volontà di ratificare l’operato anteriore.

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per l’esame nel merito del reclamo. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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