Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3477 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3477 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

C . L)

sul ricorso iscritto al n. 1164-2017 R.G. proposto da:
AGOSTINI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato prof.
ANGELO RICCIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
BOLOGNA, via Farini n. 3;
– ricorrente contro
BARTOLETTI PAOLA, in proprio e quale legale rappresentante pro
tempore della PAOLINI BART SRL, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO
TRONCI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO BONETTI;
– resistenti per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 20341/2017 del
TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 28/03/2017;

Data pubblicazione: 13/02/2018

fC1.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che conclude
chiedendo accogliersi il proposto ricorso, cassando l’impugnata

Specializzate in materia di impresa dello stesso Tribunale di Bologna;
Rilevato che:
il Tribunale di Bologna, decidendo con sentenza sull’opposizione
proposta dalla sig.ra Paola Bartoletti e dalla Paolina Bart. s.r.l. avverso
il decreto ingiuntivo emesso, su istanza del sig. Giovanni Agostini, per
il pagamento della somma di € 51.700,00 quale corrispettivo della
cessione delle quote della predetta società effettuata dall’Agostini in
favore della Bartoletti, ha ritenuto l’incompetenza del medesimo
Tribunale, essendo competente la sua Sezione specializzata in materia
di impresa, ed ha pertanto dichiarato nullo il decreto ingiuntivo
opposto, nonché dichiarato la propria incompetenza sulle ulteriori
domande proposte con l’atto di opposizione;
il sig. Agostini ha proposto ricorso per regolamento di competenza,
sostenendo che le questioni di riparto degli affari tra le diverse sezioni
del medesimo tribunale, ivi compresa la Sezione specializzata in
materia di impresa, non costituiscono questioni di competenza, bensì,
appunto, di mero riparto degli affari all’interno del medesimo ufficio
giudiziario;
la sig.ra Bartoletti e la Paolina 13art. s.r.l. si sono difese con memorie;
il P.G. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ.,
per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza del
Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa;
le parti intimate hanno anche presentato ulteriore memoria;
Ric. 2017 n. 11164 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-

sentenza ed ordinando la prosecuzione del giudizio innanzi alle Sezioni

Ritenuto che:
il ricorso è inammissibile;
sia il ricorrente, sia il P.G-., sia — nella seconda memoria — le stesse parti
resistenti concordano che la questione relativa al ríparto degli affari tra
le sezioni ordinarie di un medesimo tribunale (distrettuale) e la sezione

competenza, bensì questione di mera ripartizione degli affari all’interno
dello stesso ufficio;
se così è — come anche il Collegio ritiene che sia, in continuità con la
giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte (cfr., tra le molte,
Cass. 7277/2017, 21774/2016, 21668/2013, 24656/2011) — deve
conseguentemente ritenersi inammissibile il regolamento di
competenza, come del resto affermato dalla giurisprudenza appena
richiamata;
invero le ragioni poste a base dell’unico precedente di legittimità —
Cass. 15619/2015 — in cui si è affermato il contrario non sono
persuasive: in particolare, l’argomento della disparità dí trattamento
altrimenti riservata a decisioni analoghe dei tribunali distrettuali — non
soggette a regolamento di competenza — e dei tribunali non distrettuali
— invece soggette a tale rimedio — urta con la considerazione che i
tribunali delle città non capoluogo di distretto sono appunto uffici
giudiziari a sé stanti, mentre la sezione specializzata in materia si
impresa del tribunale distrettuale è appunto una sezione di quel
tribunale, sicché si verte in situazioni differenti dal punto di vista
fattuale;
la circostanza, infine, che nel caso in esame l’incompetenza sia stata
accertata con sentenza, con la quale il giudice a quo ha anche dichiarato
la nullità del decreto ingiuntivo opposto, non sposta i termini della
questione a base della decisione, che resta quesrione estranea alla
Ric. 2017 n. 11164 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-3-

di esso specializzata in materia di imprese non costituisce questione di

competenza; per cui la sentenza predetta era impugnabile con l’appello,
piuttosto che con il regolamento di competenza;
è equo compensare tra le parti le spese processuali, in considerazione
della richiamata recente oscillazione della giurisprudenza di questa
Corte;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti
le spese del giudizio di regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara
la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

P.Q.M.

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