Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3477 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4297/2014 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

PERUZZI;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 26/03/2013 R.G.N. 3190/2011;

avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze R.G.N.

531/2013.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza del 22 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto dal Comune di Firenze nei confronti di S.B. avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Firenze.

2. Per la cassazione della sentenza di primo grado Il Comune ha proposto ricorso articolato in due motivi.

3. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

4. In prossimità dell’adunanza camerale, il Comune ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato alla lavoratrice ed accettata.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere recettizio.

2. L’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

3. L’art. 391 c.p.c., comma 4, prevede che, in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.

4. Nel caso in esame, il difensore di S.B., con posta certificata, ha comunicato al difensore del Comune, anche in sostituzione dell’avv. Enrico Luberto con cui rappresenta e difende la lavoratrice congiuntamente e disgiuntamente, di aderire alla rinuncia.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, senza statuizione sulle spese.

5. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della ua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e. trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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