Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3477 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SERIT SICILIA SPA – AGENTE della RISCOSSIONE per le PROVINCE

SICILIANE (OMISSIS) già Montepaschi SeRit SpA – Concessionario

del Servizio Riscossione Tributi in Sicilia in persona del

Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI

MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI,

giusta mandato in o calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA BARBARO SRL (OMISSIS) in persona del Curatore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2,

presso lo studio dell’avv. PAOLO PALMIERI, rappresentata e difesa

dall’avv. ZIINO SALVATORE, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1364/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

19.6.09, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso proposto dalla Serit Sicilia spa il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

considerato:

che la Serit Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza n. 1364/09 della Corte d’appello di Palermo, con cui veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla allora Montepaschi Serit spa avverso la sentenza del tribunale di Palermo dep. il 22.6.05 che aveva, a sua volta dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione tardiva proposta dalla Montepaschi. che il fallimento intimato ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale.

Osserva quanto segue.

Con i due motivi di ricorso la società ricorrente contesta, rispettivamente sotto il profilo della violazione dell’art. 342 c.p.c. e del vizio motivazionale, la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile in quanto volto esclusivamente a censurare sotto il profilo processuale la pronuncia di inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva proposta dal primo giudice senza dedurre le questioni di merito relative alla fondatezza della domanda di ammissione al passivo, oggetto di contestazione da parte della curatela nel corso del giudizio di primo grado.

Il fallimento della Barbaro, con l’unico motivo di ricorso incidentale si duole della avvenuta compensazione delle spese di giudizio.

I due motivi del ricorso principale appaiono manifestamente infondati alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamele affermato che l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole è ammissibile solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, la rimessione al primo giudice. Nelle ipotesi, invece, come quella di specie, in cui il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, risulta inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (Cass. 27296/05; Cass. 1199/07; Cass. 6031/07; Cass. 2053/10).

Il ricorso incidentale è inammissibile.

Nel caso di specie, infatti, essendo il processo iniziato nel 2002, non trova applicazione l’art. 92, comma 2, come modificato dalla legge 263/05) ne consegue che il potere discrezionale del giudice di compensare le spese di giudizio se fornito di motivazione, come nel caso di specie, non risulta sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio;

Vista la memoria del fallimento resistente e ricorrente incidentale;

Considerato:

che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti; che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra; che in particolare, per quanto concerne la compensazione delle spese operata dalla Corte d’appello, i giusti motivi indicati nella sentenza devono individuarsi nel fatto che nel corso del giudizio d’appello la parte aveva riportato la domanda di ammissione al passivo sia pure in modo incompleto e tardivo; che, pertanto,entrambi i ricorsi vanno respinti; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sostanziale e si pongono a carico della ricorrente principale, compensandosi per la metà in ragione del rigetto del ricorso incidentale, e liquidandosi come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna il ricorrente principale al pagamento della metà delle spese di giudizio liquidate per l’intero in Euro 4000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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