Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3477 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11745/2015 R.G. proposto da:

M.G., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Armando Danilo

Pecoraro, con lui domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8218/33/14 della CTR della Campania sede di

Napoli, depositata in data 1/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 novembre 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la ricorrente non ha depositato agli atti copia conforme della sentenza impugnata;

il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, sicché non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svoltasi da remoto, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA