Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3476 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3476 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 64-2010 proposto da:
AMATO GIUSEPPE titolare dell’omonima Ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAGO TANA 16,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PATTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FARACI ALESSANDRO
MARIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata il

Data pubblicazione: 14/02/2014

27/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso.

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

R.G. 64/2010
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta con sentenza
n. 132/21/08, depositata il 27.10.2008 in riforma della sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Enna n. 108/02/2005 (che accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente
avverso l’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2004„ ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a

rideterminando la sanzione irrogata in C 289,00), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice
tributario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130.
Proponeva ricorso per cassazione Amato Giuseppe deducendo, quale unico motivo di gravame,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.lgs 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c.,
violazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360,n. 3 c.p.c. e dell’art. 37 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. rilevando come non potesse essere rilevato d’ufficio il difetto di
giurisdizione, non essendo stato eccepito dalle parti né in primo grado né in appello ed essendosi
formato il giudicato implicito in ordine alla giurisdizione del giudice tributario
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva..
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata
relativa alla notifica del ricorso stante anche il mancato esercizio di attività difensiva da parte
dell’intimata.
In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della
notificazione nei confronti del destinatario, l’unico documento attestante la consegna a questi, la
sua data e l’identità della persona nelle cui mani è stata eseguita è l’avviso di ricevimento della
raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante.
La notifica a mezzo posta, infatti, non si esaurisce con la mera spedizione dell’atto, ma si perfeziona
con la consegna del relativo plico al destinatario.
Conseguentemente, laddove sia stata utilizzata tale modalità di trasmissione dell’atto processuale,
l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notifica e l’impossibilità
di rinnovarla ex art. 291 c.p.c. (cfr Cass. 25/11/2009, n. 24777; Cass. 14/4/2008, n. 9769; Cass.,n.
627/08)
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
1

seguito di accesso Inps, per l’impiego di un lavoratore subordinato non iscritto nei libri obbligatori,

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 13.12.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA