Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3476 del 09/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19665/2010 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SIRACUSA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 447/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/06/2010 R.G.N. 1178/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPE per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 giugno 2010, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede e rigettava la domanda proposta da P.F. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto, la declaratoria di nullità dell’apposizione del termine al contratto concluso tra le parti per il periodo 6.6/31.8.2006 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 558.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover accogliere un’interpretazione della predetta norma tale per cui la stessa deve essere letta nel senso che il legislatore abbia voluto estendere alle imprese concessionarie del servizio postale la medesima disciplina prevista del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1, per le imprese del trasporto aereo, interpretazione che assume non in contrasto con l’ordinamento comunitario.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P. affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche per contrasto con gli artt. 1, 3, 10, 11, 35, 76, 101, 102, 104 e 117 Cost., con le clausole 1, 3 e 8 dell’accordo quadro recepito direttiva comunitaria 99/70/CE, nonchè con gli artt. 82, 86 e 90 del Trattato CE, deduce l’erroneità dell’interpretazione del citato art. 2, comma 1 bis, in ordine alla negata permanenza dei vincoli causali di cui dello stesso D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e comunque, in quanto, a suo dire, non consentita anche in forza della clausola di non regresso, dalla disciplina comunitaria in materia quale recepita, in base al dettato costituzionale, con la legge di attuazione in termini tali da richiedere ai fini della legittima apposizione del termine la ricorrenza di ragioni obiettive.

Con il secondo motivo l’erroneità dell’interpretazione della Corte territoriale relativa alla medesima norma è predicata con riferimento alle previsioni della legge comunitaria ed in particolare con riguardo alla L. n. 86 del 1989, art. 3 e alla L. n. 422 del 2000, art. 1.

Con il terzo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle stessa norma nella parte relativa alla fissazione dei limiti percentuali, del CCNL di settore dell’11.7.2003 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., si deduce l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al rispetto della clausola di contingentamento di cui al citato art. 2, comma 1 bis, per essere stata la valutazione della Corte stessa operata con riguardo all’intero organico aziendale e non relativamente agli addetti ai servizi postali e comunque per essere inidonea la prova a riguardo offerta dalla Società, come anche di quella prevista in sede collettiva.

Con il quarto motivo, denunciando un vizio di motivazione, parte ricorrente rileva la contraddittorietà rispetto al pur affermato principio di prevalenza del contratto a tempo indeterminato del rilievo espresso dalla Corte territoriale per cui quel principio non postulerebbe ai fini della legittima apposizione del termine la necessaria ricorrenza di ragioni oggettive che lo giustifichino.

Con il quinto, sesto e settimo motivo si deduce la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in relazione al disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per asserita mancata specificazione della causale del contratto a termine da ritenersi pertanto nullo ai sensi degli artt. 1418, 1419, 1457 e 2126 c.c., con diritto del lavoratore alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno dalla data di costituzione in mora all’effettivo ripristino del rapporto ai sensi degli artt. 1217, 1337, 1344, 2043 c.c..

Il primo ed il quarto motivo, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

In effetti le questioni di diritto sottoposte sono state già risolte da questa Corte con pronunzia a sezioni unite (sentenza del 31/05/2016 n. 11374) e per alcuni aspetti dalla Corte di Giustizia UE.

Le Sezioni Unite nel precedente citato hanno affermato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va data continuità: “Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs.”.

La questione di compatibilità della normativa nazionale con la clausola di non regresso di cui all’art. 8 della direttiva 1999/70 è stata dichiarata infondata dalla Corte di Giustizia (ordinanza sez. 6, 11/11/2010, n. 20, Vino c/o Poste), che ha valorizzato l’assunto che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis, perseguiva uno scopo distinto da quello consistente nella garanzia dell’attuazione, nell’ordinamento nazionale, dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, essendo finalizzata, piuttosto, a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l’attuazione della direttiva 1997/67/CE in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del servizio.

Nella stessa ordinanza il giudice europeo ha chiarito che la clausola 5 dell’accordo quadro, la quale riguarda la prevenzione contro l’uso abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, verte unicamente sul rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione e non si applica, pertanto, alla conclusione di un primo e unico contratto di lavoro a tempo determinato; da ciò discende la infondatezza del dubbio di compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva europea, sollevato in relazione al primo ed unico contratto a termine concluso nella fattispecie di causa.

Quanto al secondo motivo, al di là dei profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso per non essere ivi neppure indicato se una tale censura sia stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e ribadita in appello, la sua infondatezza emerge palese ove si consideri che la disposizione non è stata posta in funzione dell’attuazione della direttiva comunitaria o della manutenzione della disciplina attuativa della medesima, ma risponde alla diversa finalità di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nella realizzazione e nell’esercizio della rete postale pubblica quale attività di preminente interesse generale in coerenza con altra direttiva, la 1997/67/CE, e la sua disciplina attuativa recata dal D.Lgs. n. 261 del 1999.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo nella parte in cui fa riferimento all’adozione di un parametro erroneo ai fini della valutazione del rispetto della percentuale del 15%, atteso che la norma nulla dispone in relazione alla tipologia delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzione a termine e che una tale limitazione è estranea anche alle motivazioni adottate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214 del 2009; e ciò anche a non voler tener conto che nel ricorso non si indica quale incidenza assumerebbe in concreto, ai fini della valutazione del rispetto del limite percentuale del 15%, il computo di unità addette a servizi diversi da quelli propriamente caratterizzanti il servizio postale universale e dalla astratta riferibilità dell’attività degli addetti allo sportello anche a compiti ricompresi nel servizio universale (cfr. Cass. 17 settembre 2015, n. 18294).

Ove poi si voglia estendere la portata della censura a ricomprendere l’impugnazione della pronunzia Corte territoriale in ordine alla raggiunta prova del rispetto dell’indicato limite percentuale l’infondatezza discende dall’aver la Corte territoriale rilevato, in forza del principio di acquisizione probatoria, che il rispetto della percentuale di legge doveva ritenersi dimostrata sulla base dei fatti allegati dalla parte a ciò onerata e non contestati ex adverso nella prima occasione processuale utile, atteggiamento difensivo che vale ad espungere quei fatti dall’ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13609).

Inconsistente è poi il riferimento alla clausola di contingentamento di cui al CCNL del 2003 al fine di inferirne l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto de quo dovendosi ritenere la clausola di contingentamento prevista in sede collettiva superata dalla diversa previsione in materia posta dalla norma speciale sopravvenuta, così da indurre a ritenere la questione assorbita nel pronunciamento relativo alla raggiunta prova dell’osservanza del limite percentuale legale di nuova introduzione.

Ne deriva l’impossibilità di ravvisare le ragioni di illegittimità dell’apposizione del termine e di farne discendere le conseguenze sanzionatorie secondo quanto dedotto nei punti dal quinto al settimo del ricorso de quo che vanno, pertanto, disattesi. Il ricorso va dunque rigettato con compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della composizione del contrasto interpretativo da parte di questa Corte in epoca successiva alla presentazione del ricorso medesimo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA