Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3475 del 23/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3475 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAO MASSIMO, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Gian Lorenzo Marinucci ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212

– ricorrente contro
COSTANTINI MOTO DESIGN S.A.S. DI COSTANTINI GIANLUCA E

2015
ROBERTO (p. IVA 05798121009)

in persona del legale

rappresentante sig. Gianluca Costantini, rappresentata

Data pubblicazione: 23/02/2016

e difesa, per procura a margine del controricorso,
dall’avv. Nuri Venturelli (C.F. VNTNRU47P25H501H) ed
elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma,
Piazza Apollodoro n. 26

contro
ROGANTE FRANCO (C.F. RGNFNC64R16H501U), rappresentato e
difeso dall’avv. Roberto Armandola (C.F.
RMNRRT4OPO1H501M) ed elett.te dom.to presso lo studio
del medesimo in Roma, Corso Trieste n. 150

– controricorrente contro
ALBA LEASING S.P.A. (C.F. 06707270960), in persona del
procuratore speciale avv. Carlo Riccardi, giusta procura 24 febbraio 2010 per notar Alfonso Ajello di Milano,
rep. 541038 racc. 80996, rappresentata e difesa, per
procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Enrico de Crescenzo (C.F. DCRNRC61E03H5010) ed elett.te
dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via degli
Scipioni n. 157

– controricorrente e contro
BANCA ITALEASE S.P.A.

– intimata –

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– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3978/10 della Corte d’appello di
Roma depositata il 10 dicembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 ottobre 2015 dal Consigliere dott. Carlo

udito per il controricorrente Rogante Franco l’avv. Roberto ARMANDOLA;
udito per la controricorrente Costantini Moto Design
s.a.s. l’avv. Nuri VENTURELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione
del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Massimo Rao esercitò davanti al Tribunale
di Roma azione di riscatto di un immobile locatogli ad
uso commerciale, ai sensi della 1. 27 luglio 1978, n.
392, nei confronti della Banca Italease s.p.a. e della
Costantini Moto Design s.n.c. di Costantini Gianluca e
Roberto (la prima aveva acquistato l’immobile per concederlo in locazione finanziaria alla seconda). A seguito di chiamata in garanzia da parte delle convenute,
il giudizio fu poi esteso al locatore, sig. Franco Rogante, e alla madre di lui sig.ra Rosa Maresi, che avevano venduto l’immobile alla banca.

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DE CHIARA;

Il Tribunale respinse tutte le domande e la Corte
d’appello di Roma ha dichiarato improcedibile il gravame proposto dal sig. Rao per violazione del termine del
termine di dieci giorni per la notifica del ricorso in-

sensi dell’art. 435, secondo comma, c.p.c., sul rilievo
che al ricorso, depositato il 7 luglio 2009, era seguito il decreto di fissazione dell’udienza del 20 luglio
successivo, comunicato al ricorrente il 23 luglio, mentre la notifica in questione era avvenuta soltanto tra
il 3 e il 9 febbraio 2010. I giudici di appello, facendo applicazione dei principi affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 20604 del 2008,
hanno infatti ritenuto che, pur essendo il termine in
questione ordinatorio, tuttavia non ne era stata richiesta la proroga prima della scadenza, determinandosi
perciò conseguenze analoghe alla scadenza dei termini
perentori e dunque la inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio di appello, rilevabile d’ufficio e insanabile.
Il sig. Rao ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura. Si sono difesi con
distinti controricorsi gli intimati sig. Franco Rogante, Alba Leasing s.p.a. (cessionaria di ramo di azienda

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troduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, ai

dalla Banca Italease s.p.a. e già costituitasi in grado
di appello) e Costantini Moto Design s.n.c.
Il sig. Rogante e la Costantini Moto Design hanno
anche presentato memorie.

Il ricorso è inammissibile per inottemperanza
all’ordine di integrazione del contraddittorio e di
rinnovazione della sua notifica a un litisconsorte necessario.
All’udienza di discussione del 24 marzo 2015, infatti, questa Corte aveva disposto l’integrazione del
contraddittorio nei confronti della sig.ra Rosa Malese,
madre del sig. Franco Rogante e venditrice con lui
dell’immobile per cui è causa, e il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti della Banca Italease
s.p.a., essendo nulla quella eseguita presso l’avvocato
che l’aveva difesa in primo – ma non in secondo – grado, concedendo termine di giorni sessanta per
l’esecuzione. Detto termine, però, è trascorso senza
che sia stata depositata la prova di alcuna notifica.
Per completezza va aggiunto che il controricorso
della Alba Leasing s.p.a. contiene, a pag. 3, una contestazione della «legittimità della ingiustificata pronunzia di compensazione delle spese del secondo grado
di giudizio, con l’ulteriore conseguenza che, in via

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MOTIVI DELLA DECISIONE

incidentale, la sentenza impugnata andrà cassata ed il
Rao condannato a rifondere ad Alba Leasing le spese del
secondo grado». Tale contestazione, per la sua assoluta
genericità, non può ritenersi configuri un ricorso in-

controricorrente non dà atto neppure nell’epigrafe del
controricorso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate
in E 5.200,00, di cui C 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, in
favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
15 ottobre 2015.

cidentale, della cui formulazione, del resto, la stessa

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