Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3475 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19655/2010 proposto da:

P.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso la Segreteria Nazionale CONFSAL

COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 1259/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPE per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 maggio 2008 (nr. 2341/2008) il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da P.C. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per l’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal 27.5.2006 al 31.10.2006 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15 aprile – 24 maggio 2010 (nr. 361/2010), rigettava l’appello della lavoratrice.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.C., articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane spa, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e dell’art. 117 Cost., nonchè omessa pronunzia.

Ha censurato la omessa pronunzia da parte del giudice dell’appello sul motivo con il quale ella aveva denunziato la illegittimità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in quanto introdotto con la legge finanziaria 2005, iter normativo diverso da quello previsto dall’art. 117 Cost. – come modificato dalla L. Cost. n. 3 del 2001 – e nella L. n. 11 del 2005, artt. 8 e 9, per il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario.

Il motivo è infondato.

Alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass nn.rr. 13609/2015; 2313/2010; 11659/2012; 15112/2013; 28663/2013; 21257/2014; 23989/2014) una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere ia causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Tale principio trova base in una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., u.c., ispirata ai valori di economia processuale e di ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost..

In relazione al motivo giova premettere che ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 86 – poi abrogata e sostituita dalla L. 4 febbraio 2005, n. 11 – l’Italia recepisce nel proprio ordinamento interno le norme giuridiche prodotte dall’Unione europea mediante una specifica legge – cd. legge comunitaria – recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, il cui disegno deve essere presentato dal governo entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale legge contiene delega al governo per l’adeguamento della legislazione italiana rispetto alle direttive europee.

Da dicembre 2012 (L. 24 dicembre 2012, n. 234) la legge comunitaria è stata sostituita dalla legge europea e dalla legge di delegazione europea.

Il procedimento, tuttavia, in quanto previsto da una legge ordinaria è privo di rilievo costituzionale sicchè ben può un atto successivo avente la stessa forza di legge (nella specie la legge L. 23 dicembre 2005, n. 266) derogare al procedimento formale senza che ciò comporti alcuna ragione di invalidità delle norme adottate.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunziato violazione della clausola cd. di contingentamento ed errata pronunzia circa un fatto controverso e decisivo.

Ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato che nel ricorso di primo grado non era stato contestato il rispetto da parte di Poste Italiane spa della quota percentuale delle assunzioni a termine e che la allegazione effettuata per la prima volta in sede di appello era tardiva.

Ha dedotto di avere indicato nel ricorso di primo grado (alla pag. 25) tra le cause di nullità della clausola del termine il superamento del limite percentuale del 15% dell’organico nella stipulazione dei contratti a termine e che il giudice del primo grado aveva affermato non esservi prova del superamento della soglia di legge.

Tale statuizione era stata appellata rilevando che Poste aveva calcolato la percentuale sull’intero organico aziendale – comprendente anche gli addetti al settore finanziario ed assicurativo, alla comunicazione digitale, informatica e telefonica, alla logistica – ed a livello nazionale e non già facendo riferimento ai soli dipendenti addetti al settore postale ed ai servizi connessi.

Ha dedotto che una interpretazione della norma che considerasse l’organico complessivo ai fini del limite percentuale delle assunzioni a termine avrebbe determinato una fattispecie di aiuto di Stato.

In ordine all’ambito territoriale, poi, la verifica avrebbe dovuto essere compiuta su base provinciale, avendo il legislatore delegato alle OO.SS. provinciali il controllo del rispetto del limite numerico delle assunzioni a termine.

Il motivo è infondato.

Per quanto si evince nel motivo il ricorrente in primo grado aveva genericamente allegato il mancato rispetto del limite percentuale del 15% dei dipendenti in organico per le assunzioni a termine.

Soltanto in grado di appello introduceva nuovi elementi di fatto, quali lo svolgimento da parte di Poste Italiane di servizi diversi dal servizio postale universale e la necessità di accertare il limite percentuale con esclusivo riguardo ai dipendenti in organico addetti a detto servizio ed in ambito provinciale; correttamente pertanto il giudice dell’appello rilevava la inammissibilità del motivo.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese si compensano tra le parti in quanto sulla questione di causa si è formato un indirizzo di questa Corte soltanto in epoca successiva alla notifica del ricorso ed è stato ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, la cui pronunzia, nel senso della conformità della norma legislativa al diritto costituzionale ed europeo, è stata pubblicata il 31.5.2016 (sent. nr. 11374/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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