Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34749 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 31/12/2019), n.34749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28086/2014 proposto da:

D.G.P., nella qualità di legale rappresentante pro

tempore della Eredi di G.D.G. di P.D.G.

S.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, Via Somalia n. 250,

presso lo studio dell’avvocato Punzo Francesco, rappresentato e

difeso dall’avvocato Lo Verde Paolo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

avv. T.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Garigliano

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Maione Nicola, rappresentata e

difesa dall’avvocato Liguori Giovanni, giusta procura alle liti a

margine del provvedimento di nomina;

– resistente –

avverso il decreto n. 5079/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, fondato su cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 23 novembre 2014, il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., proposto dalla Eredi di G.d.G. di P.G. & C. s.a.s..

Non svolge difese la procedura intimata, che deposita una mera procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 99, commi 6 e 7, L. Fall., per avere il tribunale esaminato eccezioni in senso stretto tardivamente proposte, relative al disconoscimento della sottoscrizione dei voucher e delle prenotazioni alberghiere, alla data certa di tali documenti ed all’inadempimento della prestazione contrattuale della odierna ricorrente, posto che il fallimento si costituì solo all’udienza di precisazione delle conclusioni;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., per non avere il tribunale accolto l’istanza di esibizione delle scritture contabili obbligatorie relative all’anno 2007, da cui può trarsi, anche verso il curatore, elemento indiziario di prova;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., perchè il tribunale non ha ritenuto sussistere la prova presuntiva dei crediti relativi all’anno 2007, per i quali la curatela assume il mancato riconoscimento, non avendo rinvenuto le relative scritture contabili;

4) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1,4 e 5 per non avere il tribunale calcolato gli interessi moratori ivi previsti, ma i meri interessi legali, sulla somma ammessa;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il tribunale liquidato le spese a carico dell’opponente ed in misura eccessiva.

2. – Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:

– le scritture contabili della creditrice non sono opponibili alla massa, essendo il curatore soggetto terzo, rendendosi superfluo disporre l’esibizione richiesta, nè mutandone il regime, per avere il fallimento utilizzato alcune scritture ai fini dell’ammissione di una parte del credito preteso;

– il credito, ulteriore rispetto a quello già ammesso in sede di verifica, non è stato dimostrato, non essendo a tal fine idonee le fatture, che menzionano genericamente i terzi beneficiari delle prestazioni alberghiere, col solo nome e cognome, senza nessuna possibilità di esatta identificazione, e non essendovi nessun riscontro circa la effettiva prestazione di detti servizi;

– gli interessi devono essere calcolati al tasso legale, tale essendo la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 1.

3. – Il primo motivo è inammissibile, in quanto non trova riscontro nella ratio decidendi del decreto impugnato, che non ha argomentato con riferimento al disconoscimento di scritture private di cui all’art. 2719 c.c., nè alla pretesa mancanza di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., nè alla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

4. – Il secondo motivo è inammissibile, essendo rimessa la decisione circa i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.c. al giudice del merito.

Non senza richiamare qui il disposto dell’art. 94 disp. att. c.p.c., secondo cui “L’istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l’offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”: laddove la stessa ricorrente (cfr. motivo terzo) ha discorso del mancato reperimento delle scritture contabili relative all’anno 2007 da parte del curatore.

5. – Il terzo motivo è inammissibile, in quanto esso si sostanzia in una censura avverso la valutazione del quadro probatorio, compiuta dal giudice di merito.

Ma costituisce principio consolidato come, “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (e multis, n. Cass. 13485/2017).

Ogni altro profilo impinge in un riesame del fatto, laddove invece, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è “denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

6. – Il quarto motivo è fondato.

Questa Corte ha ormai chiarito, con orientamento dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (cfr. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27930, non massimata; Cass. 6 giugno 2018, n. 14637; Cass. 8 febbraio 2017 n. 3300), che, attese le finalità della direttiva Europea 2000/35/CE, cui il D.Lgs. n. 231 del 2002 si propone di dare attuazione, l’art. 1, comma 2, lett. a), di tale decreto – secondo cui resta inapplicabile la regola, dettata per crediti commerciali, con riguardo ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore – va interpretato nel senso che, conformemente alla regola dettata in via generale dall’art. 55 L. Fall., l’esclusione del tasso d’interesse maggiorato D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5 opera soltanto a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati in epoca anteriore all’accertamento dello stato d’insolvenza del debitore. Ne deriva che il giudice delegato, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, è tenuto a compiere l’accertamento dell’ammontare degli interessi maturati in sede di ammissione al passivo del credito, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata.

Il riconoscimento della maturazione degli interessi – che si acquistano giorno per giorno ex art. 821 c.c., comma 3, – dalle scadenze e ai saggi previsti dalle ricordate disposizioni speciali, in ragione della mora dell’imprenditore fino all’apertura del concorso – rimane del tutto coerente con le finalità della direttiva sopra indicate. Mentre il disposto del citato art. 1, comma 2, lett. a), costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale, giustificata dal fatto che, una volta aperto il concorso, il pagamento non pronto trova causa non più nel fenomeno di procrastinazione dei pagamenti, che la direttiva Europea si ripromette di contrastare, ma nell’esigenza di dare regolare sviluppo alla procedura concorsuale nell’interesse di tutti i creditori.

7. – Il quinto motivo è assorbito.

8. – Il decreto impugnato va quindi cassato, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il riconoscimento dei predetti interessi sul credito ammesso in sede di accertamento del passivo.

Ed invero, il giudice delegato ha ammesso il credito in chirografo per la somma di Euro 62.534,01, di cui Euro 6.531,74 per interessi legali: onde, detratto l’importo liquidato per interessi, sulla sorte capitale dovranno essere calcolati gli interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5.

9. – Attesa la formazione di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità solo in corso del presente giudizio, si reputa di compensare per intero le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto e disattesi gli altri; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. gli interessi al tasso D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5 sulla somma per sorte capitale già ammessa dal giudice delegato; compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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