Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34747 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 31/12/2019), n.34747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6443/2015 proposto da:

B.G., P.C., elettivamente domiciliati

in Roma, Via Lima n. 7, presso lo studio dell’avvocato Iannuccilli

Pasquale che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Macerata Campania Service S.r.l. (già ITALGECO Scarl), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Di Gesù n. 62, presso lo studio dell’avvocato Visone

Lodovico, rappresentata e difesa dall’avvocato Tozzi Luca, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune Macerata Campania;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29

dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

ottobre 2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 29 dicembre 2014, ha dichiarato improcedibile la domanda di B.G. e P.C., i quali avevano contestato la stima provvisoria del terreno di cui erano proprietari, costituente oggetto di procedimento espropriativo iniziato dal Comune di Macerata Campania per l’ampliamento del cimitero comunale, sfociato nel decreto di esproprio del 29 ottobre 2013.

Ad avviso della Corte, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 (applicabile ratione temporis), l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione è proponibile soltanto “decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2” medesimo D.P.R. 2001, avente ad oggetto il deposito della relazione della stima definitiva dell’indennità. Ad analoga conclusione deve pervenirsi interpretando la domanda come di determinazione in via giudiziale delle giuste indennità di esproprio e di occupazione, in mancanza della previa determinazione della stima da parte dell’apposita commissione.

I privati hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito da Macerata Campania Service srl.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine di trenta giorni, di cui all’art. 702 quater c.p.c., dalla comunicazione della sentenza, è infondata. L’ordinanza impugnata è stata depositata il 29 dicembre 2014, in pari data comunicata dalla Cancelleria, e il ricorso per cassazione è stato notificato il 27 febbraio 2015, quindi tempestivamente. La decorrenza del suindicato termine breve dalla comunicazione del provvedimento è prevista per la proposizione dell’appello dall’art. 702 quater c.p., comma 1 che costituisce disposizione speciale non applicabile alla proposizione del ricorso per cassazione, non rilevando che la comunicazione dell’ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2, (come modificato con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014) secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. n. 7154 del 2018, n. 5495 e 22948 del 2019).

L’unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 27,28,50 e 54 è fondato.

L’ordinanza impugnata, dichiarando improcedibile la domanda dei proprietari che, contestando la stima provvisoria, chiedevano di determinare la giusta indennità di esproprio, si è discostata dal costante indirizzo di questa Corte secondo cui il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima – nel sistema introdotto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 nonchè in quello attuale, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicchè, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finchè non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Cass. n. 5517 del 2017, 3074 del 2018). Ed infatti, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio può essere sempre proposta senza necessità di attendere la liquidazione dell’indennità in sede amministrativa, in quanto, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente ed è immediatamente azionabile il diritto del proprietario di percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost. (Cass. n. 11261 del 2016, n. 10446 del 2017).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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