Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34746 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 31/12/2019), n.34746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24606/2015 proposto da:

A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo

studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Dal Molin Graziano, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Morbegno-Talamona, in

persona del Direttore, pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Barberini n. 29, presso lo studio dell’avvocato Bettoni

Manfredi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Spadea Giovanni, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta

Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo 1) di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza depositata in data 18/09/2015, – in controversia promossa, con ricorso notificato nel 2014, dalla società A.M. srl, nei confronti del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Morbegno-Talamona, per la determinazione dell’indennità di espropriazione e di quella di occupazione d’urgenza in relazione ad alcuni terreni, di proprietà della prima, occupati nell’agosto 2005 ed espropriati nel 2006, – ha respinto la domanda, dichiarando decaduta l’attrice, per tardiva proposizione dell’opposizione.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, dovendo trovare applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità delle opere era intervenuta nel 1996, allorchè le aree in oggetto erano state inserite nella zona industriale soggetta al PIP, Piano per gli Insediamenti Produttivi, in base alla 1.685/1971, applicabile nella specie, l’opposizione doveva essere proposta con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell’indennità, nella specie intervenuta nell’ottobre 2005, con decreto notificato in data 7/11/2005, con conseguente tardività del ricorso (peraltro erroneamente proposto, in luogo dell’atto di citazione); l’indennità provvisoria di espropriazione era quindi divenuta, in difetto di tempestiva opposizione, definitiva.

Avverso la suddetta pronuncia, la A.M. srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Morbegno-Talamona (che resiste con controricorso).

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 865 del 1971, artt. 12, 15, 16, 19 e 20 applicabili alla fattispecie, D.R. n. 327 del 2001, ex art. 57 atteso che avverso l’indennità provvisoria e non definitiva, quale quella comunicata con il decreto del 31/10/2005, non è prevista la possibilità di opposizione alla stima, contemplata solo quando la Commissione provinciale espropri abbia determinato l’indennità definitiva ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 16 il che, nella specie, non era avvenuto, con conseguente impossibilità di decorrenza del termine di decadenza, neppure essendosi prescritto il diritto a percepire l’indennità di espropriazione e di occupazione; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36 rilevandosi che, difformemente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, la domanda di determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza andava proposta con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 36 e non con citazione.

2. Il controricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto notifica del ricorso per cassazione, che tuttavia risulta spedito a mezzo del servizio postale, con atto del 15/10/2015, all’indirizzo del domiciliatario Avv.to Giovanni Spadea, il 19/10/15, con avviso affisso all’ingresso dello stabile, stante la temporanea assenza del destinatario, ed inoltro della comunicazione di avvenuto deposito, con atto poi non ritirato nel termine presso l’ufficio postale.

Il controricorrente eccepisce che il procedimento notificatorio sarebbe non tanto nullo quanto inesistente, in quanto l’ufficiale postale, in relazione al primo avviso di ricevimento, nel quale si dava atto di un primo tentativo di consegna del plico compiuto il 19/10/2015, non portato a termine per temporanea assenza del destinatario, non avrebbe “pigiato il campanello dello stabile”, limitandosi ad affiggere un avviso recante notizia del tentativo di consegna “sulla porta di ingresso dello stabile in indirizzo”, non sulla porta dell’ufficio legale, e, in relazione alla comunicazione di avvenuto deposito spedita dall’agente postale, questi si sarebbe limitato a dare atto di avere “immesso l’avviso in cassetta”, senza specificazione di quale delle due cassette esistenti in quello stabile (quella dell’ufficio del destinatario quella dedicata alla posta condominiale).

Anzitutto, deve rilevarsi che questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 14916/2016) ha chiarito che “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

In definitiva, la notificazione eseguita da soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività, e potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, avuto riguardo alla fase di consegna (“intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita”Cass. 14216 cit.), deve ritenersi nulla e non inesistente e quindi è suscettibile di sanatoria “ex tunc” per conseguimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l’inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale.

Nella specie, il controricorrente si è costituito.

In ogni caso, deve poi rilevarsi che la L. n. 890 del 1982, art. 8 prevede espressamente l’ipotesi dell’assenza del destinatario, prescrivendo all’agente postale preposto alla consegna di affiggere alla porta d’ingresso oppure immettere nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, l’avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ora, nella specie, l’ufficiale postale ha attestato di aver compiuto gli adempimenti di cui sopra e tale dichiarazione, in mancanza di querela di falso, mantiene la propria capacità fidefacente.

L’eccezione del controricorrente è pertanto infondata, in quanto l’ufficiale postale risulta avere proceduto con le formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8; come rilevato anche dal P.G., la contestazione in ordine alla veridicità dell’attestazione suddetta contenuta nell’avviso di ricevimento doveva essere proposta con querela di falso (Cass. 8082/2019: “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l’incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l’onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell’atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata”).

In definitiva, la relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un’attività compiuta, in proprio o per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall’agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, non massimata).

3. Tanto premesso, la prima censura del ricorso è fondata.

Questa Corte ha chiarito (Cass. 3074/2018) che “in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, postulando che l’indennità definitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o con l’eventuale stima peritale a questo successiva, non può operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell’indennità ove non sia intervenuta, invece, alcuna stima definitiva”. Invero, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima – nel sistema introdotto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 (applicabile “ratione temporis”), nonchè in quello attuale, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 – decorre, per qualunque interessato e, quindi, anche per l’ente espropriante, dal momento successivo all’affissione dell’avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri sull’Albo pretorio comunale e non già, come previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 51 dalla notifica agli interessati del decreto di esproprio contenente la determinazione della stima; il termine opera quindi solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicchè, ove tanto non sia non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finchè non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Cass. 21731/216; Cass. 5517/2017).

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10720 del 2016; n. 22844 del 2016; n. 11261 del 2016; n. 5517 del 2017; n. 10446 del 2017; n. 3606 del 2017) ha, infatti, chiarito che, anche secondo la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l’una di determinazione dell’indennità di esproprio e l’altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l’indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21.

La previsione dell’art. 54, che costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. – che si sostituisce al diritto reale e non subordinato alla liquidazione in sede amministrativa -, si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall’art. 20, commi 11 e 12; artt. 22 e 23 e art. 26, comma 11, del T.U., in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva.

Sempre questa Corte (Cass. 7993/2014), con riguardo alla disciplina dettata dalla L. n. 865 del 1971, ritenuto operante nel presente giudizio, ha precisato che “la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 4, nel disporre che contro la determinazione dell’indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell’indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili, fa implicito ma chiaro riferimento alla sola indennità che sia stata determinata, a norma del comma 3, stesso art., dall’UTE (oggi dalla Commissione provinciale), che vi provvede su richiesta del prefetto”.

La decisione della Corte territoriale non solo non tiene conto della predetta sequenza procedimentale, ma finisce con l’introdurre per l’azione di determinazione dell’indennità un termine di decadenza che è previsto per la diversa azione dell’opposizione alla stima – e che nella specie, non ha neppure iniziato il suo decorso, non essendo intervenuta alcuna stima definitiva – con conseguente vulnus per il proprietario.

Nella specie, non vi era stata determinazione di indennità da parte della Commissione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 ma unicamente da parte dell’Ente espropriante in via provvisoria.

4.11 secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che la forma dell’atto introduttivo del giudizio non è stata dalla Corte di merito posta a fondamento della decisione di rigetto della pretesa.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo motivo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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