Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34745 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 31/12/2019), n.34745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6075/2015 proposto da:

Comune di Lucera, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lovanio n. 16, presso lo studio

dell’avvocato Lagrotta Ignazio, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., R.M., elettivamente domiciliate in Roma,

Via Flaminia n. 962, presso lo studio dell’avvocato Dell’Orco

Bartolomeo, rappresentate e difese dall’avvocato Iadarola Claudio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5 depositata in data 7/11/2014 – in controversia concernente l’opposizione, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54 alla stima di collegio di periti D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21 proposta dal Comune di Lucera, nei confronti di M.M. e R.M. (convenute – attrici in riconvenzionale), al fine di determinare la giusta indennità di espropriazione in relazione a terreni (per mq 2068) di proprietà delle convenute, espropriati, nel 2011, dal Comune nell’ambito di un programma edilizio di riqualificazione urbana denominato “Contratti di quartiere II”, approvato con variante al PEEP del 19999, approvata con Delib. del 2008-2010, – ha respinto, all’esito di consulenza tecnica, l’opposizione alla stima del Comune, accogliendo la riconvenzionale delle parti convenute, determinando la somma dovuta in Euro 629.454,57, oltre interessi, a titolo di indennità di espropriazione, maggiorazione del 10% (per essere l’indennità offerta inferiore agli 8/10 di quella accertata), D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37 cpv ed indennità per l’espropriazione parziale ed il deprezzamento della parte residua non espropriata dell’area unitaria dal punto di vista funzionale ed economico (di mq 3.199), non stimata dai periti, non ritenendo invece possibile operare la riduzione del 25%, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 1 ordinando all’Ente il deposito della somma predetta, detratto quanto già versato, presso la Cassa Depositi e Prestiti.

In particolare, i giudici di merito hanno rilevato: che la stima del valore dell’area espropriata del consulente tecnico era superiore (avendo il consulente indicato un valore unitario di Euro 127,00 al mq) e non inferiore alla stima del collegio peritale opposta (Euro 124,90 al mq – a fronte delle iniziali Euro 35,49 offerte dal Comune – X 2.068: 258.293,2); che il deprezzamento a relitto andava quantificato, secondo le conclusioni del CTU, in Euro 345.332,05, importo minore della somma richiesta dalle convenute in via riconvenzionale; che le convenute avevano proposto riconvenzionale, oltre che per l’indennità di esproprio parziale, solo per l’aumento del 10% (Euro 25.829,32) e non avevano chiesto, a titolo di indennità di espropriazione relativa alla parte dell’area espropriata, un importo superiore a quello di Euro 258.293,20, liquidato nella stima ex art. 21 oggetto dell’opposizione.

Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Lucera propone ricorso per cassazione, affidato ad unico plurimo motivo, nei confronti di M.M. e R.M. (che resistono con controricorso).

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Comune ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 2359 del 1865, art. 40 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sui presupposti decisivi per il giudizio, in ordine alla liquidazione dell’indennità die sproprio parziale, rilevando che vi sarebbe stato un travisamento delle risultanze peritali, in quanto mentre il consulente aveva determinato, ai sensi di legge, l’indennità dovuta per l’esproprio parziale, sottraendo dal valore complessivo del bene unitario prima dell’esproprio (quantificato in Euro 668.909,00, vale a dire Euro 127 al mq X 5.267, superficie complessiva dell’intera area di proprietà dei privati, solo in parte espropriata) il valore dell’area relitta (quantificato in Euro 345.332,05, vale a dire Euro 127,00 X la superficie residua, mq 3.199, X 0,85, essendosi stimato un deprezzamento del 15%), così calcolando in Euro 323.576,95 l’indennità dovuta per l’esproprio parziale, oltre la maggiorazione del 10%, interessi e rivalutazione (Euro 388.715,49), la Corte di merito, pur dichiarando contraddittoriamente di aderire alle conclusioni del consulente, ha invece sommato l’indennità stimata dal collegio di periti in Euro 258.293,20 al valore dell’area relitta, quantificato in Euro 345.332,05, oltre la maggiorazione del 10%, pari a Euro 25.829,32, in tal modo pervenendo ad una statuizione di condanna (per Euro 629.454,57) quasi doppia sia rispetto a quella determinata dal CTU (Euro 323.576,95, al netto di interessi e maggiorazione) che rispetto a quella richiesta in riconvenzionale dalle proprietarie (Euro 399.555,10), così attribuendo alle stesse l’intero valore dell’area espropriata e di quella residua, pur conservando le stesse la proprietà del relitto.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Anzitutto, nella sentenza, si dà atto che le convenute avevano chiesto, con la riconvenzionale, l’indennità di esproprio parziale, da esse quantificata, in Euro 399.555,10, e l’aumento del 10% (Euro 25.829,32) sull’indennità di esproprio come liquidata dal collegio dei periti nella stima opposta dal Comune (Euro 258.293,20).

Il ricorrente assume che quanto liquidato dalla corte di merito, a titolo di indennità di esproprio, indennità di esproprio parziale e maggiorazione del 10%, travalica i limiti della riconvenzionale delle convenute, le quali avevano chiesto un importo (Euro 399.555,10) in via complessiva.

La doglianza è infondata, risultando dalle conclusioni (ritrascritte anche nel controricorso) che le espropriate opposte avevano chiesto, in via riconvenzionale: determinarsi l’indennità di espropriazione “del fondo non espropriato”, trattandosi di area unitaria dal punto di vista funzionale ed economico, nella somma maggiore di “Euro 399.555,10…pari al valore ritenuto dalla Commissione ex art. 21 T.U.E. di Euro 124,90-3.1999,00 mq” ovvero, in subordine, determinarsi “la somma dovuta a titolo di espropriazione per l’intero fondo di proprietà…che si quantifica in Euro 657.848,30… pari al valore ritenuto dalla Commissione ex art. 21 T.U.E. di Euro 124,90-5.267,00,00 mq” e, in ogni caso ed in via principale, riconoscere la maggiorazione ex art. 37, comma 2, T.U.E..

Nella specie, la Corte di merito ha proceduto alla sommatoria del valore della parte espropriata, come liquidato dalla stima del collegio dei periti, ex art. 21 T.U.E. (in quanto il maggior valore riconosciuto dal consulente, Euro 262.636, risultante da Euro 127/mq X 2.068, superficie espropriata, non poteva, a dire della Corte di merito, essere riconosciuto in difetto di domanda sul punto dei proprietari), con il valore, stimato dal consulente, della parte relitta (Euro 345.332,05), oltre l’aumento del 10/0 (Euro 25.829,32), determinando così l’indennità dovuta in Euro 629.454,57.

Ora, in merito al mancato riconoscimento alle proprietarie espropriate di importo maggiore di quello riconosciuto dal collegio peritale in sede di stima ex art. 21 T.U.E., a titolo di indennità di espropriazione, pur vertendosi in ipotesi di espropriazione parziale implicante la necessità di procedere ad una liquidazione indennitaria necessariamente unitaria, non vi è ricorso incidentale delle controricorrenti.

Quanto al vizio di violazione di legge, contestato dal ricorrente, lo stesso è ravvisabile.

Invero, la L. n. 2359 del 1865, art. 40 (oggi applicabile alle espropriazioni non soggette al T.U.E.) disponeva che “nei casi di occupazione parziale, l’indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte dopo l’occupazione”.

Questa Corte ha chiarito, in tema di espropriazione parziale, che il giudice di merito può avvalersi del criterio più idoneo a raggiungere il risultato di indennizzare il reale pregiudizio subito dalla intera porzione residua, non soltanto di quello previsto dall’art. 40 citato (Cass. 10217/2009: “in tema di espropriazione parziale, l’indennità di espropriazione può essere determinata non solo in base al criterio, previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 della differenza tra il valore dell’immobile nella sua originaria consistenza prima dell’espropriazione e quello della parte residua dopo l’espropriazione, risultante dalla perdita o separazione della porzione espropriata (salva l’applicazione dei parametri riduttivi previsti, per le aree agricole, dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16), ma anche attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua oppure attraverso il computo delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore o mediante altri parametri equivalenti”, conf. Cass. 26216/2005; Cass. 11782/2007, Cass. 24304/2011; cfr. anche Cass. 3175/2008: “in tema di espropriazione parziale, qualora il giudice accerti, anche d’ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo (tale, cioè, da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, deve, per l’effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un’unica indennità, che può calcolarsi o sulla base della differenza tra il giusto prezzo dell’immobile prima dell’occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l’occupazione dell’espropriante, ovvero attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua”, conf. Cass. 1897/2014; Cass. 5442/2015).

Risalendo indietro, fino alle più remote pronunce di questa Corte, si è, nella sostanza, costantemente affermato che, in tema di espropriazione parziale, il criterio aritmetico differenziale descritto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 non era l’unico applicabile, intendendo solo la norma disporre che, al fine indicato, dovesse tenersi conto del deprezzamento subito, per effetto dell’espropriazione, dalla parte non espropriata del fondo, così potendosi anche calcolare la differenza tra il valore dell’immobile prima dell’espropriazione ed il valore del residuo dopo l’espropriazione, anzichè attraverso tale comparazione diretta, “con il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore” (Cass. 15359/2000; Cass. 4634/1978; Cass. 1370/1980; Cass. 3603/1981).

Alla luce di tali orientamenti interpretativi, l’art. 33, comma 1, T.U.E. non detta un criterio particolare di calcolo dell’indennità nel caso di esproprio parziale, stabilendo che “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.

Ora, il CTU, cui la Corte ha ritenuto sinteticamente di aderire, ha stimato il valore dell’area relitta in Euro 345.332,05, avendo rilevato che si trattava di un unico corpo immobiliare che, per effetto delle interclusioni subite dalla realizzazione delle opere pubbliche e della forma (triangolare) assunta, aveva subito un deprezzamento pari almeno al 15% (Euro 127,00 X 0,85 X mq 3.199). Il consulente ha quindi quantificato l’indennità di esproprio dovuta e L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 nella somma di Euro 323.576,95, data dalla differenza tra il valore dell’intero fondo (Euro 668.909,00, risultante dalla moltiplicazione di Euro 127,00/mq X 5.267 mq) ed il valore della parte relitta.

La Corte di merito, dissentendo peraltro dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, cui aveva prima affermato di aderire, ha, invece, ritenuto di procedere con altro criterio, quantificando l’indennità dovuta attraverso la sommatoria del valore dell’indennità di esproprio, determinata dal collegio di periti, al valore dell’area relitta determinata dal consulente tecnico d’ufficio (oltre alla maggiorazione del 10%), ma il ragionamento è viziato in quanto essa, pur potendo anche non applicare il criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 avrebbe dovuto quantificare l’indennità spettante alle espropriate, al più, attraverso “la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua”, vale a dire sommando al valore dell’intero bene prima dell’espropriazione (sia pure nei limiti, nel presente giudizio, rappresentati ormai dalle preclusioni del giudicato) il solo deprezzamento subito dalla parte relitta (quantificato dal CTU nel 15% del valore) ovvero l’importo delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne avessero ridotto il valore (non potendo mai l’indennità corrispondere all’intero valore dell’area relitta).

La doglianza risulta quindi sul punto fondata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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