Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34744 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 31/12/2019), n.34744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15610/2013 proposto da:

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Tedeschini Federico, rappresentata e

difesa dall’avvocato Musumeci Toti S., giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fondazione Ordine Mauriziano, in persona del Commissario legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avvocato Romanelli Guido, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tortonese Mario,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18,

presso lo studio dell’avvocato Zanetti Andrea, rappresentata e

difesa dall’avvocato Di Chio Giuseppe, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2005/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta

Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale e

rigettare il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 2005/2012, depositata in data 12/12/2012, – in controversia promossa da Unicredit spa nei confronti della Regione Piemonte, con chiamata in garanzia della Fondazione Ordine Mauriziano, al fine di sentire condannare l’Ente convenuto, ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno conseguente al mantenimento, nonostante una rilevante passività, dell’apertura di credito sul conto corrente intestato alla Fondazione, dovendo ricondursi il dissesto della Fondazione ai mancati pagamenti dei finanziamenti regionali promessi per lo svolgimento dell’attività sanitaria negli ospedali dell’Ordine, per effetto di scelte irrazionali della Regione, danno quantificabile in misura pari al saldo contabile negativo del conto corrente, alla data del 30/9/2006, – ha riformata la decisione di primo grado, che aveva condannato la Regione al pagamento dell’importo di Euro 65.942.325,45, ritenendo improcedibile la domanda di manleva proposta dalla Regione nei confronti della terza chiamata Fondazione Ordine Mauriziano.

L’Ente Regione era stato, in primo grado, ritenuto responsabile per effetto, essenzialmente, della mancata sottoscrizione da parte della Regione di una convenzione quadro in data 30 dicembre 1999, approvata dalla Giunta regionale (peraltro successivamente ad altra Delib. precedente, dell’ottobre del 1999, che aveva declassato l’Ordine Mauriziano da struttura sanitaria pubblica, finanziata quindi con risorse parametrate ai costi per eseguire le prestazioni, ad ente accreditato, con finanziamenti parametrati al valore delle prestazioni), con la quale si statuiva che i presidi dell’Ordine mauriziano facevano parte della rete ospedaliera pubblica, cosicchè era stata stipulata, tra la banca e la Fondazione, sia pure pochi giorni prima, in data 14/12/1999, una convenzione di tesoreria avente ad oggetto l’espletamento del servizio di cassa, nel periodo 2000/2002, prorogato fino al 2005, per lo svolgimento dell’attività pubblica ospedaliera (anche in caso di mancata disponibilità di fondi).

I giudici d’appello hanno anzitutto confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda, da inquadrare nell’ambito di una tutela aquiliana del credito vantato da Unicredit nei confronti dell’allora Ordine Mauriziano, la cui aspettativa di adempimento era stata lesa dal comportamento ingiusto della Regione che aveva determinato la mancata erogazione dei finanziamenti regionali dovuti all’Ente Ordine Mauriziano, al fine di equilibrare l’apertura di credito concessagli, al di fuori di ogni verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi della Regione, che rilevavano solo come situazioni di fatto qualificanti il comportamento della Regione; quindi, conformemente a quanto statuito in primo grado, i giudici d’appello hanno respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione, rilevando che il dies a quo del termine prescrizionale doveva farsi decorrere dal 17/11/2003, data di sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ente Ordine Mauriziano, commissariato nel 2002, a partire dal quale la banca aveva avuto contezza definitiva del fatto che la Regione non aveva alcun obbligo di versare somme ulteriori rispetto all’importo riconosciuto come dovuto, di Euro 50.000,00, per il periodo 1999/2003.

La Corte di merito ha altresì confermato il giudizio di colpevolezza in relazione al comportamento ambiguo complessivamente tenuto dalla Regione, fonte del danno ingiusto lamentato da Unicredit, ma, pur confermando la quantificazione del danno in Euro 115.942.325,45, comprensivi del capitale di Euro 96.415.334, 64, debito al 31/12/2004 (non specificamente contestato dalla Regione), e della rivalutazione e degli interessi maturati dal gennaio 2005 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto che non potesse essere detratto dal debito l’importo di Euro 50.000,00, corrisposto in via transattiva dalla Regione alla Fondazione Ordine Mauriziano, successore nei rapporti attivi e passivi dell’Ente Ordine Mauriziano, e non transitato mai sul conto oggetto di causa, e che dovesse ridursi il danno del 50%, ascrivibile a comportamento colposo del creditore Unicredit, ex art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente debenza a quest’ultima dell’importo di Euro 57.971.163, già comprensivo di rivalutazione ed interessi; veniva anche confermata la statuizione di improcedibilità della domanda di manleva svolta nei confronti della Fondazione.

Avverso la suddetta pronuncia, la Regione Piemonte propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di Unicredit spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi) e della Fondazione Ordine Mauriziano (che resiste con controricorso). Con ordinanza interlocutoria del 15/1/2018, il procedimento è stato rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, stante l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, reiterata dalla Regione Piemonte nel primo motivo di ricorso.

Le Sezioni Unite civili con sentenza n. 12635/2019, hanno respinto il primo motivo del ricorso principale della Regione, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, e rimesso la causa alla Sezione Semplice per la decisione sugli altri motivi del ricorso principale e sul ricorso incidentale.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il controricorrente Fondazione Ordine Mauriziano ha depositato memoria.

In data 30 settembre 2019 sono stati notificati atto di rinuncia al ricorso della Regione Piemonte ed atto di accettazione della rinuncia da parte di Unicredit, con rinuncia al ricorso incidentale proposto, seguito da relativa accettazione da parte della Regione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta, con il secondo motivo, l’erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1227 c.c. comma 1, in luogo del comma 2 della stessa norma, essendosi limitata la Corte territoriale a ridurre il danno riconosciuto a favore di Unicredit, un ragione del suo concorso colposo, anzichè respingere integralmente la pretesa risarcitoria; con il terzo motivo, si lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito tenuto conto, ai fini della riduzione del danno liquidato, del versamento, da parte della Regione all’Ente Ordine Mauriziano, dell’importo di Euro 50.000,00.

2. La ricorrente incidentale Unicredit lamenta, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito riconosciuto l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., comma 1 non considerando che la Banca, stante il servizio pubblico svolto, si era trovata costretta a dare esecuzione ala convenzione di tesoreria ed ad erogare le anticipazioni previste e non poteva azionare rimedi a tutela del proprio credito, non essendo lo stesso certo liquido ed esigibile sino alla estinzione del conto corrente; con il secondo motivo, in via subordinata, si lamenta poi, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte d’appello abbia quantificato nella misura del 50h la concorrente responsabilità della banca per avere continuato ad applicare interessi e competenze.

3. Tanto premesso, la Regione Piemonte ha, prima dell’adunanza camerale del 2 ottobre 2019, rappresentato di avere definito con Unicredit, con una scrittura transattiva del dicembre 2018, la controversia oggetto dei rispettivi ricorsi principale ed incidentale, con conseguente rinuncia, ex art. 390 c.p.c., per sopravvenuta carenza di interesse, al ricorso notificato nei confronti di Unicredit e di Fondazione Ordine Mauriziano, a spese legali interamente compensate; Unicredit ha dichiarato di accettare la rinuncia, notificata dalla Regione Piemonte, e di rinunciare a sua volta al ricorso incidentale nei confronti di Regione Piemonte e Fondazione Ordine Mauriziano, a spese legali interamente compensate; la Regione Piemonte ha dichiarato di accettare la rinuncia di Unicredit al ricorso incidentale, a spese legali interamente compensate.

Ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, nel rapporto Regione Piemonte/Unicredit, stante le reciproche accettazioni delle rinunzie.

Neppure ricorrono l’presupposti per provvedere sulle spese, nel rapporto Regione Piemonte/Unicredit/ Fondazione Ordine Mauriziano, atteso che tale ultimo soggetto (non espressamente accettante le rinunce delle altre parti, ricorrente principale e ricorrente incidentale) è stato chiamato in giudizio per mera litis denuntiatio, in difetto di domande formulate nei suoi confronti in questa sede (non essendo stato impugnato il capo della sentenza della Corte d’appello che ha confermato la statuizione di improcedibilità della domanda svolta nei confronti della Fondazione commissariata), e lo stesso non ha impugnato incidentalmente la sentenza della Corte territoriale, non venendo pertanto ad assumere la qualità di parte (Cass. 2208/2012: “In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione (nella specie, l’appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza”; conf. Cass.5508/2016; Cass. 30730/2018).

Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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