Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34743 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/12/2019), n.34743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4353/2015 proposto da:

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avvocato Caturani Cesare, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Covone Francesca e

De Vergottini Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

B.F. e D.P.F.;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 42/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del

12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. n. 42/2015 depositata e comunicata il 12-1-2015 la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Terna s.p.a., determinava l’indennità di asservimento dovuta da Terna s.p.a. alle sig.re B. e D.P. da Terna s.p.a. nella somma di Euro 66,100,00, oltre interessi legali dal decreto di asservimento al saldo. La Corte territoriale, disattese le censure di carattere procedurale e formale sollevate dalla parte opponente, riteneva non condivisibili i criteri di stima propugnati da Terna in quanto elaborati tenendo conto di normative abrogate e “indubbiamente superati dalla sovrana comparazione del valore di mercato di prima e dopo l’imposizione della servitù con riguardo alla concreta incidenza sul bene e la sua destinazione”. La Corte d’appello, dopo aver proceduto a correggere alcuni errori di calcolo riscontrati nella CTU, riteneva non del tutto congrua la stima di cui all’elaborato peritale, in base alla quale risultava pari a Euro 102.280 la differenza di valore dei beni post asservimento. In particolare il Collegio disattendeva la CTU quanto al deprezzamento dei fabbricati del secondo lotto, ritenuto insussistente in quanto la casa ristrutturata e l’ex stalla fienile erano a distanza di sicurezza – anche visiva ed estetica – dalla linea; riconosceva inoltre solo nella percentuale del 4% il valore del deprezzamento del capannone, dei servizi e della casa vecchia, nonchè solo nella percentuale dell’8% il deprezzamento dell’area naturalistica. Dopo aver proceduto alla somma dei valori post asservimento, ridotti rispetto a quelli calcolati dal CTU, la Corte territoriale determinava in Euro 66.100,00 la diminuzione di valore rispetto a quello ante asservimento.

2. Avverso questa ordinanza, Terna s.p.a. propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti di B.F. e D.P.F., che hanno depositato in data 8-9-2015 atto di costituzione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

4.La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevato che la domanda proposta in via subordinata da Terna s.p.a. era stata accolta.

5. La parte ricorrente ha depositato rituale memoria illustrativa. Anche B.F. e D.P.F. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d’Appello di Bologna dell’art. 42 Cost., commi 2 e 3 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver liquidato un’indennità superiore al valore di mercato del fondo asservito”. La ricorrente richiama i principi enunciati dalla Consulta con le sentenze n. 348/2007, n. 349/2007 e n. 181/2011, nonchè affermati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo i quali l’indennità di esproprio deve garantire un ristoro che si ponga in un rapporto ragionevole con il valore del bene ablato, ma non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, in base a quanto previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39. Deduce che detto principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione per l’indennità di asservimento, che, diversamente dall’indennità di esproprio, non deve tenere luogo del bene espropriato, ma deve esclusivamente ristorare il proprietario dei sacrifici subiti dal fondo in conseguenza delle limitazioni di utilizzo derivanti dall’imposizione della servitù. Ad avviso della ricorrente la Corte d’Appello di Bologna ha violato detti principi liquidando un’indennità di asservimento pari ad 66.100,00. Difatti, prendendo il valore di mercato individuato dal CTU per le aree a seminativo, pari a Euro4,50 al mq, e moltiplicandolo per l’estensione totale dell’area asservita, pari a complessivi 11.625 mq, il valore di mercato dell’area asservita è pari ad Euro 52.312,50 e detto valore costituisce il ristoro massimo, secondo la prospettazione della ricorrente. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 42 Cost., commi 2 e 3 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44, comma 1.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d’Appello di Bologna del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44, comma 1 e art. 40, del medesimo D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 44 e 33 e dell’art. 134 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver determinato il valore di mercato del fondo asservito con il metodo sintetico-comparativo e per aver riconosciuto una svalutazione di mercato senza fornire alcun riscontro del(la) comparazione effettuata”. Ad avviso della ricorrente la Corte di merito, nel determinare l’importo liquidato a titolo di indennità di asservimento, ha individuato per relationem il valore di mercato dei fondi asserviti e dei fabbricati, facendo propri i contenuti della relazione del CTU, il quale, a sua volta, ha utilizzato a questo scopo il metodo sintetico comparativo. Precisa la ricorrente di non censurare il metodo sintetico-comparativo in sè, ma l’applicazione che ne è stata fatta, non avendo il CTU fornito alcun riscontro utile, mediante allegazione di documenti o richiamo degli stessi, a ricostruire l’indagine che afferma essere stata effettuata al fine di individuare il valore di mercato dell’area. Secondo la ricorrente l’applicazione che è stata fatta del metodo sintetico-comparativo è del tutto illegittima, non avendo il CTU effettuato, per sua stessa ammissione, alcuna verifica circa la sussistenza delle caratteristiche analoghe dei fondi, tali da permettere di porli, appunto, in comparazione tra di loro. Inoltre le percentuali di svalutazione riconosciute dalla Corte d’Appello sono svincolate da qualunque accertamento concreto, ad avviso della ricorrente, mentre il criterio differenziale, come disciplinato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 richiede un confronto tra il valore di mercato ante e post asservimento. Pertanto, ai fini di una corretta quantificazione della svalutazione subita dal fondo, la Corte avrebbe dovuto individuare il valore di mercato del fondo post asservimento, ricorrendo, anche in questo caso, al metodo sintetico-comparativo, e non mediante astratte percentuali di deprezzamento.

3.Con il terzo motivo lamenta la ricorrente “Violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d’Appello di Bologna del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44, comma 1 e art. 33, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver liquidato una indennità per la svalutazione commerciale del fondo asservito, derivante dall’impatto estetico della linea”. Ad avviso della ricorrente non ricorre nella fattispecie il primo elemento che deve sussistere per l’applicabilità del criterio differenziale, e cioè la sussistenza del rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno. Una delle voci dell’indennità è costituita dal “credibile effetto negativo delle compravendite” derivante dall’impatto estetico della linea, e tuttavia detto danno non pare immediato e diretto, ma del tutto eventuale e indiretto. Rileva inoltre la ricorrente che la voce di cui trattasi può essere indennizzata soltanto quanto si tratti di un impatto specifico e differenziato sulla residua proprietà e che superi la normale tollerabilità. Invece, i fabbricati indennizzati, un magazzino, una casa vecchia e un locale di servizio, che si trovano ad oltre 120 metri dalla linea, non avevano subito alcun impatto specifico e differenziato, rispetto all’impatto subito dalle altre proprietà, nè, tantomeno, tale impatto eccede la normale tollerabilità. Deduce che, nell’applicazione del criterio di determinazione dell’indennità basato sulla differenza di valore che l’intera proprietà aveva prima e dopo l’imposizione della servitù, senza quindi limitarsi alla sola area direttamente asservita, è necessario che la parte residua del fondo subisca un impatto specifico e differenziato ed eccedente la normale tollerabilità, da valutarsi in modo oggettivo “con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioè rilevante per il solo proprietario o per persone determinate”, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. n. 28817/2008). Secondo la ricorrente tale censura appare ancor più fondata se si considera che la Corte d’Appello di Bologna, ha ritenuto d’indennizzare, a questo titolo, l’intero compendio immobiliare con un’estensione di oltre 18 ettari, a fronte di un asservimento di soli 11.600 mq.. Sottolinea che l’impatto estetico in sè può rilevare quale interesse alla fruizione dell’ambiente e di diritto soggettivo a detta fruizione, principio, questo, già affermato nella nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 1463/1979. La ricorrente assume che, nel caso di specie, non possa essere indennizzato un effetto negativo sulle compravendite derivante dall’impatto estetico della linea perchè non è conseguenza immediata e diretta della servitù o della realizzazione della linea. I fondi seminativi asserviti continuano a recare agli immobili indennizzati la stessa identica e inalterata utilità che recavano prima, e il magazzino, il locale servizi e la casa non ristrutturata conservano la medesima potenzialità economica e la medesima fruibilità, a prescindere dalla gradevolezza dell’ambiente circostante. Neppure può essere indennizzato un diritto soggettivo che, secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, non si configura nel caso di specie.

4. Preliminarmente occorre rilevare che le parti B.F. e D.P.F. non si sono validamente costituite in giudizio. Nel giudizio di cassazione è, infatti, inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perchè l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all’anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3, (così Cass. S.U. n. 10019/2019 e Cass. n. 20322/2019). Ne consegue ulteriormente l’irricevibilità della memoria illustrativa depositata dalle suddette parti.

5. Sempre in via preliminare il ricorso deve ritenersi ammissibile. Nel caso di specie, la ricorrente aveva proposto opposizione alla stima nel giudizio avanti alla Corte d’appello dolendosi della liquidazione dell’indennità di asservimento effettuata dal Collegio peritale, pari a Euro 105.000, in quanto superiore a quella indicata nel decreto n. 70 del 9-5-2010 e pari ad Euro 8.900,84, e nel presente giudizio si duole della determinazione effettuata dalla Corte territoriale della suddetta indennità, pari a Euro 66.100,00.

Tanto precisato, risulta, quindi, irrilevante, ai fini della ricorrenza dell’interesse ad impugnare, che l’indennità sia stata determinata dalla Corte territoriale in misura non superiore a quella di Euro105.000, liquidata dal Collegio peritale, neppure potendosi ritenere proposte da Terna s.p.a. più domande fra loro concettualmente incompatibili. In particolare, l’inciso inserito nelle conclusioni da Terna s.p.a. “comunque non superiore all’importo di Euro 105.000 stimato dal Collegio peritale” (pag.n. 3 ordinanza impugnata) non può configurarsi come autonoma domanda subordinata o alternativa, poichè si tratta di una mera indicazione del limite massimo di quantificazione dell’indennità in sede giudiziale, stante l’assenza di domanda riconvenzionale da parte delle opposte.

6. Passando all’esame dei motivi di ricorso, occorre scrutinare prioritariamente, sotto il profilo logico, il secondo motivo.

6.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, il criterio di stima cd. sintetico – comparativo si risolve nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili “omogenei”, con riferimento non solo agli elementi materiali, quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili, e temporali, ma soprattutto alla sua condizione giuridica urbanistica all’epoca del decreto ablativo; ne consegue che il giudice di merito, per applicarlo correttamente, deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato. Inoltre la correttezza del metodo utilizzato dall’ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione (tra le tante Cass. n. 4783/2012 e Cass. n. 20232/2016, citata anche dalla ricorrente). Nell’individuazione degli immobili con caratteristiche affini, l’esigenza di omogeneità richiede il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati, senza che assuma rilievo la fonte da cui i valori sono tratti, potendosi trattare anche di cessioni volontarie di terreni limitrofi di proprietà dello stesso espropriato, purchè il giudice di merito, al fine di determinare l’importo dovuto a titolo di indennità di esproprio, desuma dagli atti riguardanti la procedura approdata alla cessione volontaria gli elementi di valutazione del fondo, salve le correzioni aggiuntive imposte dalla logica espropriativa (Cass. n. 4187/2014 citata anche dalla ricorrente).

6.2. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha esaminato i calcoli di cui alla C.T.U. sui valori di mercato dei beni ante e post asservimento, rilevando errori e in parte disattendendo le stime di deprezzamento indicate dal C.T.U., ma non ha indicato quali siano stati i dati utilizzati per individuare detti valori di mercato, nè quali siano le fonti da cui siano stati attinti i dati e quale sia la ragione della loro rappresentatività.

La ricorrente riporta nel ricorso il testo della C.T.U., nella parte in cui il consulente risponde alle osservazioni del C.T.P. circa il riscontro dei dati utilizzati per la stima del valore di mercato, che è del seguente tenore: “L’applicazione del metodo sintetico-comparativo ha comportato una indagine di mercato svolta presso tecnici professionisti della zona, sindacati, che assistono i propri associati nelle transazioni, studi notarili che riferiscono verbalmente la situazione di mercato con riferimento alle ultime transazioni a loro conoscenza senza entrare nel merito di ogni singolo atto di compravendita; se il CTP C. desidera conoscere i singoli atti notarili, allora si deve riferire ad una stima analitica che rappresenta una indagine estimativa diversa dalla stima sintetica (pagina 12 della relazione del CTU M.)”.

Premesso che l’adozione del metodo analitico – ricostruttivo, teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo e, quindi, del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, prescinde dall’analisi di mercato per determinare il valore commerciale del bene, che caratterizza, invece, il criterio sintetico-comparativo (tra le tante Cass. n. 14187/2016), la Corte territoriale non ha proceduto ad una corretta applicazione del metodo sintetico-comparativo, in osservanza dei principi sopra enunciati.

Nell’ordinanza impugnata e nella risposta del C.T.U. di cui si è detto non risultano, infatti, esplicitati le notizie e i dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto dell’accertamento peritale, acquisibili ove necessario per espletare convenientemente l’indagine, che hanno concorso alla formazione del convincimento del giudice. Neppure sono stati indicati esattamente le fonti e il riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati, in modo che le parti fossero messe in grado di effettuarne il controllo, nè risulta chiaramente ed esattamente indicata la distinzione, nell’individuazione dei valori di “base”, tra le aree direttamente asservite e le altre.

La censura espressa con il secondo motivo di ricorso è, pertanto, fondata nei termini precisati, restando assorbiti gli altri motivi, il cui scrutinio è imprescindibilmente collegato alla determinazione dei valori di mercato “base” dei beni, che costituiscono il punto di partenza dell’indagine.

Ne conseguono la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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