Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34742 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/12/2019), n.34742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1460/2015 proposto da:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n.

12, presso lo studio dell’avvocato Grassi Stefano, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n.

52, presso lo studio Ls Lexjus Sinacta, rappresentata e difesa

dall’avvocato Casagni Lippi Luca, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 713/2012 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositata il 29/05/2012, e la sentenza definitiva n.

1313/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza parziale e non definitiva n. 713/2012 emessa in data 26 aprile 2012 e pubblicata il 29 maggio 2012 la Corte d’appello di Firenze determinava le indennità di espropriazione e quella di occupazione dovute da R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a P.D. per l’espropriazione e l’occupazione dei terreni di cui al decreto di esproprio in data 03/05/2006 del Prefetto di Firenze, limitatamente a mq. 1117 classificati in sottozona F3p, rispettivamente in Euro 6.238,33 ed in Euro 3.456,00, disponendo con separata ordinanza in ordine ad un supplemento di C.T.U. per quanto concerneva la determinazione delle indennità dovute alla P. per i restanti terreni espropriati. La Corte territoriale affermava, con riferimento ai mq.1117 classificati sottozona F3p – parcheggio autotrasporto merci -, che l’area dovesse ritenersi edificabile, atteso che il C.T.U. aveva precisato che secondo le N.T.A. del P.R.G. approvato nel 1998 vi era la possibilità di utilizzazione da parte del privato nell’ambito di tale destinazione, che comportava un vincolo di natura conformativa, sicchè gli interventi realizzabili potevano essere attuati anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.

2. Con la sentenza definitiva n. 1313/2014 emessa in data 18.04.2014, pubblicata il 24.07.2014 e notificata il 4.11.14, la Corte d’appello di Firenze riteneva non edificabili le aree in zona F3 (viabilità di progetto a raso per mq. 1792) e nella sottozona F3 (verde di corredo stradale per mq. 487), determinava in Euro 34.245,00 l’indennità di occupazione dovuta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a P.D. per i residui mq. 2.283 e in Euro 14.030,93 quella di occupazione relativa ai medesimi terreni, disponendo il versamento presso la Cassa DD. e PP., da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., dell’ulteriore residuo importo di Euro 27.270,26 maggiorato di interessi legali secondo i criteri specificati nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale dichiarava interamente compensate le spese del giudizio e poneva quelle di C.T.U., in via definitiva, per metà a carico di P.D. e per l’altra metà a carico di Rete Ferroviaria Italiana. 2. Avverso queste sentenze, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. propone ricorso, affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso P.D.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359 e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16; dell’art. 53 delle N. T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze adottato con Delib. c.c. 12 luglio 1993, n. 604 e approvato con D.R. n. 385 del 1997 e Delib. c.c. n. 141 del 1998”. Con riferimento alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 713/2012, avverso la quale la R.F.I. s.p.a., all’udienza del 5 ottobre 2012, ossia alla prima successiva alla pubblicazione della sentenza non definitiva, aveva formulato riserva di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 361 c.p.c., rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva desunto la natura edificabile del terreno in questione dal fatto che l’art. 53.4. delle N. T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze – che disciplina le zone F3p “parcheggi pubblici di interesse generale” – prevedeva, al punto d), la possibilità che i parcheggi pubblici venissero realizzati dall’Amministrazione comunale direttamente “o mediante affidamento in concessione a privati”. Richiama la ricorrente la sentenza n. 3753/2012 di questa Corte che, in controversia pendente tra le stesse parti del presente giudizio, accogliendo il secondo motivo del ricorso incidentale di R.F.I. s.p.a., aveva statuito che i terreni ricadenti in zona F3p, ossia con destinazione identica a quella dei terreni oggetto della sentenza non definitiva n. 713/2012, erano da considerarsi non edificabili. Sottolinea la ricorrente che dal tenore letterale dell’art. 53 delle N. T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze emerge chiaramente la natura non edificabile delle aree in zona F3p. In particolare, tale disposizione disciplina le “zone F3” come “le sottozone destinate alla viabilità, ai parcheggi di interesse generale, alle ferrovie, alle reti tecnologiche, agli aeroporti, ai cimiteri, al recupero ambientale, nonchè alle relative fasce di rispetto” e, all’interno di queste aree, destinate a scopi di pubblica utilità, le ulteriori sottozone F3p come “parcheggi pubblici di interesse generale”. Rimarca la ricorrente che dalla zonizzazione effettuata con il P.R.G. emerge, in maniera chiara, la volontà dell’Amministrazione di destinare l’area ad uno specifico utilizzo pubblico (autotrasporto merci, bus turistici, depositeria comunale autovetture, parcheggio camper e autocaravan) e detta destinazione non muta per il fatto che tali parcheggi pubblici possano essere realizzati anche mediante affidamento in concessione a privati. Deduce, quindi, che, una volta esclusa l’edificabilità legale delle aree oggetto di esproprio, non rileva neppure la c.d. edificabilità “di fatto”, che viene in rilievo esclusivamente in via suppletiva, in carenza di strumenti urbanistici, mentre nel caso in esame i terreni ablati hanno una precisa destinazione urbanistica (F3p).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Censura la società ricorrente la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite di cui alla sentenza definitiva impugnata. Deduce che nel caso di specie, le domande proposte dalla P. erano state tutte, in sostanza, respinte. Infatti il Giudice di primo grado aveva accertato che il vincolo apposto sui terreni espropriati ha natura conformativa e non espropriativa e che i terreni ricadenti in zona “F3 – viabilità di progetto a raso” ed in sottozona “F3 – verde di corredo stradale” non sono edificabili. Rileva infine che, per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, le indennità riconosciute alla P. sono destinate a diminuire ulteriormente.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, ha ripetutamente affermato che “il principio per cui l’edificabilità non comprende solo quella residenziale, ma anche tutte le trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione, non vale ad attribuire natura edificatoria ad aree in relazione alle quali lo strumento urbanistico esclude tale qualità, ma solo ad enucleare le possibili tipologie in cui detta destinazione si traduce, allorchè da esso riconosciuta e consentita, nonchè ad evidenziare la diversa edificabilità di fatto, e quindi il valore degli immobili in funzione del tipo di costruzione consentita. Pertanto, non può riconoscersi la prerogativa dell’edificabilità, con conseguente necessità di commisurare l’indennità di esproprio al valore agricolo, riguardo alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilità, quali i parcheggi pubblici, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi, e ciò anche quando le norme tecniche di attuazione prevedano, peri parcheggi in generale, la possibilità di singoli interventi, ovvero di piani attuativi, non potendo tali norme, in quanto gerarchicamente subordinate al piano, modificare la qualificazione urbanistica della zona, ma solo indicarne i modi di realizzazione” (così Cass. n. 3753/2012, relativa a controversia tra le stesse parti e concernente espropriazione di terreni con la stessa destinazione F3p; in senso conforme, tra le tante, Cass. n. 29768/08 e Cass. n. 404/2010). E’ stato altresì ulteriormente chiarito che “l’indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell’edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicchè, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area secondo il regime autorizza torio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative” (Cass. n. 3168/2019).

3.2. Nel caso di specie, così come in quello scrutinato con la sentenza di questa Corte n. 3753/2012, la Corte del merito ha desunto la natura edificabile del terreno dal fatto che l’art. 53.4, punto d) delle N. T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze prevede che i parcheggi pubblici vengano realizzati dall’Amministrazione direttamente “o mediante affidamento in concessione a privati”. Invece tale possibilità non muta la destinazione dell’area, che è concretamente vincolata ad uso pubblico, e i limitati interventi consentiti ai privati nel senso precisato non sono espressione dello jus aedificandi, ma sono funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico. Inoltre la destinazione a parcheggi pubblici della zona è qualità ostativa all’edificabilità che non può essere superata per il fatto che le norme tecniche di attuazione prevedano la possibilità di singoli interventi, ovvero di piani attuativi, non potendo tali norme, gerarchicamente subordinate al piano, modificare la destinazione urbanistica, ma solo indicarne i modi di realizzazione.

La Corte territoriale, nel qualificare come edificabili i terreni a blati, ricadenti in zona F3p, non si è, pertanto, attenuta ai principi di diritto richiamati.

4. Da quanto sopra esposto conseguono l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la cassazione delle sentenze impugnate ed il rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà provvedere alla determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione, considerando il valore di mercato dell’area non edificabile, avente destinazione a zona F3p-parcheggio autotrasporto merci, da determinarsi in conformità alle statuizioni di cui alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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