Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34741 del 31/12/2019

Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/12/2019), n.34741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20612/2015 proposto da:

G.A., in qualità di titolare della omonima impresa,

M.E. e T.F., in qualità di amministratori e legali

rappresentanti della S.I.C.E. Società Imprese Costruzioni Edili

S.r.l., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Mantegazza n.

24, presso lo studio dell’avvocato Gardin Marco, rappresentati e

difesi dall’avvocato Ventura Costantino, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 6, presso lo studio

dell’avvocato Romano Vania, rappresentato e difeso dall’avvocato

Dragonetti Domenico, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 28 febbraio 1995, il Tribunale di Foggia condannò l’omonimo Comune al risarcimento del danno in favore di G.A. e della S.r.l. S.I.C.E. per la omessa notificazione del decreto di espropriazione, emesso il 1 giugno 1982 di un terreno di loro proprietà (in catasto al fg. (OMISSIS), partt. (OMISSIS)) in misura corrispondente all’indennizzo fino ad allora depositato dall’amministrazione espropriante, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Determinò, altresì, l’indennità di occupazione temporanea del fondo.

In accoglimento del gravame del Comune, la Corte di Bari, esclusa, con sentenza non definitiva la competenza del Tribunale di Foggia a conoscere della richiesta risarcitoria, volta al pagamento degli accessori dell’indennità di espropriazione, qualificò la domanda come opposizione alla stima. Con successiva sentenza definitiva, determinò l’indennità di espropriazione in ragione di Euro 2.102,94 per la porzione di proprietà G. e di Euro 1.082,48 per quella appartenente alla S.I.C.E., ordinando al Comune di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma ulteriore di Euro 97,00 rispetto a quella già depositata a favore del G.; e dichiarando la spettanza dell’indennità per l’occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi legali su quella di espropriazione per il periodo 29 giugno 1979-1 giugno 1982.

La decisione fu cassata da questa Corte, che, con sentenza n. 1738 del 23.1.2009, rigettò il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso dei proprietari, accolse il secondo ed il quinto e rinviò per un nuovo esame al giudice di Bari.

Con sentenza in data 19.2.2015, la Corte adita, identificati i beni ablati ed esclusa la spettanza del danno da ritardata comunicazione del decreto di esproprio, determinò in Euro 343.673,36 l’indennità di espropriazione, ordinò il deposito della differenza con gli interessi legali; determinò quella occupazione, in ragione degli interessi del 5% in favore del solo G. e limitatamente al periodo dal 5.11.1980 al 31.5.1982 mentre rigettò quella proposta dalla SICE, escluse, quindi, la spettanza della rivalutazione e compensò per la metà le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso G.A. e la S.r.l. S.I.C.E., con sette motivi, successivamente illustrati da memoria, resistiti con controricorso dal Comune di Foggia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, G.A. e la s.r.l. S.I.C.E. lamentano l’omesso esame del fatto, oggetto di discussione tra le parti, “che alla data del decreto di esproprio (1.6.1982) la Sig.ra D.D. non risultava più proprietaria degli immobili espropriati neppure dai registri catastali, essendo stata inserita in data 30.5.1982 la voltura dell’atto di vendita per Notar Pennacchio 19.12.1973”. I ricorrenti, che affermano di aver impugnato, anche, per revocazione la sentenza, osservano che se la Corte avesse considerato tale fatto, documentato ex actis, avrebbe riconosciuto la spettanza del danno da omessa notifica del decreto di esproprio, aggiungendo la Società che la data posteriore al decreto in cui essa aveva acquistato non era rilevante, in quanto la notifica avrebbe dovuto esser effettuata alla Coop. S. Caterina da Siena, sua dante causa.

2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi ai principi fissati dalla sentenza della cassazione nel determinare l’indennità, ivi compresa la domanda accessoria di interessi e rivalutazione monetaria proposta a titolo di risarcimento da omessa notifica.

3. Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., artt. 112 e 342 c.p.c.art. 2909 c.c. e art. 384 c.p.c.. Dopo aver rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna per aver omesso di notificare il decreto di esproprio, la Corte d’Appello, affermano i ricorrenti, si è nuovamente pronunciata su di essa, ex art. 1224 cpv. c.c. contraddittoriamente affermando che siffatta domanda non fosse stata mai proposta, ed in violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30 del 2012) in tema dei vincoli propri dei giudizi di rinvio. Ad ogni modo, la considerazione secondo cui non erano state allegate le circostanze e le prove del danno ex art. 1224 c.c. non era corretta, sia in considerazione della mancata notifica del decreto di espropriazione, che della sentenza emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 19499 del 2018, che regola i principi in tema di prova,in ipotesi di ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.

4. I motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili, ed, in parte, infondati.

5. Occorre rilevare che la questione della natura della domanda proposta, ritenuta indennitaria con le sentenze della Corte barese n. 813 del 2000 e n. 1008 del 2003, è stata oggetto di specifica valutazione da parte della precedente sentenza di questa Corte, che, nel rigettare il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, volti ad infirmare tale conclusione, ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda in termini di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, confermando, appunto, che le richieste degli espropriati, volte a conseguire il controvalore degli immobili ablati e/o comunque il loro valore corrispondente all’indennità di espropriazione, costituivano oggetto dell’azione espressamente prevista dall’art. 42 Cost. e dalla L. n. 865 del 1971, art. 19. La sentenza rescindente non ha mancato di evidenziare che: a) era del tutto irrilevante la prospettazione della domanda come risarcitoria, in quanto la stessa consisteva in una pretesa che trovava il suo momento genetico, diretto ed immediato nell’avvenuta espropriazione legittima del loro immobile e nel diritto dei proprietari di percepire la giusta indennità, sicchè ai proprietari non era consentito modificarne la natura, nè tanto meno richiedere, attraverso l’espediente di un’erronea prospettazione risarcitoria, un indennizzo diverso e/o quantificabile con criteri diversi da quello loro concesso dal precetto costituzionale e dalla legge ordinaria. In altri termini, con le pretese risarcitorie formulate, i proprietari avevano fatto valere il pregiudizio sofferto per il ritardo con cui l’indennità di espropriazione era stata loro corrisposta che essi stessi avevano fatto coincidere con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria delle somme dovute a titolo indennitario, perciò rientranti fra gli accessori del credito indennitario; b) se è vero che l’omissione della notifica del decreto di esproprio, ove ascrivibile ad un difetto di diligenza dell’espropriante nell’accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, può dar luogo al risarcimento del danno, è pur vero che “siffatto pregiudizio può consistere soltanto nel danno che si dimostri derivato dalla ritardata riscossione dell’indennità (da richiedere, invece, sempre e soltanto alla Corte di appello con l’azione di cui si è detto): nel caso identificato dai ricorrenti negli interessi legali e nella rivalutazione monetaria per il ritardo con cui la relativa somma era stata percepita; c) nell’unica alternativa consentita alla Corte territoriale a fronte dell’erronea pretesa dei proprietari – declaratoria d’inammissibilità della domanda, perchè l’indennità di esproprio o valore venale del fondo non potevano essere richiesti (peraltro al Tribunale) con azione risarcitoria, per di più fondata sulla omessa notificazione del decreto ablativo, ovvero, interpretazione della stessa in funzione dello scopo avuto di mira dalla parte – era stata prescelta quella più favorevole ai ricorrenti: opposizione alla stima dell’indennità depositata dal comune a favore della precedente proprietaria dell’immobile, con la richiesta di una determinazione giudiziale più elevata arricchita di quegli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) “che avrebbero dovuto rappresentare altresì il danno per la ritardata notifica del decreto ablativo”, talchè “gli espropriati difettano addirittura di interesse a dolersi degli asseriti errori in cui la decisione sarebbe incorsa nell’interpretare la loro originaria domanda, avendo detti errori (di cui aveva titolo a dolersi la controparte) consentito di procedere (egualmente) alla liquidazione proprio dell’indennizzo costituente l’oggetto sostanziale della pretesa”.

Con l’accoglimento del secondo e quinto motivo, la sentenza rescindente ha cassato quella di merito nella parte in cui aveva determinato il credito indennitario (per la riconosciuta natura edificatoria del suolo, incluso nel P.E.E.P.) ed in relazione a tali motivi, e dunque, ai criteri di determinazione dell’indennità, ha disposto il giudizio di rinvio.

6. Ora, proprio in ragione dei principi che governano detto giudizio, richiamati dagli stessi ricorrenti, il giudice del rinvio doveva, solo, provvedere all’accertamento del credito indennitario, mentre l’esame della questione riferita alla supposta responsabilità per i danni subiti per l’omessa notifica del decreto ablativo ai proprietari era precluso dal giudicato interno, per esser stato ogni profilo relativo al chiesto risarcimento stato qualificato quale afferente, in via esclusiva, ai danni da tardato conseguimento del credito (obbligazione di valuta) avente ad oggetto l’indennità. A tanto, va aggiunto che la violazione del giudicato interno va rilevata ex officio, e che le statuizioni rese in seno alla sentenza di cassazione operano non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa, e che esse sono vincolanti, non solo, per il giudice di rinvio (innanzi al quale è preclusa ex art. 394 c.p.c. la formulazione di nuove conclusioni, salvo che la necessità sorga dalla stessa sentenza di cassazione) ma anche per questa stessa Corte, quando, come nella specie, venga nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio.

7. Ne consegue che l’indagine – a prescindere dal suo essere attinente al giudizio di fatto – relativa all’individuazione del soggetto indicato quale proprietario in seno ai dati catastali (questione oggetto pure del giudizio di revocazione, concluso con la sentenza n. 820 del 2019 della Corte di Bari, su cui si è diffusa la memoria) è inammissibile, perchè, funzionale ad una questione (responsabilità per mancata notifica del decreto ablativo) già irrevocabilmente decisa nei sensi di cui si è detto.

8. Infondata è la censura riferita al mancato riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, cpv., c.c. (gli interessi sul credito indennitario sono stati già liquidati). Al riguardo, va osservato che le SU di questa Corte con la sentenza n. 19499 del 2008, invocata dai ricorrenti, hanno affermato il principio secondo cui in caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, spetta a qualunque creditore ne chieda il risarcimento ed è determinato in via presuntiva nel parametro relativo all’eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali. Tale presunzione riguarda, bensì, l’esistenza e l’entità del danno ma non copre, ovviamente, il relativo presupposto e cioè la sussistenza di una reale differenza tra rendimento dei titoli di Stato e saggio degli interessi legali, durante la mora. E tale differenza i ricorrenti non dichiarano di aver allegato, limitandosi ad invocare, non a proposito, la mancata notifica del decreto ablativo. Per completezza, va aggiunto che la rivalutazione monetaria non compete, trattandosi di debito di valuta.

9. Con il quarto motivo, deducendo la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 e dell’art. 384 c.p.c., si lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato l’indennità di occupazione per il periodo dal 5.11.1980-31.5.1982 in favore del G. e non la abbia liquidata affatto in favore della Società. Essendo subentrati ai precedenti proprietari, i ricorrenti, che invocano al riguardo il giudicato, affermano di aver diritto alla percezione per intero anche dell’indennità di occupazione legittima.

10. Il motivo è fondato. La sentenza definitiva della Corte di Bari del 4 ottobre 2003 ha, infatti, dichiarato la spettanza dell’indennità per l’occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi legali su quella di espropriazione per il periodo 29 giugno 1979-1 giugno 1982, in favore di entrambi i proprietari. Tale statuizione non è stata impugnata dal Comune di Foggia, avendo questa Corte, investita del ricorso delle parti private, statuito, come si è esposto, con la pregressa pronuncia rescindente, sui motivi volti al riconoscimento del danno (motivi primo, terzo e quarto) e dell’indennizzo in riferimento alla natura edificatoria del suolo (motivi secondo e quinto). La questione della spettanza dell’indennizzo e del periodo di riferimento erano, dunque, coperti da giudicato interno.

11. Con il quinto motivo, si deduce la violazione della L. n. 865 del 1981, art. 20 per avere la Corte determinato l’indennità di occupazione in ragione dell’ammontare degli interessi al 5%, invece che in quella di un dodicesimo annuo.

12. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.. La soluzione cui è pervenuta la Corte territoriale è, infatti, conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, a partire da Cass. SU 493 del 1998, secondo cui l’indennità di occupazione di un’area edificabile preordinata ad una espropriazione deve essere fissata, per ciascun anno di occupazione, in misura pari ad una percentuale (che ben può corrispondere al saggio degli interessi legali) dell’indennità di espropriazione, ed i ricorrenti non offrono il benchè minimo argomento per modificare tale consolidato indirizzo. Per completezza, va rilevato che la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, relativo ai suoli non edificabili è stato, oggi, generalizzato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50 ma che tale disposizione non è applicabile nella specie ratione temporis. Oltre al dato temporale anzidetto, va, poi, considerata la diversa impostazione dell’istituto dell’occupazione preordinata all’espropriazione nei distinti sistemi: infatti, in base all’art. 22 bis del TUE, l’occupazione può esser disposta in casi determinati (esecuzione di lavori di particolare urgenza, ovvero per la realizzazione degli interventi di cui alla L. 21 dicembre 2001, n. 443, o ancora in ipotesi in cui il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a cinquanta) laddove, nella pregressa disciplina, il ricorso all’occupazione temporanea del bene, con l’anticipata presa di possesso, rappresentava la regola, tanto da costituire un sub procedimento rispetto a quello espropriativo.

13. La sentenza va pertanto cassata con rinvio per la determinazione dell’indennità di occupazione, restando assorbiti i motivi sesto e settimo, relativi alla regolamentazione delle spese. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, provvederà, anche, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, secondo, terzo e quinto, assorbiti sesto e settimo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019

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