Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3474 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3474 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Avv_to

Massa

Giunio

Luin,

GlGttivamonte

domIciliatú in ReAnd Vi d dellà MùUunella 13, preso
lo studio dell’Avv.to Sandro Fioretti, e
rappresentato e difeso da sé medesimo
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ex lege
controri corrente
avverso la sentenza n. 27/08/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Toscana, depositata il
26/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Diego Giordano, per
parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1

í,(

Data pubblicazione: 14/02/2014

Con

sentenza

n.

27/8/2009

dell’11/03/2009,

depositata in data 26/03/2009, la Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, Sez. 8,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 30/04/2008, da Massa
Giunio Luigi, avverso la decisione n. 160/02/2007
della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca,
che aveva respinto il ricorso del contribuente,

cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle
Entrate, notificatagli, a seguito di liquidazione
della dichiarazione dei redditi presentata
nell’anno 2002, per il recupero dell’IRAP non
versata nell’anno 2002.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame del Massa, in quanto, ritenuta infondata
l’eccezione di giudicato (sollevata dal
contribuente in relazione, in particolare, ad una
sentenza della C.T.R. Toscana, non impugnata, con
la quale si era riconosciuto il diritto del
medesimo al rimborso dell’IRAP versata negli anni
1998, 1999 e 2000), trattandosi di controversie non
concernenti l’anno di imposta 2002, nel merito, con
riguardo al requisito dell’autonoma organizzazione,
dalla lettura degli elementi contabili della
dichiarazione dei redditi del professionista, pur
emergendo lo svolgimento dell’attività in assenza
di dipendenti,

“con attrezzature consistenti nei

mobili di ufficio, autovettura anno 1999,
ciclomotore anno 2000, personal computer, notebook,
fotocopiatrice, prospetto
corrisposti
Viareggio”

risultavano

“compensi ad avvocati con studio in
e lo studio legale risultava

“anche

intestato all’Avv.to Andrea Massa” e vi collaborava
una praticante, il che era indicativo dell’impiego,

2

esercente la professione di avvocato, contro una

per

l’esercizio

dell’attività,

di

un’organizzazione, in grado di operare anche in
assenza del professionista.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione il contribuente, deducendo sette motivi,
per violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo l, in
relazione all’art.112 c.p.c., avendo i giudici

proprio ragionamento su elementi di giudizio non
formanti il thema decidendum controverso; Motivo 2,
in relazione agli artt.2909 c.c. e 2697 c.c.,
avendo i giudici tributari omesso di valutare una
decisione della C.T.R. della Toscana, del maggio
2007, passata in giudicato, che aveva riconosciuto
il diritto del contribuente, per mancanza del
presupposto impositivo dell’autonoma
organizzazione, al rimborso dell’ imposta IRAP
versata negli anni 1998, 1999 e 2000, sulla base
delle stesse identiche situazioni fattuali presenti
nell’anno d’imposta in contestazione, il 2002;
Motivi 4 e 6, in relazione agli artt.2 e ss. d.lgs.
546/1992, avendo i giudici dell’appello dato
rilievo al solo elemento della presenza nello
studio di altro avvocato – figlio del contribuente
e neppure iscritto, nel 2002, all’Ordine degli
Avvocati – e di un praticante e non anche al dato,
decisivo, dell’assenza di dipendenti e/o
collaboratori), e per omessa, insufficiente ed
illogica motivazione su di un punto decisivo della
controversia, ex art.360 n. 5 c.p.c. (Motivo 3,
avendo i giudici tributari omesso di valutare gli
effetti del giudicato formatosi tra le stesse
parti, con riguardo alla sentenza della C.T.R.
Toscana intervenuta nell’anno 2007, già richiamata

tributari, con vizio di ultrapetizione, fondato il

nel 2 ° Motivo; Motivo 5, avendo tratto i giudici
tributari errate deduzioni, circa la presenza di un
praticante e di altro titolare dello studio legale,
dalla carta intestata dello studio “datata 2009”;
Motivo 7, avendo i giudici tributari omesso di
motivare sufficientemente sul rilievo attribuito ai
compensi a terzi Avvocati per pratiche giudiziali,
fuori sede, loro affidate).
resistito

l’Agenzia

delle

Entrate

con

controricorso.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria, ai
sensi dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo, il secondo, il quarto ed il sesto motivo
sono inammissibili, per per mancata formulazione
del quesito di diritto prescritto dall’art.366 bis
c.p.c., disposizione questa pienamente operante,
trattandosi di sentenza pubblicata nel marzo 2009.
Il quesito di diritto, dovendosi risolvere in una
sintesi logico-giuridica della questione, non
avulsa dai rilevanti elementi fattuali della
fattispecie concreta, non può consistere in una
semplice richiesta di accoglimento del motivo
ovvero nel mero interpello della Corte in ordine
alla fondatezza della propugnata petizione di
principio o della censura così come illustrata
nello svolgimento del motivo, occorrendo che
risulti individuata la discrasia tra la

ratio

decidendi della sentenza impugnata, che deve essere

indicata, ed il diverso principio di diritto da
porre a fondamento della decisione invocata (v.
Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14
febbraio 2008, n. 3519).
In altri termini il quesito di diritto di cui
all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere (tanto che

4

Ha

la carenza di uno solo di tali elementi comporta
l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre
2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione
degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito; sia la sintetica indicazione della regola
di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora
la diversa regola di diritto che, ad avviso del
ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di

Il terzo motivo (omessa motivazione sul punto del
giudicato formatosi per gli anni 1998,1999 e 2000)
è inammissibile, in quanto il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, ex
art.360 n. 5 c.p.c., si configura solo quando sia
riscontrabile nel ragionamento del giudice di
merito il mancato o insufficiente esame di un
elemento di fatto, controverso e rilevante in
funzione della decisione della causa, o una
obiettiva deficienza e incoerenza del criterio
logico che lo ha condotto alla formazione del
proprio convincimento, ovvero se a fondamento della
decisione siano stati posti apprezzamenti e
argomentazioni tra loro contraddittori, tali da non
consentire una corretta ricostruzione della

ratio

decidendi.

Il vizio motivazionale non può anche concernere,
come nella specie (lamentando il ricorrente il
mancato rilievo, da parte dei giudici tributari,
degli effetti, ai sensi dell’art.2909 c.c., del
giudicato esterno formatosi in relazione alla
medesima imposta, per annualità diverse),
l’interpretazione o l’applicazione di norme
giuridiche, ricadendo invece queste ultime ipotesi
nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in
ordine alle quali il sindacato di legittimità è

5

specie.

limitato al controllo della esattezza della
risoluzione adottata dal giudice del merito. In
queste ultime ipotesi il vizio di motivazione in
diritto non può avere rilievo di per sé, in quanto
esso, se il giudice del merito ha deciso
correttamente le questioni di diritto sottoposte al
suo esame, supportando la sua decisione con

contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione,
può dar luogo alla correzione della motivazione da
parte della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
16640/2005; Cass. 13435/2006; Cass. n. 11883/2003;
Cass. n. 5271/2002; Cass. n. 1430/1999).
I motivi quinto e settimo (implicanti vizi di
insufficiente
sussistenza

motivazione
dell’autonoma

sul

punto

organizzazione

della
nello

svolgimento dell’attività professionale del
professionista) sono del pari inammissibili, per
difetto di un’illustrazione contenente

“la chiara

indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, vvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione”,

come

prescritto dall’art.366 bis c.p.c..
Inoltre,

attraverso

suddetti

i

motivi,

il

ricorrente introduce, inammissibilmente, dinanzi a
questa Corte, una diversa ricostruzione dei fatti,
contrastante con quella già accertata nella
sentenza di merito.
La Corte rigetta il ricorso.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012

6

argomentazioni inadeguate, illogiche o

(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi E 1.500,00, a titolo di
compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Il Presidente
Il C sigliere est.

J

Quinta sezione civile, il 16/10/2013.

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