Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3474 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3474 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27832-2016 R.G. proposto da:

G. FRANCO LONGHI s.p.a., in persona del legale rappresentante,
Gianfranco Longhi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe DI DIO, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv. Paolo
TOTARELLI, in Roma, alla via Tuscolana, n. 220;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

e

controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso la sentenza n. 5275/15/2016 della Commissione tributaria
regionale della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTIT
RILEVATO

Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva invece accolto
il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di
accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato
a tassazione, con riferimento all’anno di imposta 2006, l’IVA relativa a
dieci fatture emesse dalla ME.RICHE.P. s.r.l. per prestazioni
pubblicitarie, in quanto ritenute soggettivamente inesistenti;
—che, secondo i giudici di appello, a fronte degli elementi probatori
forniti dall’amministrazione finanziaria — quali: la mancanza, in capo alla
società emittente le fatture contestate, di una sia pur minima dotazione
personale e strumentale adeguata all’esecuzione delle prestazioni fatturate;
la circostanza che nell’anno 2006 esistevano «due società Me.Ri.Chep con
il medesimo domicilio fiscale e che l’appellata avesse un contratto di
sponsorizzazione dapprima con una società, salvo poi stipularne uno
nuovo nel 2007 con l’altra», la società contribuente non aveva fornito,
come era suo onere, alcuna prova idonea a dimostrare la propria buona
fede;
— che la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l’intimata con controricorso;
—che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta

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— che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria

regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente
ha depositato memoria;
— che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;

CONSIDERATO

deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 56 e 57 d.P.R.
n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., ha censurato la statuizione di appello per
avere la CTR ritenuto che quelli addotti dall’amministrazione finanziaria
costituissero elementi presuntivi idonei a dimostrare, anche in maniera
indiziaria, l’irregolarità delle prestazioni perché soggettivamente
inesistenti e a ribaltare, quindi, sulla società contribuente l’onere di
provare la sussistenza delle operazioni contestate;
— che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, ed in
particolare in ordine al riparto dell’onere probatorio, è principio
giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui spetta
all’Amministrazione finanziaria, che contesti che la fatturazione attenga
ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del
contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, di provare che la
prestazione non è stata resa dal fatturante, anche in via indiziaria, —
quindi, «non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì
con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità,
precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi
obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e
mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente» (cfr. Cass.
n. 10414 del 12/05/2011; id. n. 23560 del 20/12/2012 e n. 17818 del
2016), «spettando, poi, al contribuente l’onere di dimostrare, anche in via
alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di
conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il
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— che è infondato il mezzo di cassazione con cui la società ricorrente,

fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della
capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere
stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle
operazioni degli altri soggetti coinvolti. Né, a tal fine, è sufficiente
dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA

pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante
un’operazione soggettivamente inesistente» (Cass. n. 20059 del 2014; id.
n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016), ovvero, «di circostanze
non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di
operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un
dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode»(cfr.
Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011;
n. 428 del 2015, n. 967 del 2016; più recentemente, Cass. n. 10120 e n.
30148 del 2017);
— che tali principi muovono da quelli di matrice unionale, avendo la
Corte europea più volte ribadito, in punto di onere probatorio spettante
all’amministrazione finanziaria, che spetta a quest’ultima dimostrare, alla
luce di elementi oggettivi ed alla stregua dei principi sull’onere della prova
vigenti nello Stato membro, senza, peraltro, esigere dal destinatario della
fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivo IVA in capo al
fatturante o la disponibilità dei beni di cui trattasi) alle quali non è tenuto,
che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta
operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore
aggiunto (Corte giustizia 06/12/2012; 31/01/2013, nonché 22/10/2015,
C-277/14), non potendosi però dubitare che

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