Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34737 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20647/2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

PANETTERIA 15 int. 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PROCACCINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA S.G. & C. S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BADIA DI CAVA 62, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ARCANGELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE VALSECCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2027/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2018, R.G.N. 378/2018.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 16 maggio 2018, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto da D.G. avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, che ne aveva dichiarato l’illegittimità per mancanza di giusta causa, aveva accertato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dall’Impresa S.G. & C. s.r.l. con lettera 23 marzo 2013 al predetto, dipendente inquadrato come operaio di 4 livello e mansioni di autista, con il conseguente rigetto delle conseguenti domande di condanna reintegratoria e risarcitoria;

essa riteneva provata la giusta causa del licenziamento del lavoratore, autista di un automezzo compattatore della società datrice, nel comportamento dallo stesso tenuto, ancorchè accertato per un singolo episodio, di scarico di rifiuti presso un centro non autorizzato nè accreditato per la raccolta di particolari rifiuti (nella specie: carta), in assenza di qualsiasi documento di riferimento o di riscontro: fatto oggettivamente grave, in relazione alle specifiche regole imposte alla datrice nella raccolta e nello smaltimento di rifiuti per conto dell’amministrazione comunale, in quanto attività soggette a rigorosa disciplina per il conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati, accompagnate con formulari e documentazione pertinente;

avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la società datrice resisteva con controricorso;

entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 70 CCNL FISE Assoambiente servizi ambientali, per difetto dei presupposti di comportamenti del personale, giustificanti la sanzione espulsiva, di entità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (come insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti): non ricorrenti nel caso di specie a fronte di un unico episodio, quale quello contestato al lavoratore, con evidente sproporzione della sanzione applicata (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la mancanza di proporzione tra l’addebito e la sanzione applicata al lavoratore, sulla base di “una superficiale motivazione non rispondente all’effettivo contenuto degli atti processuali” (secondo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., per omessa valutazione di risultanze probatorie decisive anche ai fini dell’accertamento di proporzionalità tra addebito e sanzione (terzo motivo);

2. i tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1. non si configura, innanzi tutto, una censura in diritto in ordine all’interpretazione della norma collettiva denunciata, sotto il profilo della erronea riconduzione della fattispecie concreta in quella astratta deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), che postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso e cui è pertanto estranea ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

2.2. al contrario, il ricorrente contesta proprio la valutazione di proporzionalità della sanzione, che spetta in via esclusiva al giudice di merito, che l’ha pure adeguatamente argomentata in stretto riferimento alla specifica doglianza del reclamante (dall’ultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza) e che è pertanto insindacabile nell’odierna sede di legittimità (Cass. 11 marzo 2004, n. 5013; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26010);

2.3. giova poi ribadire come, in materia disciplinare, non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, essendo comunque richiesto l’accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo; fermo restando tuttavia che, anche nel caso in cui proceda a valutazione autonoma della fattispecie contemplata dalla norma collettiva, il giudice del merito non può prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni (Cass. 7 novembre 2018, n. 28492; Cass. 22 maggio 2019, n. 13865; Cass. 23 maggio 2019, n. 14063);

2.4. quanto alla denuncia del vizio motivo, appare evidente l’inesistenza di un fatto storico di cui sia stato omesso l’esame, posto che la sproporzione tra addebito contestato e sanzione comminata integra piuttosto una valutazione giuridica: sicchè, essa eccede l’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. s.u. 22 settembre 2014 n. 19881; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

2.5. neppure si configura la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da escludere quando si censuri, come appunto nel caso di specie, un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; essa invece ricorre solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000′ Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229);

nè configura una pertinente denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), idonea ad integrare il vizio di error in procedendo solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892): operando poi, quanto alla valutazione delle prove, il principio del libero convincimento interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia di violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

3. posto che, per le ragioni illustrate, le censure congiuntamente esaminate confluiscono in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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