Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34735 del 30/12/2019
Cassazione civile sez. lav., 30/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11151/2014 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIAGRAZIA LUCIANO e MARCO SENATORE;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE
MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;
– resistenti –
e contro
EQUITALIA POLIS S.P.A. (già EQUITALIA E.TR. S.P.A, già E.TR.
ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 259/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 19/03/2013, R.G.N. 820/2012.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 19 marzo 2013, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava le opposizione riunite proposte da B.A. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. – Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.p.A. e di Equitalia Polis S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso le cartelle esattoriali recanti il credito vantato dall’Istituto per i contributi e le somme aggiuntive dovuti dalla B. sottrattasi all’iscrizione alla gestione commercianti;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente l’obbligo a carico della B. dell’iscrizione presso la gestione commercianti dal gennaio 2001 all’agosto 2006 per aver la stessa nel periodo svolto funzioni di presidente del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza e di firma nonchè di responsabile amministrativo e commerciale della S.r.l. S.B. operante in (OMISSIS);
che per la cassazione di tale decisione ricorreva la B., affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l’INPS si limitava al deposito di delega per la difesa in udienza mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non svolgeva alcuna attività difensiva;
che, nelle more dell’udienza di trattazione del ricorso, la B. ha depositato un atto così intestato “Istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere” relativamente al ricorso de quo, da ritenersi quale atto di rinuncia agli atti del giudizio, motivando la medesima in relazione all’adesione della stessa Società alla procedura di definizione agevolata con riguardo alle cartelle impugnate ed al pagamento integrale del debito rateizzato, rinuncia di cui il Collegio ha dato atto nell’odierna adunanza, determinandosi per l’estinzione del giudizio e la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019