Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34731 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 30/12/2019), n.34731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8874/2015 proposto da:

B.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO FERRARI;

– ricorrente –

contro

M.S. S.A.S. DI N.T. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

COZZOLINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO VOCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1268/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il R.G. 8874/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1268/2013 del 28 novembre 2013, accoglieva in parte la domanda proposta da B.N. nei confronti della s.a.s. ” M.S. di N.T.” e condannava la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.516,77, oltre accessori, a titolo di voci retributive aggiuntive previste dal CCNL di settore sulla base della quantificazione operata in sede di c.t.u. contabile. Respingeva il ricorso quanto alle rivendicate differenze retributive per svolgimento di lavoro straordinario.

2. Il ricorrente aveva lavorato le dipendenze della convenuta quale autista di terzo livello nel periodo dal 1 settembre 2003 al 30 giugno 2009, venendo adibito al servizio di linea. Egli aveva rivendicato, per quanto ancora qui rileva, compensi per lavoro straordinario, allegando i dischi cronotachigrafi e richiedendo la prova per testi. La causa veniva istruita con documenti ed esame testimoniale. All’esito, il giudice adito riteneva che non fosse stato provato in giudizio l’orario allegato dal ricorrente, non potendo i dischi cronotachigrafi, disconosciuti dalla controparte, da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c. e dunque occorrendo che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione risulti supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dello stesso interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori. In particolare, osservava che le differenze retributive per prestazione di lavoro straordinario richiedevano la dimostrazione del numero di ore effettivamente svolte, mentre nel caso di specie le prove orali in ordine allo straordinario erano risultate frammentarie e discordi e dalla stesse non potevano trarsi elementi presuntivi o indizi idonei a supportare i contestati documenti: un teste aveva indicato orari difformi da quelli indicati dal ricorrente e fornito dichiarazioni del tutto generiche in ordine all’orario aggiuntivo; un altro teste ugualmente non aveva fornito elementi certi sull’effettività e sull’entità del lavoro straordinario prestato la ricorrente.

3. La Corte di appello di Firenze, sull’appello proposto dal lavoratore, con ordinanza n. 1204/2015 del 29 gennaio 2015, emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello per non avere lo stesso una ragionevole possibilità di essere accolto. Premetteva che l’appellante, a fondamento dell’impugnazione, aveva sostenuto che i cronotachigrafi ben potevano costituire una valida prova del quantum, ritenendo di aver raggiunto la prova dell’an in base di altri indizi risultanti dalle svolte prove orali, ed aveva poi chiesto una integrazione a mezzo degli altri testi indicati ma non ammessi dal primo giudice.

3.1. Tanto premesso, la Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di ammissione di altri testi, in quanto “si tratta di prova chiaramente rinunciata (verb. ud. 7.3.2010 h. 12,45 – rectius 7.3.2011)”. Ravvisava poi la necessità di una “scrupolosa osservanza dell’onere probatorio per l’accertamento del lavoro straordinario, specie, come nel caso presente, ove il compenso sia stato riconosciuto, benchè (asseritamente) in parte”. Ribadiva il carattere frammentario ed episodico del materiale probatorio fornito dal ricorrente, restando così irrilevante considerare le prove addotte da controparte, come pure la disputa sull’attendibilità o meno dei testi/dipendenti.

4. Con ricorso per cassazione notificato alla controparte il 23 marzo 2015, il sig. B. impugnava tanto la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Firenze, quanto l’ordinanza di inammissibilità resa ex art. 348-bis c.p.c., dalla Corte d’appello di Firenze, affidando il ricorso a quattro motivi. Resisteva la società ” M.S. s.a.a di N.T. & c.” con controricorso.

5. Il ricorrente depositava altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., anche in relazione all’art. 245 c.p.c..

Ci si duole della riduzione delle liste testimoniali operata dal primo giudice a soli due testi per parte. A fronte della richiesta di prosecuzione della prova, rinnovata in sede di memoria autorizzata di primo grado in vista della discussione della causa, il primo giudice nulla aveva argomentato in sentenza, concludendo poi per il mancato raggiungimento della prova.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., anche relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c..

Il giudice di primo grado aveva operato una valutazione parcellizzata delle singole prove per poi giungere ad affermare che le stesse da sole non erano sufficienti a dimostrare la tesi di parte ricorrente, mentre avrebbe dovuto compiere una valutazione unitaria per cui, se i dischi disconosciuti costituivano una presunzione semplice, gli stessi, unitamente alla prova per testi, ben potevano integrare prova sufficiente del credito.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., anche in relazione all’art. 2967 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

Non era stato debitamente considerato che è particolarmente difficile per l’autista subordinato fornire la prova dell’orario di lavoro svolto, in quanto egli viaggia da solo sul mezzo, mentre i colleghi di lavoro spesso coprono tratte diverse in orari non coincidenti. Non si era considerato che parte convenuta ha l’obbligo di conservare i dischi cronotachigrafi per il periodo di legge, mentre nel caso di specie la stessa si era limitata a disconoscere le copie, senza produrre gli originali.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.. Contraddittoriamente, il primo giudice aveva affermato che l’orario di lavoro non era provato citando al contempo testimonianze che, almeno per alcuni periodi indicati nel ricorso, avevano confermato l’orario indicato dal ricorrente.

5. I motivi di ricorso, tutti diretti ad impugnare la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c., presentano plurimi profili di inammissibilità.

5.1. Innanzitutto, per dedurre la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si deve denunciare che nella sentenza impugnata manca fisicamente la motivazione oppure essa esiste, ma ha tenore tale da ridondare in una motivazione del tutto apparente per il modo in cui è enunciata o talmente contraddittoria nei suoi stessi elementi espositivi, sì da equivalere ad una motivazione inesistente (v., per tutte, Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054). Situazione che certamente non ricorre in relazione ad alcuno dei profili denunciati da parte ricorrente.

6. Va poi osservato che nel caso in cui l’appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l’atto di appello, non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l’impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l’esclusione della deducibilità del vizio di motivazione (Cass. n. 23320 del 2018), sicchè la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. (Cass. n. 2785 del 2015), con l’ulteriore conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione sia dei motivi di appello, sia della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. n. 10722 del 2014).

6.2. L’attuale ricorrente per cassazione ha omesso completamente di riportare i motivi di appello, così incorrendo nella violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, per cui non è dato conoscere in quali esatti termini le questioni di diritto (processuale o sostanziale) vertenti sulla integrazione e sulla valutazione delle prove fossero state devolute al giudice di appello, onde consentire di verificare che le questioni oggetto dei motivi del ricorso – nei termini in cui sono state denunciate in sede di legittimità – fossero state, ciascuna di esse e in quali termini, già devolute al giudice di appello.

7. Inoltre, va osservato che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Grava sulla parte ricorrente per cassazione l’onere di allegare che la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto fosse idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27415 del 2018).

7.1. Nel caso in esame, il ricorrente per cassazione non ha chiarito in quali termini la prova non ammessa (rectius, il mancato prosieguo della prova testimoniale) avesse carattere concludente nel senso sopra indicato.

8. Nè una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., può, nella presente sede, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000). Una censura che investa l’esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, in particolare non essendo inquadrabile nell’art. 360 c.p.c., n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 11892 del 2016, n. 23153 del 2018).

9. E’ poi da rilevare che la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 715107): ciò che nel caso in esame non è avvenuto.

10. In ordine all’uso delle presunzioni ex artT. 2727 e 2729 c.c., in realtà non si denuncia alcuna violazione del paradigma normativo di tali norme con riguardo specifico al carattere solo indiziario delle risultanze dei dischi cronotachigrafi, bensì si esprime un dissenso in merito alla valutazione e all’apprezzamento delle emergenze istruttorie: in tal modo si sollecita questa Corte, sotto l’apparente parametro della violazione di legge, ad operare una inammissibile rivisitazione del giudizio di merito.

11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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