Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3473 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA PRAGMA SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro-tempore – Agente della

Riscossione per le Province di Chieti, Pescara, Taranto e Teramo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SCARANO VINCENZO, giusta procura speciale in calce al 872 ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO FAGA COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 612/09 del TRIBUNALE di PESCARA del 3.7.09,

depositato l’8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Vincenzo Scarano che si riporta

agli scritti, depositando nota spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa ZENO

Immacolata che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso proposto dalla Equitalia Pragma il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Corte Suprema di Cassazione;

Sezione sesta civile;

Ricorso n. 18894/09;

Ric. Equitalia Pragma spa;

Res. Fallimento Faga Costruzioni srl;

il relatore Cons. Ragonesi;

letti gli atti depositati:

considerato:

che Equitalia Pragma spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi avverso il decreto del Tribunale di Pescara dep. il 9.7.09 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, per il credito tributario per IRAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria;

che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato;

Osserva quanto segue.

Con i cinque motivi di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito da essa vantato a titolo di Irap per anni antecedenti alla entrata in vigore del D.L. n. 159 del 1907 potesse essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3.

I motivi, ponendo la stessa questione sotto diversi profili possono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. (Cass 4861/10).

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio;

Roma 28.6.10.

Il Cons. relatore V. Ragonesi.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va accolto;

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1;

che la novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,decidendo nel merito, ammette con il privilegio ex art. 2752 c.c., n. 1, il credito detta ricorrente al passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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