Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34722 del 30/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11480/2019 proposto da:
Avv. D.D. (C.F.: (OMISSIS)), quale difensore di
C.S. (C.F.: (OMISSIS)) nel giudizio n. 28727/2013 definito con
ordinanza n. 725/2019 del 15 gennaio 2019;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore – rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, domicilia;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 725/2019 emessa dalla V Sezione della S.C. in
data 15 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del
20/11/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con la menzionata ordinanza questa Corte, nel decidere sul ricorso proposto da C.S., accoglieva i primi due motivi, dichiarava assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorso proposto da C.S., annullando nei suoi confronti le cartelle di pagamento per cui è causa. Quanto al governo delle spese, dichiarava compensate fra l’Agenzia delle Entrate e il C. le spese del doppio grado di merito e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese di questo giudizio, che liquidava in Euro 2.600, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Con istanza depositata in data 7.3.2019, il difensore di C.S., Avv. D.D. chiedeva la correzione della menzionata ordinanza per aver il collegio omesso di concedere in dispositivo la distrazione delle spese e compensi di lite in suo favore, quale procuratore dichiaratosi antistatario nel ricorso per cassazione.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione della causa.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
L’Avv. D.D., quale difensore del ricorrente C.S., aveva chiesto, nel ricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi antistatario delle stesse.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).
Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 725/19, depositata il 15 gennaio 2019, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’Avv. D.D. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “accessori di legge”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 725/19, depositata il 15 gennaio 2019, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’Avv. D.D. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “accessori di legge”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019