Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34721 del 30/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13882-2013 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e
Difesa dagli avvocati ARNALDO FOSCHI, MARTA ROLLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLI’ CESENA,
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata 11 12/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.
Fatto
RILEVATO
che:
– G.R. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 21/11/13 del 12 febbraio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione e di irrogazione di sanzioni notificatile in revoca delle agevolazioni “prima casa” (imposta di registro ridotta ed imposta ipotecaria e catastale in misura fissa) da lei fruite sull’acquisto di un’abitazione in data 20 marzo 2002;
– l’agenzia delle entrate ha depositato controricorso;
– la contribuente ha depositato il 13 marzo 2017 istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate, stante la presentazione in data 23 dicembre 2016 di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della pendenza tributaria D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016 (all. in atti);
– con memoria 29.7.17, a seguito di rinvio a nuovo ruolo, la ricorrente ha allegato copia del bollettino postale di versamento dell’importo richiesto per la definizione, instando per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, a spese compensate.
Non sussistono i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 13636/15; 3542/17 ed altre).
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara estinto il processo;
– Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019