Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34720 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7892-2013 proposto da:

ITALIANA TRASFORMAZIONE POLIMERI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO SAVONAROLA 6, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO TORRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANMARCO TARDELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, SEDE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE (OMISSIS) DI (OMISSIS), ANDELINI SRL, FALLIMENTO

(OMISSIS) SRL;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, SEDE CENTRALE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

contro

ITALIANA TRASFORMAZIONE POLIMERI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO SAVONAROLA 6, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO TORRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANMARCO TARDELLA;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La Italiana Trasformazione Polimeri spa ha proposto tre articolati motivi di ricorso principale per la cassazione della sentenza n. 104/45/12 del 7 settembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in solo parziale accoglimento dell’appello da essa proposto, ha rideterminato il valore del ramo d’azienda ceduto il 18 dicembre 2007 alla F.B.Holding spa (società, quest’ultima, poi incorporata dalla (OMISSIS) srl, infine dichiarata fallita). Ciò in sede di opposizione all’avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro 2008 notificatole, in relazione all’atto di cessione in oggetto, dall’agenzia delle entrate previa rideterminazione, in Euro 5.624.186,00, del valore venale del ramo aziendale ceduto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – la cessione di ramo aziendale in oggetto era avvenuto ad un prezzo dichiarato di Euro 460.726,00, tenuto conto sia della passività (Euro 4.900.000,00) costituita dal contributo (Euro 70.000 pro capite) per l’assunzione di 70 dipendenti da parte della cessionaria (in asserito adempimento di una clausola di stabilità quinquennale che già vincolava la cedente Italiana Trasformazione Polimeri spa nei confronti della originaria proprietaria del complesso aziendale 3M Italia spa, dalla quale il complesso aziendale era stato rilevato nel giugno 2006), sia della passività sulla componente immobiliare (Euro 264.000,00) per costi di demolizione, bonifica e recinzione; – la prima passività (onere di assunzione) era stata correttamente disconosciuta dall’amministrazione finanziaria, in quanto non comprovata dalla società, nè risultante dalla ricostruzione della volontà delle parti con riguardo altresì: agli altri contratti aventi ad oggetto la stessa azienda; ai protocolli d’intesa ed agli ‘accordi-quadrò stipulati, anche con l’intervento delle autorità pubbliche, per il recupero e la valorizzazione del complesso aziendale ex 3M Italia spa di San Marco Evangelista (CE); agli accordi sindacali nell’occasione intercorsi; – la seconda passività (costi di demolizione e delimitazione) era stata invece indebitamente esclusa dall’amministrazione finanziaria, sia perchè tale esclusione non era stata assistita da congrua motivazione nell’avviso di rettifica opposto, sia perchè l’incidenza di tali costi doveva comunque ritenersi dimostrata dalla effettiva necessità degli interventi indicati.

L’agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, e formulato altresì un motivo di ricorso incidentale in ordine all’accoglimento dell’appello avversario in punto costi di bonifica e delimitazione.

La società ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Nè la (OMISSIS) srl, nè il suo Fallimento – entrambi parti del presente giudizio all’esito della riunione dei ricorsi inizialmente proposti – hanno svolto attività difensiva in questa sede.

p. 2. Con istanza 6.10.17 la società ricorrente principale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, conv. in L. n. 96 del 2017, allegando copia del versamento integrale di quanto a tale titolo dovuto.

Disposta la sospensione, è intervenuta istanza 27.8.18 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Ciò a seguito dell’avvenuta definizione della lite tributaria pendente, ai sensi del D.L. cit., ex art. 11, mediante integrale versamento di quanto a tale titolo dovuto.

La società ha depositato memoria a sua volta recante istanza di estinzione a spese compensate.

A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate.

Non sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 13636/15; 3542/17 ed altre).

PQM

La Corte:

Dichiara estinto il processo;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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