Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3472 del 14/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3472 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 18253-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
EDIPOWER SPA in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 14/02/2014
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
di
n.
LECCE,
75/2011
depositata
della
il
29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta e deposita nota spse;
udito per il controricorrente l’Avvocato SALVINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
MELONI;
Svolgimento del processo
In data 30/10/2007,
la società EDIPOWER spa
Brindisi alimentata a carbone, aveva presentato
all’Ufficio delle Dogane di Brindisi istanza di
rimborso parziale dell’imposta di consumo per il
carbone versata per l’anno 2006 per un importo di
C 937.843,06 ex art. 14 D.L.gs 504/ 1995 Testo
Unico Accise.
L’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio
e bitume di origine naturale emulsionato con il 30%
di acqua (orimulsion) impiegati negli impianti di
combustione, qualificabile come tributo ambientale
e denominata correntemente “carbon tax”, era
finalizzata secondo le intenzioni del legislatore a
disincentivare l’uso di combustibili ad alto
contenuto di carbonio al fine di ridurre le
emissioni di anidride carbonica prodotta da tali
combustibili.
Il diritto al rimborso parziale dell’imposta era
motivato, secondo la società richiedente,
dall’applicazione di una formula matematica in base
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proprietaria della Centrale Termoelettrica di
alla
quale
il
quantitativo
di
carbone su cui liquidare l’imposta veniva
rideterminato usando come parametro il potere
calorifero inferiore del carbone impiegato come
combustibile nella Centrale Termoelettrica di
del combustibile rispetto a quella considerata dal
legislatore comportante
uno specifico potere
inquinante inferiore rispetto a quello preso a
riferimento dal legislatore.
La società Edipower spa impugnava il rifiuto di
rimborso davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Brindisi, nel quale lamentava
l’illegittimità dell’atto impugnato. La Commissione
tributaria provinciale di Brindisi con sentenza
nr.71/03/2008 rigettava il ricorso. Su ricorso in
appello proposto dalla Edipower spa, la Commissione
tributaria regionale della Puglia (Bari
sez.distaccata di Lecce) con sentenza nr.75/23/11
depositata in data 29/3/2011 accoglieva l’appello e
riconosceva il diritto al rimborso. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
della Puglia ha proposto ricorso per cassazione
L’Agenzia delle Dogane con due motivi. La
contribuente Edipower spa ha resistito con
controricorso e memoria.
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Brindisi Nord, ovvero della diversa composizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
legge 448 del 23 dicembre 1998 e nota 2
dell’allegato 1 stessa legge nonché art. 14
par.1 lett.a) della direttiva CE 2003/96 in
riferimento all’art 360 nr. 3 cpc in quanto la
CTR ha finito per applicare la normativa
relativa all’aliquota dell’imposta
commisurandola allo specifico potere inquinante
del prodotto, parametrato sulla base della
tipologia di carbone presa in riferimento dal
legislatore.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in riferimento all’art.
360 comma l n.5 cpc perché la CTR dopo avere
affermato che l’aliquota deve essere
rideterminata in base allo specifico potere
inquinante del prodotto, si è poi riferita allo
specifico potere calorifero inferiore del
carbone dichiarato dalla società.
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applicazione dell’art.8 commi 4,5,6,7 e 8 della
I due motivi, da trattarsi congiuntamente in
quanto inerenti, sotto diversi profili, alla
medesima questione sono fondati e devono essere
accolti. Infatti l’unica norma da applicare per
consumo è il D.P.C.M. 15/1/1999 dalla data della
sua entrata in vigore fino alla definitiva
soppressione dell’imposta disposta con l’art.7
D.Lgs.26/2007 in quanto le aliquote stabilite
hanno natura forfetaria e prescindono dal potere
calorifero dei combustibili impiegati.
La pretesa della società contribuente di
rideterminare le modalità di calcolo
dell’imposta ed il quantitativo di prodotto su
cui applicare l’imposta secondo formule
matematiche e criteri al di fuori di ogni
previsione normativa non appare condivisibile.
Dal testo di legge non emerge l’intenzione del
la determinazione delle aliquote dell’imposta di
legislatore di consentire la rideterminazione
delle aliquote sulla base delle caratteristiche
dei combustili piuttosto che del peso effettivo
e pertanto non risulta conforme alle
disposizioni di legge la decisione dei giudizi
di appello.
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Per quanto sopra il
ricorso
proposto
deve essere accolto e la causa può essere decisa
nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo
ulteriori accertamenti in punto di fatto, con
rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono
spese del giudizio di merito, mentre le spese
del giudizio di legittimità vanno poste a
carico della società contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale,decidendo nel merito
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese
del giudizio di merito tra le parti e condanna
Edipower spa al pagamento delle spese di giudizio
di legittimità che si liquidano in 11.700,00
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 11/3/2013
Il consigliere estensore
Il Pr sidente
giusti motivi per compensare fra le parti le