Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3472 del 09/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19606/2014 proposto da:

BRICOCENTER ITALIA S.R.L. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 142, presso lo studio (STUDIO LEGALE DELFINO E ASSOCIATI,

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP) degli avvocati GIANLUCA CATTANI,

ANNARITA AMMIRATI, che la rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO FORNASARI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 930/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/02/2014 R.G.N. 1172/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato COLELLI FRANCESCA per delega verbale Avvocato

AMMIRATI ANNARITA;

udito l’Avvocato AVERSA MARIA per delega verbale Avvocato FORNASARI

ENRICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 930/2013, depositata il 3 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarava illegittimo, con le pronunce conseguenti, il licenziamento per giusta causa intimato da Bricocenter Italia s.r.l. a F.G. per avere il dipendente, il (OMISSIS), prelevato dal magazzino del punto vendita, cui era addetto, un ripiano di mobile sfuso (e cioè privo di codice a barre) e per averlo portato fuori del negozio senza procurare che, come da prassi, detto articolo fosse dotato di una referenza provvisoria e senza pagare alcun corrispettivo.

La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come dovesse escludersi, nella specie, la sussistenza di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, tenuto conto che il bene era destinato alla discarica, secondo quanto accertato, e che il F., nell’arco di un rapporto di lavoro ultraventennale, non era stato mai destinatario di contestazioni disciplinari.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con due motivi; il F. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2106 c.c., della L. n. 183 del 2010 , art. 30 e di varie disposizioni del CCNL per il Terziario, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l’inadempimento posto in essere dal lavoratore non fosse idoneo a ledere in modo grave e definitivo la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1453 e 2041 c.c., censura la sentenza per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via subordinata, di accertamento dell’aliunde perceptum e di conseguente riduzione del risarcimento liquidato al lavoratore.

Il ricorso deve essere respinto.

Quanto al primo motivo, si richiama l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale “in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità” (Cass. n. 24349/2006). Conformi, fra le altre: n. 7948/2011; n. 8293/2012.

Nella specie, il giudice di merito ha escluso l’esistenza di un nesso di proporzionalità tra i fatti addebitati e la sanzione irrogata sulla base di un’articolata considerazione della concreta fattispecie, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, attribuendo preminente rilievo alla circostanza che il bene fosse stato destinato alla discarica, così che era da escludere la configurabilità, in capo al lavoratore incolpato, di un dolo di appropriazione, e al fatto che il F., in un rapporto di lavoro di durata ultraventennale, non fosse mai risultato destinatario di alcuna contestazione disciplinare, notando sul punto come – a fronte del consolidarsi, proporzionale a tale durata, dell’elemento fiduciario – l’inadempimento del lavoratore, per giustificare l’estrema misura del licenziamento, dovesse rivestire il tratto di una seria e irrimediabile gravità.

Ora, tale motivazione, anche a voler trascurare la rubrica del motivo (contenente il solo richiamo al vizio di cui all’art. 360, n. 3, in relazione a varie norme di diritto e di contratto collettivo), non risulta oggetto di rituale censura, posto che la società, denunciando la sentenza impugnata come “parziale, lacunosa, contraddittoria ed illogica” per avere “completamente omesso di esaminare fatti di rilevanza dirimente ai fini della decisione” invece puntualmente analizzati dal giudice di primo grado (così il ricorso a pag. 17, primo capoverso), non si è conformata al modello legale del nuovo vizio “motivazionale” quale riformulato dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e ciò pur in presenza di decisione di secondo grado depositata il 3 febbraio 2014 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore della novella legislativa (11 settembre 2012).

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Il secondo motivo è palesemente inammissibile: (a) sia perchè “l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa”: Cass. n. 329/2016 (ord.); (b) sia per difetto di “autosufficienza”, non essendo indicato nel ricorso il luogo in cui la questione dell’aliunde perceptum fu sollevata nei gradi di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA