Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34719 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14719-2012 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

DAGNINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 235/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. I.O. ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 235/25/11 del 7 dicembre 2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale il 9 settembre 2009, a seguito di avviso di accertamento – non opposto notificatole dall’agenzia delle entrate il 25 ottobre 2008, per Irpef 2006 ed accessori.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’opposizione della contribuente, basata sulla mancata prodromica notifica dell’atto impositivo, fosse infondata, posto che: – l’avviso di accertamento in questione risultava regolarmente notificato a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 3; – la ricorrente non aveva formulato querela di falso avverso quanto dichiarato dall’agente postale circa l’avvenuta spedizione, a mezzo lettera AR, della comunicazione di deposito del plico presso l’ufficio postale, stante la temporanea assenza della destinataria al momento della consegna; – in quanto regolarmente notificato e non opposto, tale avviso era divenuto definitivo, con conseguente regolarità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata.

Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2. Con istanza 12.11.19 la contribuente ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, già sospeso, per cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Ciò a seguito di avvenuta definizione della lite tributaria pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, mediante versamento integrale degli importi dovuti, come da documentazione allagata.

A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate. Non sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 13636/15; 3542/17 ed altre).

PQM

La Corte:

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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