Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34718 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9277-2012 proposto da:

MEGA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G.

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FOLLIERI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 18223-2012 proposto da:

F.G., F.E., F.O.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA.A. FARNESE 7, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè da:

F.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FARNESE

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 10/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1.1 Ricorso n. 9277/12. La Mega Immobiliare srl (incorporante la Villa Caizzi srl) ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 296/25/11 del 10 ottobre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello dell’ufficio ed in rigetto dell’appello incidentale della parte contribuente, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale notificati in relazione all’atto 15 gennaio 2007; atto con il quale la Villa Caizzi srl aveva acquistato, dalla proprietà sorelle F., un terreno parzialmente edificabile sito in Foggia.

p. 1.2 Ricorso n. 18223/12. Le germane F.M.R. (da un lato) ed F.E., F.G., F. Ornella (dall’altro), hanno proposto separati ricorsi (iscritti tuttavia al medesimo n. rg. testè indicato) avverso la medesima sentenza della commissione tributaria regionale Puglia n. 296/25/11 del 10 ottobre 2011.

Ciò per ottenerne la cassazione, in qualità di parte venditrice del terreno, sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2. In entrambi i ricorsi così proposti – già riuniti e sospesi con ordinanza di questa corte 9 novembre 2017 – è stata presentata dalla parte contribuente istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, a spese compensate.

L’agenzia delle entrate ha a sua volta depositato, con riguardo ad entrambi i ricorsi riuniti, istanza di dichiarazione estintiva, dando atto del regolare versamento dell’importo a tale titolo dovuto.

A seguito di ciò il processo, nei ricorsi riuniti, va dichiarato estinto a spese compensate.

Non sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 13636/15; 3542/17 ed altre).

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara estinto il processo nei ricorsi riuniti;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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