Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34716 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24673-2011 proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO LORENZINI

72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVA COTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA, in persona

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza 71/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata 13/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il notaio Z.P. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 71/20/10 del 13 luglio 2010, con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione notificatigli il 3 ottobre 2005, per imposte e sanzioni, dall’agenzia delle entrate di Bologna; ciò a seguito del fatto che, al momento della richiesta di registrazione telematica di atti da lui rogati e di esecuzione del versamento della relativa imposta di registro mediante addebito su conto corrente, il suo studio aveva inavvertitamente indicato gli estremi di un conto corrente medio tempore estinto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che correttamente l’ufficio avesse applicato anche le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, vertendosi in ipotesi di mancato versamento; nulla rilevava, pertanto, che quest’ultimo fosse stato comunque effettuato in data successiva, sempre nel termine di 30 giorni dalla data di formazione dell’atto presentato alla registrazione.

L’agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine della discussione, depositando memoria sul merito della lite.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso il notaio ha lamentato – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento: D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter; D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 (principio di legalità); D.P.R. n. 308 del 2000, art. 4 (Regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari). Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittima l’applicazione delle sanzioni, nonostante che: – nessuna disposizione di legge lo consentisse per l’ipotesi dedotta; – il D.Lgs. n. 471 del 1997 cit., art. 13, comma 2, riguardasse la diversa fattispecie di ritardato ovvero omesso pagamento dell’imposta entro 15 giorni dalla notifica di apposito avviso conseguente a controllo della regolarità dell’autoliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria; – nessun pregiudizio fosse a quest’ultima derivato, considerato che egli aveva comunque eseguito il pagamento dell’imposta (tramite delega mod. F23) entro il termine di legge di 30 giorni dalla formazione dell’atto registrato.

Con il secondo motivo di ricorso il notaio ha dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o comunque insufficiente motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare la decisività del fatto rappresentato dall’avvenuto pagamento dell’imposta entro il termine di legge; con la conseguenza che le sanzioni erano state applicate non solo in assenza di una specifica previsione di legge, ma anche per un’irregolarità meramente formale, e pur sempre in presenza di pagamento tempestivo dell’imposta dovuta.

p. 3. In data 19 febbraio 2017 il notaio ricorrente ha presentato all’Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bologna, dichiarazione di avvalersi della definizione di lite pendente, rappresentando che – vertendo quest’ultima unicamente sulle sanzioni – la definizione non richiedeva alcun versamento (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 2, conv. in L. n. 96 del 2017), stante l’avvenuto regolare pagamento del tributo al quale le sanzioni si riferivano (come da quietanze apposte sugli originali degli atti da lui rogati, allegati). Tale documentazione è stata depositata agli atti di causa in data 21.12.17.

Alla luce di quanto sopra sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite pendente, relativa unicamente alle sanzioni collegate a tributi regolarmente versati.

Dispone infatti il D.L. cit., art. 11, comma 2, che: “(…) In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”.

A seguito di ciò, il processo – già sospeso – non può essere deciso nel merito, ma va dichiarato estinto a spese compensate.

Non sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 13636/15; 3542/17 ed altre).

PQM

La Corte:

– V.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 2, conv. in L. n. 96 del 2017;

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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