Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34715 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2535-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C., PA.SA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso studio dell’avvocato CARLO

ALBERTO TROILI MOLOSSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO CRISI;

– controricorrenti –

e contro

S.E., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. /2014 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la controversia ha ad oggetto l’impugnativa di avvisi di liquidazione di imposte di registro e ipocatastali, notificati dall’Agenzia delle Entrate a P.C., Pa.Sa., S.E. e S.M., in revoca delle agevolazioni previste dalla L. n. 162 del 1982, art. 5 e dalla L. n. 457 del 1978, art. 27, dagli stessi fruite in relazione al contratto, registrato il 21 ottobre 2010, di trasferimento di un immobile rurale incluso in un piano, d’iniziativa privata, attuativo del piano regolatore generale, adottato dal Comune di Bastia Umbra ai sensi della L.R. dell’Umbria n. 11 del 2005 e ritenuto dall’Agenzia non assimilabile ad un piano di recupero di cui alle menzionate leggi statali;

2. la commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza in data 3 giugno 2014, n. 362, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto gli avvisi illegittimi sul presupposto che il piano di cui alla L.R. n. 11 del 2005, art. 22 e ss., richiamati dalla medesima legge, art. 35, in tema di interventi relativi ad edifici rurali, sia riconducibile ai piani di cui alla L. n. 162 del 1982, art. 5 ed ha aggiunto che gli avvisi sono il frutto di interpretazioni “libere” e prive di qualsiasi supporto probatorio, date dall’ufficio del provvedimento, neppure sindacabile in sede di giurisdizione tributaria, di approvazione del piano approvato dal comune;

3. la pronuncia della commissione regionale è impugnata dall’Agenzia delle Entrate siccome in contrasto con la L. n. 168 del 1982, art. 5, e con la L. n. 457 del 1978, art. 27 e siccome avente una motivazione centrata non sulla questione – l’unica prospettata – della riconducibilità del piano di attuazione ai piani di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, bensì sulla questione – mai sollevata – della legittimità del piano di attuazione medesimo;

4. i contribuenti hanno depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato. La L. n. 168 del 1982, art. 5, stabilisce agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento d’immobili compresi nei piani di recupero d’iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati, di cui alla L. n. 457 del 1978, artt. 27 e ss.. La L. n. 457 del 1978, art. 27, prevede che “1. I Comuni individuano nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature. 2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 59. 3. Nell’ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28”. L’art. 28, stabilisce, che “I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al comma 3 del precedente art. 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui… Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale. I piani di recupero sono attuati: a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all’esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonchè dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lett. a) nei seguenti casi: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonchè limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti; 2) per l’adeguamento delle urbanizzazioni; 3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell’ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso”. La L.R. Umbria n. 11 del 2005, art. 22, comma 1, stabilisce che il piano attuativo del piano regolatore generale, quando d’iniziativa privata (o mista, pubblico-provata, e non pubblica), “riguarda: a) l’utilizzazione di aree a scopo edilizio; b) gli interventi di recupero; c) gli interventi concernenti le attività estrattive; d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all’art. 32, comma 2, lett. i); e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa”. La disposizione è integrata dall’art. 23 che, con riguardo ad ogni piano attuativo, di iniziativa pubblica, privata o mista, stabilisce che “il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante: a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture…; b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonchè la relativa articolazione per comparti o unità minime d’intervento; c) l’individuazione delle proprietà interessate con l’eventuale indicazione di quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d’iniziativa privata o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di iniziativa pubblica. Il piano attuativo contiene: a) l’analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del territorio interessato; b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione”. L’art. 22, comma 3, stabilisce che “I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purchè riferita a un comparto che costituisca un’entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonchè di assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonchè le forme, i termini e le modalità per l’eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali”. Dal confronto tra la normativa statale e la normativa regionale emerge che i piani di recupero previsti dalla prima e i piani attuativi previsti dalla seconda sono differenti. I primi contengono la disciplina dirette, in modo specifico, al recupero di immobili, COMPLESSI EDILIZI, ISOLATI E AREE, posti in zone degradate, per i quali siano necessari “INTERVENTI RIVOLTI ALLA CONSERVAZIONE, AL RISANAMENTO, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLA MIGLIORE UTILIZZAZIONE” se del caso implicanti ristrutturazioni urbanistiche. I secondi hanno un contenuto variegato e molto (più) ampio, dettando la disciplina di attuazione dei piani regolatori generali”.

Aggiungasi che anche la procedura di approvazione e le modalità di attuazione delle due tipologie di piano sono differenti. I piani di recupero, di regola di iniziativa privata (L. n. 457, art. 30), possono essere proposti dai “proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati”, sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale e sono attuati, di regola, da privati. I piani attuativi possono essere d’iniziativa privata, mista o pubblica, se d’iniziativa privata devono essere presentati “dai proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa”, sono approvati dal comune con intervento della provincia, chiamata a dare parere “limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 ed alle aree o immobili di cui alla L. reg. n. 1 del 2004, art. 4, comma 2” e sono attuati, per la parte di iniziativa pubblica, con convenzione urbanistica. Stanti le differenze sottolineate, le agevolazioni previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, per trasferimenti di immobili inclusi in piani di recupero di cui alla L. n. 457 del 19178 non possono essere applicate al trasferimento di immobili inseriti in piano attuazione di cui alla L.R. Umbria n. 11 del 2005;

2. in ragione di quanto precede, restando il secondo motivo di ricorso assorbito, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti;

3. le spese del merito sono compensate in considerazione dello sviluppo della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti;

compensa le spese del merito;

condanna i contribuenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre, spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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