Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34714 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 892-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE S. IGNAZIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presse lo studio l’avvocato CESARE PERSICHELLI, che

lo rappresenta e fende;

– controricorrente –

– avverso la sentenza 3403/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata 20/35/2014;

– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la trentasettesima sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 20 maggio 2014, n. 3403, dichiarava illegittimo il provvedimento impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della srl Immobiliare Sant’Ignazio in revoca dei benefici di cui all’art. l, commi 25 e 26, della L. 27 dicembre 2004, n. 244, fruiti dalla società in relazione al contratto, stipulato il 16 luglio 2008, di acquisto di un terreno sito in Roma e, secondo l’Agenzia, non incluso in un piano urbanistico particolareggiato;

2. la commissione rilevava che, in base al piano regolatore generale vigente al momento della stipula del contratto, il terreno risultava essere incluso in piani territoriali paesistici e che alla società erano stati assegnati determinati diritti edificatori con delibera del Comune di Roma del 28 marzo 2012 con la quale si era proceduto alla ripartizione di detti diritti tra gli immobili inclusi nei piani di zona talchè, contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia, risultava provata la sussistenza del presupposto applicativo dei benefici de quibus (costituito dalla inclusione del terreno compravenduto in un piano urbanistico particolareggiato diretto alla attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati);

3.1 L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di tale sentenza lamentando che il suddetto duplice rilievo, in quanto centrato su elementi, rispetto alla normativa sopra indicata, irrilevanti, si risolve in difetto di motivazione e che esso è comunque in contrasto con la normativa di riferimento;

4. La società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso -con cui è denunciato un vizio di motivazione in diritto- veicola una censura identica a quella veicolata dal secondo. La censura è infondata. La L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25 e 26, stabiliscono che “Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’art. 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento” e che “All’art. 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “,ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati””. La L. 18 aprile 1962, n. 167 (“Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare”) artt. 1 e 3, assegnò ai comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti o capoluogo di provincia il compito di “formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonchè alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico”. Ai sensi della stessa legge, art. 9, “I piani… hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150”. E’ incontroverso che il riferimento fatto in sentenza ai piani di zona tra cui il “(OMISSIS)”, relativo alla zona “(OMISSIS)” nella quale insiste il terreno della contribuente- ha riguardo ai piani di zona definiti in base a tale legge dal comune di Roma “per sviluppare i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica” (così l’Amministrazione stessa, come riportato a pagina 1 della sentenza impugnata). E’ anche pacifico che detto piano di zona è stato approvato dal consiglio comunale di Roma con delib. n. 171 del 25-26 luglio del 2007 (v. avviso di accertamento impugnato, riprodotto nella pag. 7 del ricorso per cassazione), ossia in data antecedente a quella della stipula del contratto di acquisto. La sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio reca quindi una motivazione in diritto che, quantunque ellittica (la sentenza non dice che il terreno era incluso in un piano avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, destinato ad edilizia residenziale fino da epoca antecedente alla stipula del contratto; dice invece che con delibera di epoca successiva, a quel terreno, in quanto incluso in un tale piano venne attribuita una certa cubatura), è tuttavia riferita ad un dato (la delib. del 28 marzo 2012) che, al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia, è rilevante (la delibera è sì successiva alla stipula del contratto di acquisto e tuttavia dà conto della inclusione del terreno in un piano di zona e tale inclusione è pacificamente antecedente alla stipula del contratto) ed è quindi corretta;

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla srl Immobiliare Sant’Ignazio le spese di causa, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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