Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34713 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13045-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TECNOLOGIE MECCANICHE RIUNITE SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ASTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

ANTONIO MORANO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 196/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Tecnologie Meccaniche Riunite s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificata da Equitalia Esatri S.p.A. concernente iscrizione a ruolo per sanzioni e interessi a seguito di tardivi versamenti di ritenute d’imposta operate nell’anno 2007. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso. Equitalia Nord s.p.a. non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18, in quanto la CTR ha rigettato il motivo d’appello inerente l’inammissibilità del ricorso di primo grado poichè sottoscritto da un difensore diverso da colui al quale la dottoressa A.L., in qualità di legale rappresentante della società ricorrente, aveva conferito il mandato.

2. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Il ricorso proposto nel giudizio di primo grado risulta sottoscritto da A.L., legale rappresentante della società Tecnologie Meccaniche Riunite s.r.l.. Ora, il fatto che il difensore, che pure ha sottoscritto il ricorso, sia il Dott. V.V. e non già il Dott. V.M., al quale la predetta A.L. ha conferito il mandato a margine, consente di affermare che il ricorso è stato sottoscritto dalla sola A.L., pur trattandosi di ricorso di valore superiore ad Euro 2.582,28 in cui, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, la parte non avrebbe potuto stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui nel processo tributario l’omissione, da parte del giudice adito; dell’ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore, dà luogo ad una nullità relativa, che non può essere rilevata d’ufficio e può essere eccepita in appello solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad un’adeguata difesa tecnica, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, deve essere interpretato, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa in vista di un’adeguata tutela contro glì atti della P.A., evitando, allo stesso tempo, irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno dei soggetto che si intende tutelare, tenendo altresì conto che nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica non incide sulla rappresentanza processuale e che l’assistenza tecnica non riguarda i presupposti processuali relativi alle parti nè incide sulla regolarità del contraddittorio (Cass. Cass. n. 11435 del 11/05/2018; Cass. 1245 del 18/01/2017; Cass., n. 3266 del 02/03/2012).

Ne consegue che, vedendosi in un caso in cui il ricorso originario è stato sottoscritto dalla parte priva di assistenza tecnica in quanto il difensore che ha sottoscritto il ricorso è diverso da quello cui è stato conferito il mandato, la nullità non può essere eccepita dall’Ufficio.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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