Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34712 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3745-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.C., C.M., C.S., V.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo

studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ERASMO PATRIZIO CINQUANTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 898/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 21/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

Che:

C.M. e C.S., D.B.C. ed V.E., in qualità di alienanti, impugnarono l’avviso di rettifica e liquidazione, emesso nei loro confronti dall’Agenzia delle Entrate, del valore dichiarato nell’atto di compravendita, registrato il 13/2/2002, di un terreno sito in Comune di Terracina, Località (OMISSIS), che secondo le prescrizioni del P.R.G. era destinato in parte a verde pubblico, in parte a strada ed in parte a zona attrezzature turistico-commerciali edificabile, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Latina respinse il ricorso con decisione non impugnata e quindi divenuta definitiva.

Agenzia delle Entrate emise, successivamente, atto di liquidazione delle imposte dovute, e delle sanzioni irrogate, che i contribuenti provvidero tempestivamente ad impugnare, tra l’altro, invocando a proprio favore la sentenza n. 315/06 della medesima CTR che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da S.S., acquirente del predetto terreno, avverso l’avviso di rettifica e liquidazione emesso a suo carico, aveva sensibilmente ridotto la base imponibile, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Latina, con decisione confermata, a seguito di appello della Agenzia delle Entrate, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 898/40/12, pronunciata il 25/10/2012 e depositata il 21/12/2012, accolse la tesi dei contribuenti secondo cui, in forza della solidarietà tributaria tra coobbligati, il valore del bene compravenduto era per tutti quello determinato in via giudiziaria.

Ricorre l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, con un motivo, cui resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., giacchè la CTR non ha considerato che l’estensione degli effetti della decisione di cui all’invocata sentenza n. 305/39/09, pronunciata nei confronti dell’acquirente del terreno per cui è causa, non era consentita trattandosi di pronuncia non definitiva ed inoltre i contribuenti, coobbligati in solido, non erano rimati inerti ma avevano promosso un giudizio avverso l’avviso di rettifica e liquidazione a loro notificato dall’Agenzia delle Entrate conclusosi con decisione sfavorevole, divenuta definitiva.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

La impugnata sentenza della CTR si basa su una pluralità di “ratio decidendi”.

La prima, costituita dalla affermazione che l’avviso di rettifica e liquidazione è atto autonomamente impugnabile, sicchè l’impugnazione proposta avverso il provvedimento di accertamento di maggior valore da parte di taluno dei coobbligati non preclude agli altri, nella specie, i venditori del terreno per cui è causa, l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta, e delle relative sanzioni, successivamente emesso, nei loro confronti, dall’Agenzia delle Entrate, senza tenere conto del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro soggetto passivo, nella specie, S.S., acquirente del terreno medesimo.

La seconda, più propriamente afferente al merito della causa, costituita dalla affermazione che i valori medi desunti dall’Osservatorio del mercato immobiliare hanno valore meramente indiziario, che il lotto compravenduto risulta, dalla perizia a firma del Geom. B.L., “per ben mq. 2095 è destinato a verde pubblico e strada” mentre per la restante parte edificabile “è possibile realizzare una cubatura complessiva di soli mq. 270”, che l’accoglimento dell’impugnazione proposta dal S., “reale debitore dell’imposta”, induce “a dare prevalenza a ragioni di sostanziale equità”.

Il giudice di merito, dopo aver aderito la tesi della estensibilità del giudicato favorevole emesso nel giudizio promosso dall’altro coobbligato con argomentazioni, costituenti la prima “ratio decidendi”, incentrate sulla “autonoma opponibilità” del provvedimento impositivo, ha esaminato – ed accolto – anche le deduzioni meritali svolte dai contribuenti, con argomentazioni, costituenti la seconda “ratio decidendi”, concerneti la erroneità del maggior valore accertato dall’Ufficio, avuto riguardo a quanto emerso dalla perizia depositata nel giudizio intentato dall’acquirente dell’immobile: la sentenza, pertanto, risulta sorretta da due diverse “rationes decidendi”, tra loro distinte ed autonome.

Orbene, del tutto erronea è la prima “ratio decidendi”, sia perchè all’epoca la pronuncia giudiziale ottenuta dal S., riduttiva della maggior valore accertato, non era ancora definitiva (il ricorso erariale avverso la sentenza n. 305/2009 della CTR del Lazio, depositata il 5/5/2009, risulta respinto da questa Corte con sentenza n. 22234/2015), sia perchè, come pure evidenziato dall’odierna ricorrente, il giudizio di impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro intentato dai venditori si era concluso con pronuncia a loro sfavorevole (la sentenza n. 223/02/06 della CTP di Latina) divenuta definitiva.

Quanto alla seconda “ratio decidendi”, nel ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate nulla ha dedotto in ordine alla decisione del giudice di appello riguardante il merito della controversia, e cioè la congruità del valore accertato dall’Ufficio, rispetto alla quale l’erronea affermazione del “giudicato” non ha sortito, in concreto, alcun effetto non essendo affermata l’autorità del giudicato ed il correlato effetto preclusivo di un nuovo e diverso accertamento, com’è reso palese dalle “ragioni di sostanziale equità” che la giustificano.

Ne discende che “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.” (Cass. n. 18641/2018; n. 22753/2011).

Spese processuali secondo soccombenza.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA