Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3471 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27463-2004 proposto da:

\FLORIO GIOVANNI\ *FLRGNN43G8H501J*, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato LUCERI

PAOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COND. *VIA ACHEMENIDE 99 ROMA* – *96150280582*, in

persona

dell’Amministratore pro tempore Rag. \DI BATTISTA BRUNO\,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ALDINI 15, presso lo studio

dell’avvocato ASPROMONTE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43460/2003 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 22/10/2003; (R.G. 52454/03);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato ASPROMONTE Giuseppe, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma – adito da \Giovanni @Florio\ nei confronti del condominio dell’edificio sito in *via Achemenide n. 99* in quella città, con domanda diretta a far dichiarare nulla o inefficace la Delib.

Assembleare 25 febbraio 2003, con la quale era stata ripartita la spesa per l’installazione di luci di emergenza – ha condannato l’attore a pagare al convenuto la somma di 11,69 Euro, oltre agli interessi.

\Giovanni @Florio\ ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il condominio dell’edificio sito in via *Achemenide n. 99 a Roma* si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra i motivi di ricorso deve essere preso in esame prioritariamente, stante il suo carattere preliminare ed assorbente, il secondo, con il quale \Giovanni @Florio\ lamenta che il Giudice di pace ha deciso la causa sulla base di circostanze estranee alla materia del contendere.

La doglianza è fondata.

Con la sentenza impugnata si è ritenuto che “le assemblee del condominio sono state regolarmente tenute e le deliberazioni regolarmente approvate, nè tali deliberazioni sono state impugnate, pertanto esse vincolano tutti i condomini”. Ma in realtà l’attore non aveva contestato la regolarità formale dello svolgimento dell’assemblea o dell’approvazione della deliberazione in questione, nè aveva omesso di impugnarla: aveva negato la sua legittimità, proprio con l’atto introduttivo del giudizio, facendo valere un argomento che è stato del tutto trascurato dal Giudice di pace, riguardante l’avvenuta applicazione della tabella millesimale generale, in luogo di quella vigente per gli oneri relativi alle scale.

Accolto pertanto il secondo motivo di ricorso, vanno dichiarati assorbiti il primo e il terzo, con i quali rispettivamente si deduce che la condanna di \Giovanni @Florio\ è stata pronunciata in assenza di una domanda in tal senso del condominio e che non è stato enunciato il principio di equità in base al quale il giudizio è stato definito.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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