Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3471 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3471 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 18243-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
EDIPOWER SPA in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2014

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LECCE,

76/2011
depositata

della
il

29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta e deposita nota spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato SALVINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo

la società EDIPOWER spa

proprietaria della Centrale Termoelettrica di
Brindisi alimentata a carbone, aveva presentato
all’Ufficio delle Dogane di Brindisi istanza di
rimborso parziale dell’imposta di consumo per il
carbone versata per l’anno 2003 per un importo di
520.458,00 ex art. 14 D.L.gs 504/ 1995 Testo
Unico Accise.
L’imposta sui consumi di carbone,coke di petrolio e
bitume di origine naturale emulsionato con il 30%
di acqua (orimulsion) impiegati negli impianti di
combustione, qualificabile come tributo ambientale
e denominata correntemente “carbon tax”, era
finalizzata, secondo le intenzioni del legislatore,
a disincentivare l’uso di combustibili ad alto
contenuto di carbonio al fine di ridurre le
emissioni di anidride carbonica prodotta da tali
combustibili.
Il diritto al rimborso parziale dell’imposta era
motivato,

secondo

società

la
1

richiedente,

In data 22/3/2006,

dall’applicazione

una

di

formula

matematica in base alla quale il quantitativo di
carbone su cui liquidare l’imposta veniva
rideterminato usando come parametro il potere
calorifero inferiore del carbone impiegato come

quanto era diversa la composizione del combustibile
impiegato rispetto a quella considerata dal
legislatore, comportante uno specifico potere
inquinante inferiore rispetto a quello preso a
riferimento dal legislatore.
La società Edipower spa impugnava il rifiuto di
rimborso davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Brindisi, nel quale lamentava
l’illegittimità dell’atto impugnato. La Commissione
tributaria

provinciale di Brindisi con sentenza

nr.1/03/2009 rigettava

il ricorso. Su ricorso in

appello proposto dalla Edipower spa, la Commissione
tributaria regionale della Puglia (Bari

combustibile nella Centrale Termoelettrica e ciò in

sez.distaccata di Lecce) con sentenza nr.76/23/11
depositata in data 29/3/2011 accoglieva l’appello e
riconosceva il diritto al rimborso. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
della Puglia ha proposto ricorso per cassazione
L’Agenzia delle Dogane con tre motivi. La

2

v

contribuente Edipower

spa ha resistito

con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

applicazione dell’art. 14 comma 2 D.lgs 504 del
26/10/1995 e dell’art. 21 comma 2 d.lgs.
546/1992, nonché dell’art. l comma 2 lettera h)
d.m. 12/12/1996 nr. 689 ex art. 360 nr.3 cpc in
quanto la CTR non ha ravvisato un’ipotesi di
decadenza biennale nonostante l’istanza di
rimborso fosse stata presentata in data
22/3/2006 (con timbro postale in data 22/3/2006)
per l’anno d’imposta 2003

i

quindi oltre due anni

quantomeno in riferimento ai versamenti di
acconto del 31 marzo, 30 giugno,30 settembre e
29 dicembre 2003.
Il motivo è fondato e deve essere accolto,
trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in

Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa

ogni stato e grado del giudizio ex art. 2969 cc
e quindi anche nel giudizio di cassazione.
Infatti, secondo Sez. 5, Sentenza n. 24056 del
16/11/2011 Presidente: Pivetti M. Estensore:
Valitutti A., in tema di termine biennale di
decadenza e sua decorrenza: “A norma dell’art.
3

vt-

14

del d.lgs.

26

ottobre 1995,

n.

504, il rimborso dell’accisa sul gas metano
indebitamente versata va richiesto, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data del
pagamento, che segna il momento dal quale

decadenziale per l’esercizio del diritto alla
restituzione, fissato per finalità di interesse
pubblico e non disponibile neppure dalla stessa
P.A., restando ininfluenti le cause per cui il
pagamento non è dovuto; né l’avvenuta detrazione
del credito di imposta, operata dal contribuente
per le annualità successive, è idonea a spostare
in avanti il “dies a quo” del suddetto termine.”
Pertanto appare del tutto ininfluente la
circostanza che i pagamenti effettuati nel 2003
costituissero solo rate di acconto dell’imposta
già liquidata per il periodo precedente e che
solo in sede di saldo definitivo venisse operata
la liquidazione definitiva del debito
impositivo.
Risulta quindi maturata la decadenza biennale
per le rate versate nel 2003 mentre non è ancora
maturata la decadenza per la rata versata in
saldo in data 31/3/2004, unica rata della quale
può essere richiesto il rimborso.
4

indefettibilmente decorre il termine

Con

il

secondo

motivo di ricorso

la ricorrente Agenzia lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.8 commi 4,5,6,7 e 8 della
legge 448 del 23 dicembre 1998 e nota 2
dell’allegato 1 stessa legge nonché art. 14

riferimento all’art 360 nr. 3 cpc in quanto la
CTR ha finito per applicare la normativa
relativa all’aliquota dell’imposta
commisurandola allo specifico potere inquinante
del prodotto, parametrato sulla base della
tipologia di carbone presa in riferimento dal
legislatore.
Il secondo motivo è fondato e deve essere
accolto. Infatti l’unica norma da applicare per
la determinazione delle aliquote dell’imposta di
consumo è il D.P.C.M. 15/1/1999 dalla data della
sua entrata in vigore fino alla definitiva
soppressione dell’imposta disposta con l’art.7

par.1 lett.a) della direttiva CE 2003/96 in

D.Lgs.26/2007 in quanto le aliquote stabilite
hanno natura forfetaria e prescindono dal potere
calorifero dei combustibili impiegati.
La pretesa della società contribuente di
rideterminare le modalità di calcolo
dell’imposta ed il quantitativo di prodotto su
cui applicare l’imposta secondo formule
5

e

matematiche

e

criteri

al

di

fuori di ogni previsione normativa non appare
condivisibile. Dal testo di legge non emerge
l’intenzione del legislatore di consentire la
rideterminazione delle aliquote sulla base delle

del peso effettivo e pertanto non risulta
conforme alle disposizioni di legge la decisione
dei giudizi di appello.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in riferimento all’art.
360 comma 1 n.5 cpc perché la CTR dopo avere
affermato che l’aliquota deve essere
rideterminata in base allo specifico potere
inquinante del prodotto, si è poi riferita allo
specifico potere calorifero inferiore del
carbone dichiarato dalla società.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso
comporta l’assorbimento del terzo motivo.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
accolto in riferimento al secondo motivo,
assorbito il terzo, e la causa può essere decisa
nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo
6

caratteristiche dei combustibili piuttosto che

ulteriori
punto di fatto,

accertamenti

in

con rigetto del ricorso

introduttivo. Ricorrono giusti motivi per
compensare fra le parti le spese del giudizio di
merito, mentre le spese del giudizio di

contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta
il ricorso introduttivo. Compensa le spese del
giudizio di merito e condanna Edipower spa al
pagamento delle spese di giudizio di legittimità
che si liquidano in 8.200,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/6/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

legittimità vanno poste a carico della società

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