Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3471 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26806/2014 proposto da:

LINEA MEDICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO e CARLA

D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già GEST LINE S.P.A);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2478/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2014, R.G.N. 8882/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla soc. Linea Medica srl avverso la cartella esattoriale per il pagamento dei contributi all’Inps relativi al periodo dal 1997 al 2003, ritenendo soltanto prescritti i contributi fino al 2001.

La Corte ha rigettato l’eccezione di decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25, rilevando che essa era applicabile ai crediti accertati a decorrere dall’1/1/2004 in base alla L. n. 350 del 2003 e che nella specie il credito si riferiva agli anni 2002 e 2003.

Circa i vizi formali della cartella rileva che avrebbero dovuto essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di 5 giorni. In relazione all’eccepito difetto di motivazione della cartella afferma che la richiesta di pagamento era basata sui D.M. inviati dalla società, costituenti riconoscimento di debito ed idonei ad interrompere la prescrizione, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell’opponente contestarne la debenza per l’avvenuto pagamento, il condono o altro.

2. Avverso la sentenza ricorre la soc Linea Medica. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente eccepisce violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in quanto, a seguito della contestazione da essa opposta era onere dell’Inps provare il credito e dunque,anche se i contributi risultavano nei D.M., spettava all’Inps fornire la prova del credito da esso vantato. Prospetta anche un vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è infondato.

5. E’ noto che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 c.c., può porsi soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. n. 15107/2013, n. 13395/2018). Nella specie la Corte territoriale non ha in alcun modo violato la norma in esame, ma ha ritenuto che la prova della debenza dei contributi fosse stata fornita dall’Inps attraverso la produzione dei DM 10. Questi ultimi, sono costituiti dalle denunce contributive compilate dal datore di lavoro e presentate all’Istituto e costituiscono atto di riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. La Corte territoriale ha rilevato che la cartella indicava esattamente la causale dei crediti rivendicati per gli anni 2002 e 2003 ed a fronte di tale affermazione la società si è limitata, anche in questo giudizio, a formulare una contestazione del tutto generica senza neppure riportare quali contestazioni aveva proposto in primo grado idonee ad escludere il valore probatorio della documentazione depositata dall’Istituto.

Risulta, altresì, infondato il denunciato vizio di motivazione con riferimento al quale va ricordato che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso sul punto n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella versione di testo applicabile al caso che ci occupa, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella 2 R.G. n. 5383/2014 “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Nella fattispecie la denuncia di violazione in relazione all’art. 360, n. 5, contenuta nel motivo risulta irrispettoso di tali enunciati, pretendendo una diversa valutazione del materiale probatorio e non enucleando un singolo fatto storico decisivo, traducendosi piuttosto in un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello concordemente espresso in entrambi i gradi di merito nella valutazione del materiale probatorio.

6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’Inps svolto attività difensiva essendosi limitato a depositato la procura in calce al ricorso notificato.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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